Nuovo appello fac-simile. Violazione di legge per mancato riconoscimento dell’effetto interruttivo della prescrizione da parte della domanda dichiarata inammissibile

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Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che nessun valido atto interruttivo fosse stato compiuto dal creditore, nonostante che in altro giudizio questi avesse proposto la stessa domanda di condanna, poi dichiarata inammissibile per tardività.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto Avv. ….., codice fiscale …….., indirizzo di p.e.c. ……..@pec-……, in qualità di procuratore e difensore di ….omissis ……. tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dello scrivente difensore, sito in ….., via ……n. …., fax presso cui effettuare le notifiche ……., come da delega a margine del presente atto rilasciata da …………………..

CITA

Omissis, residente in ……….. via …………… codice fiscale ……..;

A COMPARIRE

innanzi alla Corte di Appello di Ancona, per l’udienza del giorno ………………… ore 09.00 e seguenti, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di tale udienza nei modi, nei termini e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che in caso contrario incorrerà nelle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., 38 c.p.c., ove ritenuto applicabile, e 343, 345, 346 c.p.c. (appello incidentale, riproposizione di domande ed eccezioni non accolte) e con avvertenza che in mancanza si procederà in loro contumacia

PER L’IMPUGNAZIONE IN APPELLO

Della sentenza n. ….., emessa dal ………….in data ……., non notificata

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis

II

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Omissis

III

PARTI DELLA SENTENZA CHE SI INTENDONO IMPUGNARE

Omissis

IV

MOTIVAZIONE DELL’APPELLO

1. SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTITA NELL’AVER RITENUTO INIDONEA AI FINI DELL’INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE LA DOMANDA PROPOSTA IN ALTRO GIUDIZIO DICHIARATA INAMMISSIBILE

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione ordinaria decennale, ritenendo che la domanda di condanna dichiarata inammissibile dal Tribunale di ………….., nel procedimento n. …….., in quanto sollevata con comparsa di costituzione e risposta depositata solo all’udienza di trattazione, non aveva efficacia interruttiva.

Si tratta di una argomentazione contraria ai principi di diritto ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione, che, al contrario, ha costantemente statuito che “la domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, e tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., non rilevando, ai fini dell’esclusione dell’effetto interruttivo, il fatto che la domanda sia dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto nuova, né il fatto che essa sia sottoscritta dal solo procuratore ad litem e non anche dalla parte personalmente (Cass. n. 23017/2012; id. 255/06)”.

Al pari dell’atto introduttivo del giudizio, l’atto con il quale è proposta la domanda in corso di causa deve recare solo la sottoscrizione del procuratore ad litem del titolare del diritto prescrivendo; a differenza di esso non occorre che sia notificato; ciò perché la pendenza della lite ne garantisce la conoscenza e non perché l’atto non abbia natura recettizia. Solo in caso di contumacia del soggetto passivo la domanda va notificata (così, in motivazione, Cass. n. 696/02). L’inammissibilità della domanda, pertanto, da qualunque causa dipenda, non esclude l’efficacia interruttiva, che, anzi, permane pure in questo caso fino a quando non si formi il giudicato (cfr. Cass. nn. 8367/96 e 7664/95).

Tanto è stato ribadito di recente dalla S.C. con sent. 23017/2012.

 

2. SULLA RILEVAZIONE DELLA DEDOTTA VIOLAZIONE DI LEGGE

Nel caso in esame è bene evidenziare che:

a) la domanda riconvenzionale era stata sottoscritta tanto dal procuratore, quanto dal cliente nel mandato a margine;

b) essa era stata dichiarata inammissibile solo per tardività.

c) il debitore era regolarmente costituito quale attore.

Detto ciò, va sottolineato che il credito azionato dall’attore, oggi appellante, è sorto pacificamente in data 30/03/2001, ed è diventato esigibile in data 30/04/2001 (data di scadenza del termine di pagamento).

La comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale, poi dichiarata inammissibile, fu depositata in data 22/5/2003, e dunque poco più di due anni dopo la data di esigibilità del credito.

Il relativo processo si è concluso con la sentenza della Corte di Appello n. …. del 29/09/2010. Detta sentenza è passata in giudicato il 31/12/2010, essendo stata notificata al procuratore del soccombente in data 1/12/2010.

Poiché il giudizio di primo grado di cui alla presente controversia è stato introdotto con citazione notificata il 15/05/2011, è evidente come nessuna prescrizione si fosse verificata, in quanto il termine è stato interrotto il 22/05/2003 (data del deposito della comparsa) e poi sospeso sino al 31/12/2010 (3o° giorno dalla scadenza del termine di notificazione della sentenza).

Pertanto, alla data del 15/05/2011 (data di notificazione della citazione di cui alla presente controversia) erano trascorsi solo 14 giorni (avendo il termine iniziato di nuovo a decorrere dal 1/1/2011 (cioè dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza) o al più dal 31/12/2010 (giorno del passaggio in giudicato).

Manifesta dunque la violazione di legge e la sua rilevanza nel presente giudizio, atteso che il convenuto non ha opposto ulteriori fatti estintivi, impeditivi e modificativi.

Omissis

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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38 commenti:

  1. Stefano

    Ottimo articolo. …
    Posso fare 1 domanda?
    Non mi è ben chiaro se sia possibile per il giudice decidere la questione sulla sua giurisdizione unitamente al merito o debba farlo preventivamente.grazie

  2. Articolo come sempre molto chiaro, anche da un punto di vista "pratico".

    Ho una domanda, forse banale, ma che sta destando molte perplessità in me e nei colleghi interpellati.
    La mia cliente CAIA ha promosso una causa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale nei confronti dellUCI, nonché del conducente (straniero), della società proprietaria del mezzo e della relativa compagnia assicurativa.
    Ha ottenuto una sentenza del Gdp totalmente favorevole, con conseguente pagamento da parte dell’UCI di una somma X a totale risarcimento dei danni e delle spese legali.
    Ora l’UCI ha impugnato la sentenza, chiedendo la restituzione delle somme complessivamente versate. La mia cliente deve costituirsi: posso chiedere la chiamata in manleva della sua assicurazione (soggetto estraneo al 1° grado), nell’ipotesi di effettiva condanna di CAIA alla restituzione dell’importo percepito?
    Spero di essere stata sufficientemente chiara.

  3. Enrico Bartolo

    Buon giorno, avrei un quesito che mi arrovella.
    In primo grado il danneggiato D chiede il risarcimento ad A ex art. 2050 c.c. e a B. ex art. 2051 c.c., in solido ex art. 2055 c.c.
    Ottiene condanna solo verso A, e soccombe verso B (anche se il Giudice compensa le spese tra D e B).
    A appella, non addossando la colpa dell’evento dannoso a B, ma solo allegando che la condotta imprudente di A (riconosciuta dal Giudice ex art. 1227 1 co. c.c.) in realtà escludeva completamente il nesso di causa.
    La domanda è se D può proporre impugnazione incidentale tardiva verso B, sostenendone anche in appello la responsabilità, visto che:
    – a B è stata notificata l’impugnazione principale solo ex art. 322 c.p.c. per iniziativa spontanea dell’impugnante, quindi quale litis denuntiatio, e quindi a rigore B non è parte del giudizio d’appello;
    – le cause sono scindibili;
    – quando B vorrebbe proporre appello incidentale tardivo, nei 20 gg. prima dell’udienza d’appello, è decorso il termine annuale per impugnare;
    – se oltretutto B fosse stato vittorioso anche sulle spese, e quindi fosse stato totalmente vittorioso, nessuna notifica dell’impugnazione principale, nemmeno ex art. 332 c.p.c., avrebbe dovuto essergli fatta.
    Secondo me verso B avrebbe dovuto essere fatta impugnazione tempestiva principale.
    Grazie

  4. Goffredo Pagliari

    Carissimo ,in primo grado il giudice ha tenuto conto solo dei suoi due CTU, non tenendo minimamente conto dei CTU di parte (illustri professionisti ).
    La mia domanda : ma è possibile che il giudice faccia questo ?
    grazie

  5. Gioele

    Gentilissimo avvocato, un’informazione per favore,
    in base alla sua esperienza, quanto tempo ci mette di solito la corte d’appello per sciogliere la riserva assunta durante la prima udienza di un appello civile ed emettere l’ordinanza? In poche parole si tratta dell’ordinanza in cui deve decidere sull’ammissibilità/inammissibilità dell’appello/ragionevole probabilità di accoglimento e sull’istanza di sospensione della sentenza di primo grado. E’ possibile addirittura che ci metta più di un mese? All’inizio si era parlato di pochi giorni.
    Grazie e complimenti per il sito

  6. Domenico

    Egregio avvocato le pongo il seguente quesito: proposto reclamo ex art. 708 CPC avverso un’ordinanza presidenziale che riconosceva a favore della madre collocataria un assegno per il mantenimento dei figli in soli euro 500,00 mensili a far data dal deposito del ricorso per separazione, la corte di appello, riconoscendo l’errore del presidente, ha così statuito: “accoglie il reclamo principale e per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza presidenziale, ridetermina l’assegno a carico del reclamato in complessivi euro 1200,00 mensili, oltre ISTAT annuale”.
    Secondo la sua esperienza il decreto della C.A. ha effetto retroattivo, consentendo alla madre di pretendere le differenze mensili di 700,00 euro dall’origine, oppure riconosce il solo diritto a percepire l’assegno maggiorato dalla sua pubblicazione? Grazie.

  7. Andrea

    Buongiorno avv. E’ corretto dire che, in caso di rigetto delle istanze istruttorie perche’ infondate, inammissibili, irrilevanti, sussiste, in capo alla parte su cui grava l’onere di censurare la relativa statuizione, interesse ad impugnare la stessa? Siamo di fronte ad un caso di soccombenza c.d. formale anche in questa ipotesi?

  8. Mirco Minardi

    dipende, se il giudice ha accolto la domanda nonostante il rigetto delle prove, non c’è alcun interesse. Ovviamente, in caso di appello da parte della parte soccombente vanno riproposte.

  9. Mary

    Buongiorno avvocato, vorrei chiederle se l’appello avverso alla sentenza di divorzio (in merito alla regolamentazione dell’assegno) può impedire il passaggio in giudicato della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Grazie

  10. Davide

    Buongiorno e complimenti per il sito.
    Articolo ottimo ed utile, solo una domanda: l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello si verifica o no se l’appello è giudicato infondato e viene respinto”?
    Grazie

  11. Carlo

    Buongiorno, complimenti per l’articolo. Una domanda. Se in un processo di primo grado due dei cinque chiamati (terzi chiamati dalla parte convenuta) vengono estromessi dal giudizio in sentenza vanno citati in appello? Ritengo di no, ma volevo una conferma.
    Grazie

  12. Daniela

    Buongiorno, vorrei chiedere se in caso di litisconsorizio (attivo) il reclamo promosso da uno solo degli attori, comporta comunque la notifica anche all’attore che non intende aderire.

  13. Mirco Minardi

    @Daniela: se si tratta di litisconsorzio necessario sì, in caso contrario ritengo di no, ma non ho mai approfondito la questione

  14. Robert

    Gentilissimo Avv. avrei bisogno di un parere in merito.
    Le spiego, in seguito ad un incidente stradale nel quale perse la vita un mio familiare, viene così intrapresa una causa contro l’Assicurazione x. La sentenza di primo grado in questo caso venne vinta, e l’assicurazione risarcisce il danno stabilito in sentenza. Avendo però il giudice di prima cura operato un erronea e grossolana valutazione di calcolo rispetto a quella prevista dalle tabelle di Milano, si decise di ricorrere in appello. Con la sentenza d’appello la Corte dichiara la parziale riforma della sentenza impugnata, e condanna l’ass. al risarcimento di € tot.
    e conferma nel resto la sentenza impugnata. A questo punto vorrei sapere se dalla nuova somma decisa bisogna decurtare o meno quella già percepita in primo grado.
    Grazie

  15. Fouad

    Salve una domanda una sentenza di separazione emessa 2008 in contumace si po inpognare si uno delle parte e venuto a conoscenza della sentenza solo ora per il vizio di notifica che stata effettuata in una residenza errata si po dimostrare perché il condannato risulta residenza in tutt un altra parte del Italia grazie

  16. Vilma

    vorrei sapere se è possibile fare ricorso in appello per un assegno divorzio non emanato dal giudice per decadenza dei termini.
    Grazie

  17. Sante

    Gentilissimo Avv. volevo un chiarimento una sentenza del tribunale giudicante il cancelliere o l avv di parte non ha mai trasmesso esito di sentenza sia al mio avv che nel proseguo di causa a rinunciato al mandato con lettera depositata in cancelleria che al destinatario con nessuna notifica.

  18. Luigi

    buongiorno vorrei porle una domanda nell’esempio di sopra relativamente all’art 346
    nel caso di caio vincitore deve riproporre appello incidentale anche nel caso si tratti di un processo in riassunzione dopo che la sentenza di appello è stata cassata? nel primo appello , l’appello incidentale fu correttamente eseguito

  19. Cinzia

    Buongiorno Avvocato Minardi, ho letto con grande interesse questo suo articolo perchè purtroppo mi è sfuggita la scadenza imposta dal 169 cpc e non ho restituito il fascicolo di parte contenente la prova del credito azionato in monitorio risultando soccombente nel giudizio di opposizione a d.i. in primo grado con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese (6500 euro).
    Tuttavia il giudice stesso cita in sentenza questa giurisprudenza (e Appello Firenze sezione II 14.06.12) e da atto che nel mio fascicolo (restituito tardivamente) vi era la prova scritta o fonte negoziale del credito azionato in monitorio e di avere allegato la circostanza dell’inadempimento.
    sono ora alle prese con la citazione in appello ma ho timore di dare troppo risalto ed enfasi al mio errore e non so come impostare la struttura della citazione in appello per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui revoca sic et sempliciter (a causa del mio errore ex 169 2 comma cpc ) il decreto opposto e mi condanna.
    La ringrazio se vorrà darmi un consiglio o un piccolo suggerimento in merito.
    Cordialmente Cinzia

  20. GIUSY

    Egr. Avv.,
    mi congratulo, innanzitutto per la chiarezza delle sue esposizioni.
    Vorrei porle un quesito.
    Ho vinto una causa in primo grado con condanna per la controparte ad un obbligo di fare e al pagamento delle spese processuali. La controparte propone appello e non paga le spese processuali. A questo, punto, effettuo pignoramento immobiliare per il pagamento delle spese processuali, e la controparte chiede la conversione, che il giudice le concede, con pagamento rateale di 18 mesi. La prima rata doveva essere pagata a febbraio scorso, ma ho avuto notizia che non è stato effettuato finora nessun pagamento.
    Ora, l’appello è già in decisione. Mi chiedo, che cosa succede al pignoramento per le spese giudiziarie qualora intervenga una sentenza d’appello che ribalti la sentenza di primo grado? Incide anche su questo? Anche se la controparte ha chiesto la conversione? E soprattutto perché appare evidente che quest’ultima è stata chiesta per fini dilatori.
    Attendo una risposta e la ringrazio anticipatamente.
    Giusy

  21. Vincenzo

    Gentile Collega, avrei un quesito da proporre dopo aver letto il Suo eccellente articolo. Nel caso di impugnazione incidentale da Lei definita “tardiva tardiva” (ossia proposta dopo il termine dei 20 gg per la costituzione, ovvero ancora in mancanza di costituzione in appello del convenuto già contumace in primo grado nei cui confronti sia stata notificata la sentenza di primo grado, quest’ultima passa in giudicato nei confronti del contumace non costituitosi in appello, o l’eventuale riforma della sentenza conseguente l’appello principale proposto da altra parte processuale spiegherà i suoi effetti anche in favore del predetto contumace ?
    Grazie mille.

  22. Vincenzo

    Salve Collega, ho letto con attenzione il Suo articolo e avrei da porLe un quesito.
    Nel corso di un giudizio avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro automobilistico le Generali Ass.ni (quale Impresa designata dal FGVS) rimane contumace.
    La sentenza di primo grado condanna la Compagnia di Assicurazione in LCA, le Generali e la società proprietari del mezzo responsabile del sinistro in solido tra loro al risarcimento dei danni.
    Notifico la sentenza alla sola Genrali Ass.ni la quale non porpone appello nei successivo 30 giorni.
    La Compagnia in LCA propone invece appello.
    Se la Generali Ass.ni non dovesse costituirsi neanche in appello ( e dunque non dovesse spiegare appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.), posso considerare la sentenza passata in giudicato nei confronti di quest’ultima o dell’eventuale riforma della sentenza potrebbe beneficiare anche la Generali Ass.ni ?
    Grazie mille per la cortese disponibilità

  23. Mirco Minardi

    la risposta dipende dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto: nel primo caso passa in giudicato, nel secondo no fino a quando il processo è pendente

  24. Simona melani

    In appello il giudice ha annullato il verbale di contestazione per violazione al c.d.s., dimenticandosi di condannare il Comune (non parte in causa, poiché l’avversario era la Prefettura) al pagamento della relativa sanzione (a suo tempo versata dal mio cliente). Dunque, la sentenza non costituisce titolo per agire contro il Comune, ma a Suo giudizio potrei notificare Decreto Ingiuntivo? Oppure sono costretta a dare inizio ad un nuovo giudizio? Grazie infinite.

  25. Paolo costabile

    Egr. Collega, le propongo un quesito simile. In un procedimento per inadempimento contrattuale una parte propone domanda di risoluzione e restituzione delle somme versate. Il Giudice accetta l’inadempimento, condanna alla restituzione, ma non dichiara la risoluzione del contratto. In caso di passaggio in giudicato la statuizione sulla restituzione può legittimamente essere messa in esecuzione o la mancata statuizione sulla risoluzione renderebbe il titolo aggredibile in sede di opposizione?
    Grazie mille

  26. Francesco Manisco

    Salve. Vorrei sottoporle un quesito, sperando in un cortese riscontro. Proposto appello contro sentenza di conferma del d.i. opposto si chiedeva la riforma integrale della sentenza e la condanna alle spese di entrambi i gradi. Nelle more del giudizio di appello controparte metteva in esecuzione le spese legali ed otteneva l’assegnazione della somma comprensiva delle spese dell’esecuzione. Per dimenticanza non si richiedeva nella conclusionale espressamente la restituzione della somma pagata ma solo la riforma totale della sentenza di primo grado. La C.A. riformava in effetti in toto la sentenza del 1° grado di giudizio, condannando alle spese di entrambi i gradi. Orbene, controparte non intende restituire le somme incassate. E’ possibile procedere con una domanda restitutoria in Tribunale anche se non si è espressamente richiesta nel procedimento di appello la restituzione della somma? Grazie

  27. GIUSI ANNA BRUNO

    G.mo Avv.,
    vorrei chiederle un parere: Caia perde in appello,il giudice condanna al pagamento nei confronti della società Tizia delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in euro x. Caia provvede al pagamento.
    Premetto che la sentenza di primo grado era stata fatta oggetto di azione esecutiva, facendo sia precetto che pignoramento e solo successivamente alla conclusione della fase esecutiva Caia ha fatto appello.
    A questo punto Caia (che ha pagato le spese del primo e del secondo grado come liquidate nella sentenza d’appello) si vede recapitare una pec da parte di Tizia con la quale lo si avvisa della volontà di recuperare le spese dell’esecuzione.
    Mi chiedo può farlo? se il giudice nella sentenza d’appello ha determinato le spese sia del primo che del secondo grado e Caia le ha pagate, può ancora pretendere le spese della fase esecutiva minacciando di fare decreto ingiuntivo?

  28. Antonio

    A seguito di sentenza di appello che mi impone la restituzione di quanto incamerato (quale antistatario) in primo grado, mi viene un dubbio di carattere più fiscale che giuridico: il pagamento in mio favore venne effettuato comprensivo di iva e al netto di ritenuta d’acconto. Ora debbo restituire anche l’Iva (nonostante l’impresa soccombente abbia avuto diritto a scaricarla) e anche la R.A. a suo tempo versata dall’impresa soccombente e decurtata dal lordo ? (il mio cliente è un privato).
    Grazie
    Antonio



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