Divieto di frazionare il credito: si applica anche in ipotesi di illeciti extracontrattuali

Mirco Minardi

Il fatto. Tizio, a causa di una buca, rovina a terra con conseguenti danni materiali e alla persona. Agisce innanzi al giudice di pace per chiedere la condanna del Comune ad una parte degli stessi. Successivamente si rivolge al Tribunale per ottenere il ristoro dei danni alla persona.

Il Tribunale, però, rigetta la domanda richiamando l’orientamento delle S.U. (23726/2007) in tema di frazionamento del credito. Afferma il Tribunale che:

  • è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario;
  • difatti, ove il credito sia unitario – per tale dovendosi intendere quello discendente da un medesimo rapporto sostanziale -, la disarticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostanziale del rapporto si risolve, in quanto attuata nel (e tramite il) processo, in un automatico abuso del processo stesso;
  • sebbene il principio sia stato affermato in fattispecie di responsabilità contrattuale, non par dubbio che, per identità di ratio, esso debba valere anche nei casi di frattura dell’unità sostanziale del rapporto generatore di un credito extracontrattuale;
  • pertanto, ove unico sia il fatto generatore (l’evento dannoso, quale fondamento del credito da risarcimento del danno-conseguenza), non è consentito al creditore – salva l’utilizzazione abusiva della tecnica del processo – di parcellizzare il credito mediante plurime iniziative in sequenza, destinate a ottenere, da giudici diversi, il ristoro di singole voci del danno in effetti complessivamente patito;

Nel caso di specie, già prima dell’atto di citazione notificato avanti al giudice di pace, i postumi si erano stabilizzati dunque non aveva ragione di esistere il frazionamento del credito.

Tribunale di Lucca – 6 febbraio 2008 – est. Terrusi –
Fav. (avv. S.) contro Comune di Lucca (avv. S.)

Omissis

Svolgimento del processo


Gia. Fav. ha proposto domanda di danni, nei confronti del comune di Lucca, in conseguenza del sinistro verificatosi il 12.5.2003, alle ore 8,10 circa, in Lucca, via Romana, allorché esso Fav., a bordo del ciclomotore MBK tg. ….., era caduto in terra a causa di presunte irregolarità del manto stradale.
L’attore ha dedotto di aver subito danni alla persona e spese mediche, e ha precisato che, per il medesimo fatto, il giudice di pace di Lucca, adito, nell’ottobre 2004, con domanda risarcitoria dei danni, ha accertato, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità, appunto, del comune proprietario della strada.
Il comune si è costituito contestando il solo quantum.
La causa è stata istruita per documenti e c.t.u.
Indi è stata discussa e decisa come da dispositivo infrascritto.
Motivi della decisione
La fondamentale questione, che è posta dal thema decidendi, attiene al fatto se sia consentita, o meno, nell’attuale contesto di diritto processuale, la parcellizzazione del credito traente origine dal medesimo fatto costitutivo.
Invero è dedotto, a presidio della domanda, il medesimo fatto sulla base del quale venne già dall’attore esercitata l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dinanzi al giudice di pace, contro il comune di Lucca, limitatamente a talune delle allegate conseguenze dannose.
Al riguardo non sembra potersi prescindere dalla più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, e in particolare dall’insegnamento di Cass. sez. un. 2007/23726.
Con tale statuizione la Corte, affermando di sottoporre a revisione critica il proprio precedente orientamento risalente a Cass. sez. un. 2000/108, ha ritenuto contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.
Cosicché ha concluso, anche sulla base di un excursus incentrato sulla valorizzazione del principio del giusto processo, che, ove il credito sia unitario – per tale dovendosi intendere quello discendente da un medesimo rapporto sostanziale -, la disarticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostanziale del rapporto si risolve, in quanto attuata nel (e tramite il) processo, in un automatico abuso del processo stesso.
Sebbene il principio sia stato affermato in fattispecie di responsabilità contrattuale, non par dubbio che, per identità di ratio, esso debba valere anche nei casi di frattura dell’unità sostanziale del rapporto generatore di un credito extracontrattuale.
Nel senso che, ove unico sia il fatto generatore (l’evento dannoso, quale fondamento del credito da risarcimento del danno-conseguenza), non è consentito al creditore – salva l’utilizzazione abusiva della tecnica del processo – di parcellizzare il credito mediante plurime iniziative in sequenza, destinate a ottenere, da giudici diversi, il ristoro di singole voci del danno in effetti complessivamente patito.
Ne risulta legittimata la decisione di dare continuità al citato principio nei casi in cui il danno si sia manifestato in tutte le sue componenti fin dal momento della prima delle iniziative giudiziarie in sequenza: appunto come accaduto nel caso di specie, ove, come bene emerso dalla c.t.u., il consolidamento di postumi invalidanti (nell’accertata percentuale del 9 % di riduzione dell’antecedente integrità psicosomatica di Fav.) si ebbe fin dal mese di settembre del 2003 (a conclusione del periodo di inabilità temporanea dal c.t.u. determinato in giorni 90).
E d’altronde il doc. h) di parte attrice evidenzia, in data 25.2.2004 (anteriormente, quindi, alla citazione dinanzi al giudice di pace), la piena consapevolezza di Fav. in ordine all’entità dei postumi derivati dal sinistro, alla luce del grado di invalidità allora riconosciuto dall’Inail.
Donde, nella specie, la parcellizzazione del credito da risarcimento del danno, sebbene conseguente a un unico fatto generatore di diritto sostanziale (l’allegata insidia stradale), corrispose, non a una necessità dell’attore stesso, derivata dalla non conoscenza della effettività delle conseguenze dannose complessivamente patite, sebbene a una libera scelta in ordine all’uso disgregante del processo.
La quale, però, come oggi riconosciuto dalle sezioni unite, implica ”disarticolazione dell’unità sostanziale del rapporto” e, automaticamente, si risolve in un abuso della funzione processuale non in linea col precetto inderogabile (cui devesi dar seguito indipendentemente da eccezione di parte) del processo giusto (art. 111 Cost.).
E’ appena il caso di aggiungere che – come ancora precisato dalla sentenza citata – non rileva, in contrario, che il frazionamento del credito possa rispondere a un interesse non necessariamente emulativo del creditore, a tipo di quello – in questa sede potenzialmente sostenibile – di adire un giudice inferiore, più celere nella definizione della controversia, per poi utilizzarne il giudicato onde indurre il debitore all’adempimento spontaneo dell’obbligazione risarcitoria residua.
La domanda, per le esposte considerazioni, è dunque respinta.
L’esistenza di contrasti interpretativi sul tema della possibilità di frazionamento del credito induce a compensare le spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lucca,
definitivamente pronunciando,così decide:
rigetta la domanda;
compensa le spese processuali.
Deciso in Lucca, addì 21.11.2007.
Il Giudice.
Sentenza pubblicata il 6.2.2008.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Giunio

    E che succede se tizio ottiene una sentenza favorevole per una parte del credito; poi, propone – 2008- un’altra causa per il residuo: controparte eccepisce la litispendenza. Nelle more la prima sentenza passa in giudicato e viene depositata agli atti tempestivamente copia con il passaggio in giudicato. Che deve decidere il Giudice? C’è un giudicato….

  2. Giunio

    Caro Marco, la tesi che tu proponi può darsi che sia quella che sarà adottata, ma non è giusta. Per quale motivo il creditore deve essere ‘costretto’ a perdere il residuo del credito? Tenuto conto che la domanda iniziale è stata proposta prima della decisione, per me sciagurata, delle Sez unite della Cassazione. Con quale diritto lo Stato cancella una parte del credito di fatto espropriando il diritto di proprietà a favore del debitore? Siamo lì col conto il vero re del diritto e’ il debitore e, prossimamente, chi commette reati sino a 5,anni….ogni tanto mi do’ un pizzicotto mentale e mi chiedo, mah in che societa’ si vive?



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