La Suprema Corte torna ad affrontare la questione relativa alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio, in caso di violazione del contraddittorio.
Trattandosi di un mero sub-procedimento, anche nella fase delle operazioni peritali deve essere rispettato il principio del contraddittorio. Ciò, però, non significa che la mancata incolpevole partecipazione alle operazioni di una parte produca di per sè e in ogni caso la nullità della consulenza.
Così si esprime la Cassazione nella sentenza 3893/2017:
“il principio fissato dall’art. 159 c.p.c., comma 2, in forza del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che siano il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività.
Pertanto, sulla validità della relazione del consulente tecnico d’ufficio non incide l’eventuale nullità di alcune rilevazioni od accertamenti compiuti dal consulente medesimo, per violazione del principio del contraddittorio e conseguente pregiudizio del diritto di difesa delle parti, ove tali rilevazioni od accertamenti non abbiano spiegato alcun effetto sul contenuto della consulenza e sulle relative conclusioni finali (Cass. 4981/1977)”.
“L’invalidità dell’attività compiuta dal consulente tecnico, perchè svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, dunque, qualora la suddetta lesione non si sia riverberata sull’atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza, con esiti che è onere del ricorrente mettere in evidenza, non si traduce in una nullità che possa assumere rilevanza (Cass. 16441/2011)”.
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