Nella recente sentenza n. 15201/2017 la S.C. ha avuto modo di ribadire che nel corso del giudizio di merito il giudice ha la possibilità di riconvocare il consulente d’ufficio per domandargli l’integrazione del proprio elaborato. Ove la parte abbia trascurato di provvedere alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può poi contestare una carenza della consulenza, anche documentale, nel corso del giudizio di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 9.9.2013, n. 20636). Pertanto, le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2 dovendo pertanto dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al deposito, Cass. sez. 1, sent. 25.2.2014, n. 4448.
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