Pubblichiamo un estratto del comunicato del CNF del 15/11/2010.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
NEWSLETTER N. 1 DEL 15/11/2010
[omissis]
3. Termini di opposizione a decreti ingiuntivi
a) Sono state depositate in Parlamento diverse proposte di legge (AC 3794; AS 2386; AS 2380) atte a superare l’impasse, prontamente denunciata dal Cnf con Comunicato stampa del 14 ottobre scorso, determinata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di termini di opposizione e decreti ingiuntivi (sentenza 19246/2010).
Il Cnf aveva suggerito al legislatore due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell’opponente-debitore dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.
La prima ipotesi mirava ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc), consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. La seconda mirava a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”.
Entrambe le soluzioni sono state accolte pur nelle diverse proposte di legge.
b) La delicata questione posta dalla sentenza della Suprema Corte è stata affrontata nel corso dell’incontro tra il Cnf, nella nuova composizione 2010-2013, e il presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, avvenuto l’11 novembre scorso. Il presidente Alpa ha rappresentato lo stato di allarme causato dalla decisione nell’avvocatura e, a tal proposito, il presidente Lupo ha fatto espresso riferimento al commento alla sentenza del direttore del Massimario della Corte, Mario Rosario Morelli, apparso su Guida al Diritto del 6 novembre scorso. Nel commento, Morelli ha circoscritto la portata degli effetti della sentenza, rilevando che la riduzione della metà dei termini di costituzione dell’opponente vale solo nei giudizi di opposizione il cui atto introduttivo sia stato notificato dopo la data di pubblicazione della sentenza medesima. Ciò in applicazione di convergenti orientamenti delle Corti nazionali e sovranazionali, per i quali “i mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione di norme processuali non possano, anche per il principio di economia processuale, sconvolgere l’assetto predisposto in considerazione del pregresso modus procedendi”
A cura dell’Ufficio Comunicazione e Media
in collaborazione con l’Ufficio studi

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