Sezioni Unite 19246/2010: per il Tribunale di Ancona la rimessione in termini può essere chiesta anche per le cause proposte dopo il 9 settembre

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A quanto mi consta nessun Tribunale, fino ad oggi, si era espresso per la rimessione in termini anche relativamente alle cause introdotte dopo il 9 settembre, data di pubblicazione della famigerata sentenza delle Sezioni Unite in tema di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In un articolo avevo infatti scritto che il CED non è la Gazzetta Ufficiale. Giustamente il Tribunale di Ancona afferma che in mancanza di un sistema ufficiale di pubblicità delle sentenze nomofilattiche, l’affidamento incolpevole dell’opponente possa essersi protratto successivamente, finchè la notizia del revirement non si e diffusa con ampiezza tale che un operatore particolarmente qualificato come il difensore non potesse ignorarlo senza addebito di negligenza. Dunque la rimessione in termini potrà operare anche oltre il 9.9.2010. Un discrimen indicativo può essere individuato nella data della comunicazione con cui il CNF ha denunciato le preoccupazioni della classe forense per le conseguenze dell’indiscriminata applicazione dell’obiter dictum della sentenza della Suprema corte: infatti ciò comprova la diffusione della notizia tra la maggior parte degli avvocati. Ciò non toglie che la data indicata funga solo come necessario elemento presuntivo che non impedisce di escludere l’applicabilità dell’art. 153 c.p.c. per le opposizioni tra il 9.9.2010 e il 6.10.2010 quando l’opposto dimostri che l’opponente era al corrente del revirement (ad esempio perché ha eccepito l’improcedibilità in un precedente giudizio di opposizione) oppure di ammetterla per le opposizioni successive al 6.10.2010, quando l’opponente dimostri una specifica causa non imputabile a colpa che non ha consentivo di conoscere la sentenza delle Sezioni unite.

In conclusione la rimessione in termini potrà essere concessa:

– per le opposizioni notificate entro il 9.9.2010

– per le opposizioni notificate tra il 9.9.2010 e il 6.10.2010 fino a prova contraria

– per le opposizioni successive al 6.10.2010 provando la causa non imputabile

Protocollo di intesa sulle problematiche della sentenza delle Sezioni unite n. 19246 del 2010

I magistrati ordinari con funzioni civili del Tribunale di Ancona, riunitisi in data 11.11.2010 per confrontarsi e coordinarsi per la soluzione dei problemi interpretativi sorti a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 19246 del 2010, sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo,

Premesso

che nell’ordinamento italiano i precedenti del Supremo organo nomofilattico non hanno efficacia vincolante, non vigendo il principio dello “stare decisis”, ma che allo stesso tempo si condivide l’obiter dictum della sentenza delle Sezioni unite n. 19246 del 2010, per cui il termine di costituzione dell’opponente è in ogni caso di 5 giorni dalla notificazione dell’atto di opposizione, in quanto maggiormente rispettoso del dato normativo rispetto all’interpretazione precedente;

che il condiviso ripensamento giurisprudenziale determina l’improvviso mutamento del termine per la costituzione dell’opponente, rispetto a quanto affermato in modo granitico e senza oscillazioni dalla giurisprudenza per decenni (vero e proprio “diritto vivente”, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n. 230 del 2009).

che l’imprevedibile mutamento delle regole relative all’instaurazione del giudizio a procedimento in corso determina l’intollerabile vulnus dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 6 CEDU, vanificando l’esercizio del diritto di difesa e contrastando con la nozione di giusto processo (del resto in sede sopranazionale sia la CEDU, ad esempio sentenza Cocchiarella contro Italia del 29.3.2006, sia la CGE, ad esempio sentenza 8.2.2007, C-3/06P, Group danone c. Commissione, hanno affermato la necessaria prevedibilità della regola di diritto, anche se di derivazione giurisprudenziale);

che dunque e necessario individuare il rimedio che l’ordinamento interno predispone per tutelare l’affidamento incolpevole dell’opponente che si sia costituito tempestivamente alla stregua dell’orientamento ormai superato, errando nell’interpretazione dell’art. 645 c.p.c. a causa dell’indirizzo consolidato;

ritengono

di convergere indicativamente sul seguente protocollo procedimentale e decisionale, applicabile alle opposizioni instaurate prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite e nel periodo immediatamente successivo, nei limiti temporali che saranno indicati.

1) La nuova interpretazione dell’art. 645 c.p.c. e la conseguente improcedibilità delle costituzioni successive al decorso di 5 giorni dalla notifica della citazione, costituisce, nella stragrande maggioranza dei casi oggetto di attenzione, questione rilevabile d’ufficio su cui non si è svolto il contraddittorio delle parti, cui applicare l’art. 101 comma 2° c.p.c. Dunque appare necessario rispettare tale disposizione, ricettiva di un principio già sostenuto dalla Cassazione prima della riforma del 2009, anche qualora la causa fosse già stata trattenuta in decisione;

2) pur consapevoli delle obbiezioni dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene, in assenza di rimedi specifici, seguendo la strada indicata dall’ordinanza delle Sezioni unite n. 15811 del 2010, che l’affidamento incolpevole di chi ha seguito il monolitico orientamento precedente possa trovare tutela grazie all’istituto della rimessione in termini, attualmente disciplinato dall’art. 153 comma 2° c.p.c., introdotto con la legge n. 69 del 2009, in quanto dotato di sufficiente elasticità per comprendere qualsiasi impedimento al rispetto di un termine, non imputabile a colpa dell’interessato, tra cui può essere compreso anche l’errore di interpretazione scusabile cagionato da revirement imprevedibile: infatti l’art. 153 coma 2° fa riferimento a qualsiasi “causa non imputabile” tra cui anche l’errore di interpretazione;

3) Come sostenuto nell’ordinanza delle Sezioni unite citata sub 2, ma già affermato prima della riforma pur in mancanza di una previsione di portata generale (ad esempio Cass. n. 627 e 2946 del 208), la rimessione in termini costituisce strumento fondamentale per garantire l’effettività del diritto difesa e del giusto processo, prestandosi ad una applicazione non limitata all’interno della fase di trattazione. Da tale assunto consegue che la riforma del 2009 non ha carattere innovativo ma si e limitata a recepire un principio che prima trovava riconoscimento solo in previsioni puntuali (ad es. l’abrogato art. 184 bis c.p.c.). Dunque la rimessione in termini è praticabile anche per le opposizioni precedenti alla riforma.

4) L’interessato, eventualmente in sede di contraddittorio ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c., potrà così chiedere motivatamente la rimessione in termini, così da prevenire i dubbi sollevati dall’ordinanza delle Sezioni unite n. 15811 del 2010 nella parte in cui esclude la necessità dell’istanza di parte;

5) La rimessione in termini, in questo caso, non implica la necessità della ripetizione dell’atto nè della retrocessione del processo. Ciò sarebbe necessario esclusivamente qualora l’atto non fosse stato compiuto e 1o dovesse essere nel contraddittorio delle parti. Nel caso di specie la costituzione dell’opponente nel termine di 10 giorni dalla notifica non lede la posizione della controparte che ha comunque potuto beneficiare di un termine per elaborare le proprie difese maggiore rispetto a quello minimo assicurato dall’art. 645 c.p.c. secondo la nuova interpretazione (30 giorni, cioè 45 – 5 giorni per la costituzione dell’opponente – 10 giorni per la costituzione dell’opposto). Infatti se il termine di comparizione e stato fissato in più di 90 giorni, allora la costituzione dell’opponente entro 10 giorni dalla notifica della citazione lascia comunque al convenuto almeno 60 giorni (90 – 10 – 20). Dunque l’atto di costituzione tempestivo in base al precedente orientamento va semplicemente qualificato come tempestivo, con conseguente esclusione dell’improcedibilità.

6) Si ritiene causa non imputabile del mancato rispetto del termine il fatto dell’instaurazione della causa di opposizione prima del 9 settembre 2010, data di pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite. Indubbio è poi che, in mancanza di un sistema ufficiale di pubblicità delle sentenze nomofilattiche, l’affidamento incolpevole dell’opponente possa essersi protratto successivamente, finchè la notizia del revirement non si e diffusa con ampiezza tale che un operatore particolarmente qualificato come il difensore non potesse ignorarlo senza addebito di negligenza. Dunque la rimessione in termini potrà operare anche oltre il 9.9.2010. Un discrimen indicativo può essere individuato nella data della comunicazione con cui il CNF ha denunciato le preoccupazioni della classe forense per le conseguenze dell’indiscriminata applicazione dell’obiter dictum della sentenza della Suprema corte: infatti ciò comprova la diffusione della notizia tra la maggior parte degli avvocati. Ciò non toglie che la data indicata funga solo come necessario elemento presuntivo che non impedisce di escludere l’applicabilità dell’art. 153 c.p.c. per le opposizioni tra il 9.9.2010 e il 6.10.2010 quando l’opposto dimostri che l’opponente era al corrente del revirement (ad esempio perché ha eccepito l’improcedibilità in un precedente giudizio di opposizione) oppure di ammetterla per le opposizioni successive al 6.10.2010, quando l’opponente dimostri una specifica causa non imputabile a colpa che non ha consentivo di conoscere la sentenza delle Sezioni unite.

7) In conclusione riassuntivamente la rimessione in termini potrà essere concessa:

– per le opposizioni notificate entro il 9.9.2010

– per le opposizioni notificate tra il 9.9.2010 e il 6.10.2010 fino a prova contraria

– per le opposizioni successive al 6.10.2010 provando la causa non imputabile

Ancona 12.11.2010

I Presidenti delle Sezioni Civili Dott.ssa Francesca Miconi Dott.ssa Edi Ragaglia


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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