Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.
I casi risolti si riferiscono allo stato di dottrina e giurisprudenza antecedente all riforma del 1° marzo 2006.
Il vero problema oggi riguarda invece il caso di intervento autonomo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.
Pur ammettendo l’ammissibilità della nuova domanda (thema decidendum) peraltro contestata dalla giurisprudenza di merito, come rettamente affermato, resta aperta la questione del momento in cui maturano le preclusioni per l’interventore (thema probandum) stante le nuove preclusioni introdotte con la riforma (2° comma art. 268,164,167,183 c.p.c.).
Se il terzo si costituisce all’udienza può certamente proporre domanda nei confronti delle parti; domanda che potrà precisare con la 1° memoria, mentre con la 2° potrà legittimamente articolare i mezzi di prova.
Qualora si costituisca tra la 1° e la 2° memoria non potrà avvalersi del potere di precisazione, ma solo quello relativo alla formulazione dei mezzi istruttori.
Se invece si costituisce contestualmente allo scadere della 2° memoria dovrà necessariamente articolare i mezzi di prova.
In caso di costituzione tra la 2° e la 3° memoria potrà articolare solo la prova contraria.
Questo, almeno, secondo la giurisprudenza della S.C..La situazione, mutatis mutandis, non è a mio avviso cambiata con le riforme del 2005/2006.
Saluti.
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I casi risolti si riferiscono allo stato di dottrina e giurisprudenza antecedente all riforma del 1° marzo 2006.
Il vero problema oggi riguarda invece il caso di intervento autonomo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.
Pur ammettendo l’ammissibilità della nuova domanda (thema decidendum) peraltro contestata dalla giurisprudenza di merito, come rettamente affermato, resta aperta la questione del momento in cui maturano le preclusioni per l’interventore (thema probandum) stante le nuove preclusioni introdotte con la riforma (2° comma art. 268,164,167,183 c.p.c.).
Se il terzo si costituisce all’udienza può certamente proporre domanda nei confronti delle parti; domanda che potrà precisare con la 1° memoria, mentre con la 2° potrà legittimamente articolare i mezzi di prova.
Qualora si costituisca tra la 1° e la 2° memoria non potrà avvalersi del potere di precisazione, ma solo quello relativo alla formulazione dei mezzi istruttori.
Se invece si costituisce contestualmente allo scadere della 2° memoria dovrà necessariamente articolare i mezzi di prova.
In caso di costituzione tra la 2° e la 3° memoria potrà articolare solo la prova contraria.
Questo, almeno, secondo la giurisprudenza della S.C..La situazione, mutatis mutandis, non è a mio avviso cambiata con le riforme del 2005/2006.
Saluti.