Intervento del terzo: due casi emblematici.

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Intervento del terzo. Questione spinosa. Ne ho parlato diffusamente nel mio ebook. Vi propongo due sentenze emblematiche.

Primo caso. Il terzo interviene dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.. Il Tribunale lo dichiara inammissibile.

Secondo caso. Il terzo (una Banca, e non vorrei essere il suo difensore) interviene in giudizio, dopo la vecchia udienza del 184 c.p.c., con un grosso credito, producendo documentazione a supporto. La Corte d’Appello ritiene legittimo l’intervento e la produzione.

Si arriva in Cassazione in entrambi i casi.

Primo caso: la Corte cassa la sentenza. Ha sbagliato il tribunale a dichiarare l’inammissibilità dell’intervento, posto che ai sensi dell’art. 268 c.p.c l’interveniente che interviene prima della PC può sempre proporre nuove domande.

Secondo caso: ugualmente la Corte cassa la sentenza. Il terzo che interviene dopo la maturazione del termine di preclusione delle istanze istruttorie non può produrre documenti o richiedere prove.

In entrambi i casi la Corte conferma un orientamento ormai consolidato in legittimità (ma non tra i giudici di merito). Afferma la Corte che chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia ormai spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell’istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. 25264/2008). E ancora: il terzo che eserciti il proprio potere di intervento litisconsortile oltre l’udienza ex art. 184 c.p.c. incorre nelle preclusioni istruttorie e, pertanto, può sostenere la propria domanda solo sulla base delle prove già ammesse o acquisite al procedimento (Cass. 2093/2007).

Occorre dunque prestare molta attenzione quando si interviene in un giudizio già iniziato.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Avv. Benito Cossu

    I casi risolti si riferiscono allo stato di dottrina e giurisprudenza antecedente all riforma del 1° marzo 2006.
    Il vero problema oggi riguarda invece il caso di intervento autonomo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.
    Pur ammettendo l’ammissibilità della nuova domanda (thema decidendum) peraltro contestata dalla giurisprudenza di merito, come rettamente affermato, resta aperta la questione del momento in cui maturano le preclusioni per l’interventore (thema probandum) stante le nuove preclusioni introdotte con la riforma (2° comma art. 268,164,167,183 c.p.c.).

  2. Mirco Minardi

    Se il terzo si costituisce all’udienza può certamente proporre domanda nei confronti delle parti; domanda che potrà precisare con la 1° memoria, mentre con la 2° potrà legittimamente articolare i mezzi di prova.
    Qualora si costituisca tra la 1° e la 2° memoria non potrà avvalersi del potere di precisazione, ma solo quello relativo alla formulazione dei mezzi istruttori.
    Se invece si costituisce contestualmente allo scadere della 2° memoria dovrà necessariamente articolare i mezzi di prova.
    In caso di costituzione tra la 2° e la 3° memoria potrà articolare solo la prova contraria.
    Questo, almeno, secondo la giurisprudenza della S.C..La situazione, mutatis mutandis, non è a mio avviso cambiata con le riforme del 2005/2006.
    Saluti.



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