Costituzione in giudizio dopo la scadenza della I memoria del 183 e articolazione della prova testimoniale.

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Con una ordinanza ineccepibile, il Tribunale di Piacenza, a firma di un ottimo magistrato, il dottor Gianluigi Morlini, ha affrontato la questione relativa alla attività istruttoria svolta in caso di costituzione avvenuta dopo la I memoria del 183. Ovviamente ha concluso nel senso della inammissibilità delle richieste, posto che a seguito della riforma del 2005 le preclusioni assertive (ovvero l’allegazione di fatti) maturano con la I memoria. Pertanto, la parte può articolare mezzi di prova solo su fatti che ha tempestivamente allegato. Sicchè, costituendosi dopo la scadenza del suddetto termine la parte si preclude anche la possibilità di chiedere prove dirette.

Sulla questione v. diffusamente il mio Manuale sulle insidie e i trabocchetti del processo.

Tribunale Piacenza, 30 novembre 2009

OMISSIS

Più complessa è invece la questione relativa alla prova per testi richiesta dalla difesa del convenuto B.S..

Invero, risulta per tabulas che il B.S. si è costituito, ed ha proposto le sue istanze istruttorie, dopo lo spirare del termine di cui all’articolo 183 comma 6 n., 1 c.p.c., pur se prima dello spirare del termine di cui all’articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

La questione giuridica che deve essere affrontata dal Giudice è allora quella della tempestività di una richiesta di prove testimoniali formulata prima del decorso del termine di cui all’articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ma relativa a circostanze dedotte con comparsa di risposta depositata successivamente al termine di cui all’articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

Ciò detto, la risposta non può prescindere da un’esegesi del già citato articolo 183 c.p.c.
Si osserva in proposito che, a seguito della riforma del codice di rito posta in essere nel 2005 con il D.L. n. 35/2005 conv. in L. n. 80/2005 modificato dalla L. n. 263/2005, è stata prevista la concessione dei tre termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., in luogo dei precedenti quattro termini concessi, due per volta, dai previgenti articoli 183 comma 5 e 184 c.p.c.

Sotto il profilo fattuale, può ritenersi che il primo dei tre termini corrisponda sostanzialmente al primo termine in precedenza posto dall’art. 183 comma 5 c.p.c., essendo deputato alla “precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”; il secondo termine inglobi il precedente secondo termine del previgente art. 183 comma 5 c.p.c. ed il primo termine del previgente art. 184 c.p.c., essendo finalizzato a “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezione medesime”, nonché per “l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”; il terzo termine corrisponda al secondo termine di cui al precedente art. 184 c.p.c., riguardando le “indicazioni di prova contraria”.

Alla luce di ciò, sulla base del chiaro disposto letterale della norma vigente e del pacifico insegnamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della norma ormai abrogata, deve ritenersi che il termine di cui all’articolo 183 comma 6 n. 1, corrispondente al primo termine ex articolo 183 comma 5 c.p.c. in vigore prima della riforma del 2005, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive, atteso che entro tale termine vanno svolte le “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni”; mentre il termine ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., corrispondente al primo termine ex articolo 184 in vigore prima della riforma del 2005, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni probatorie per la prova diretta, atteso che entro tale termine vanno effettuate la “indicazione dei mezzi di prova” e le “produzioni documentali”

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nell’ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.

Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per l’attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c.). Nel rito ordinario, invece, come si è detto e come accade sin dal vigore della legge n. 353/1990, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.
Con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive.

E’ proprio questo il caso che qui occupa, atteso che la richiesta probatoria di B.S., in sé astrattamente formulata in modo tempestivo in quanto precedente allo spirare delle preclusioni istruttorie, diviene inammissibile perché riferita a fatti dedotti dallo stesso B.S. dopo lo spirare delle preclusioni assertive; ed a fatti mai dedotti dalle altre parti processuali prima dello spirare di tali preclusioni.

OMISSIS

Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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13 commenti:

  1. Avv. Ary Bi

    Egregio Collega Mirco Minardi,
    controparte mi ha sollevato due eccezioni in particolare:
    a) L’estinzione del procedimento ai sensi del 307 cpc.
    b) La tardiva iscrizione a ruolo dell’attore.
    -Sul punto a) faccio rilevare che è stato non proseguito il vecchio procedimento (mala gestio e restituzione somme) bensì iniziato nuovo procedimento(solo per la restituzione somme – sempre nei confronti della stessa persona). Quindi a mio modo di vedere è stato instaurato un nuovo procedimento e non una continuazione del precedente.
    -Sul punto b) anche se è stata lamentata la tardività della iscrizione a ruolo ad ogni buon conto il convenuto si è comunque costituito tempestivamente nei termini. Dunque ritengo abbia accettato il contraddittorio e manifestato così l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Solo in caso di sua costituzione tardiva ci sarebbe stata la successiva cancellazione della causa dal ruolo.
    -Sarei grato di avere una sua opinione in merito.
    Ps: avendo acquistato il manuale Insidie e trabocchetti mi potrebbe nel caso orientare in quale parte di esso posso verificare e prendere spunto circa la problematica processuale che le ho prospettato?
    Attendendo riscontro.
    Distinti Saluti.

  2. Avv. Esposito

    Gent.mo Avvocato, in una causa il convenuto si è costituito tempestivamente, mentre il terzo chiamato (chiamato dal convenuto) si è costituito per la prima volta depositando memoria n. 1 e senza indicare nuovi fatti, bensì quasi associandosi a quanto già eccepito dal convenuto. Può questo terzo chiamato produrre documenti o articolare mezzi di prova su fatti che sono stati allegati dal convenuto? Come si considerano le contestazioni fatte dal terzo chiamato rispetto a fatti allegati dall’attore o dal convenuto, visto che il terzo chiamato si è costituito depositando questa memoria n. 1? Cioè chi si costituisce con la prima memoria cosa può fare? Molte grazie e complimenti.

  3. Mirco Minardi

    @Avv. Esposito: il terzo non si può costituire depositando direttamente la prima memoria ma deve depositare l’atto di intervento con tanto di procura. Certamente può produrre e richiedere l’assunzione di mezzi di prova.

  4. Avv. Donatella

    Gent.mo Avvocato,visto che sei espertissimo sulle preclusioni ex 183 c.p.c., voglio farti una domanda: se non ho depositato nè la prima e nè la seconda memoria, cosa posso fare con la terza? Cioè con la prova contraria posso indicare i testimoni non indicati prima e articolare la prova testimoniale su fatti che, comunque ho riferito nella comparsa di costituzione?
    grazie.

  5. Mirco Minardi

    @Avv. Donatella: con la 3 memoria puoi solo articolare la prova contraria indicando i relativi testi. Altre possibilità non ci sono, a parte il giuramento decisorio.

  6. Maria

    Gentile Avv. MInardi,ho un dubbio su un contenzioso di 1 grado di rissarcimento danni per colpa medica.Tenendo conto che L”Atto di citazione della parte lesa recita”…premessa la fase istruttoria..condannare al risarcimento di “Tutti i danni patiti e patendi dall’attrice,quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,danni patrimoniali,non patrimoniali,biologici,esistenziali ecc(Nulla di escluso o eccettuato),può la parte lesa (oltre i termini ex art 183 ,e dopo deposito ctu che ha dato ragione alla parte LEsa),proporre una specificazione del danno Patrimoniale già menzionato nella citazione e richiedere “danno da perdita di concorrenzialità per hostess di volo o di terra”?’anche se la prox udienza è di Assunzione mezzi di prova?

  7. Mirco Minardi

    @Maria: a rigore assolutamente no, perchè introduce un petitum diverso; a mio avviso andava indicato in citazione, al massimo entro la 1 memoria

  8. Maria

    scusi nella citazione è anche detto”che la menomazione incide sIGNIFICativamente sulla capacità lavorativa specifica”tuttavia non viene precisato il danno sovramenzionato..ed anche il giudice nel quesito al ctu chiede se la compromissione incida sulla c,lavorativa propria dell’attrice.

  9. Maria

    scusi certo che alleghiamo,anche perchè è una lesione al Volto riconosciuta dal ctu di ben 25% su giovane ragazza di aspetto gradevole (COME da fotografiE GIà presenti agli atti, precedenti evento lesivo)e requisiti per hostess è appunto aspetto gradevole ,CONOscenza 2 lingue straniere(la parte lesa è laureata in lingue e letterature Straniere 103/110,Altezza (165- max 180cm) la parte lesa è 168cm da C. Identità, numero xxx,,non so ,è troppo tardi proporre?anche perchè si aspettava relazione del ctu,perchè per lesioni micropermanenti,neanche si può proporre tale danno

  10. Maria

    scusi essendo la parte lesa perdoni mio impeto,credevo che essendo dati oggettivi e dimostrati fosse tuttavia esclusa a priori possibilità di difesa o contraddittorio

  11. Maria

    avvocato solo una piccola contestazione.l’allegazione c’è e ben descritta in citazione,provata sia d perizie di parte allegate dal principio ed anche ben descritta e riconosciuta anche da ctu,delle lesioni/pregiudizi subiti al volto,solo non viene detto che ha conseguentemente portato a perdere requisiti per lavoro di hostess,ma le prove sono allegate e riconosciute dei pregiudizi subiti,solo che non abbiamo detto che di conseguenza ha privato di occasione lavorativa a cui aveva diritto,se il danno (già descritto in citazione e confermato da ctu)non avesse avuto luogo interrompendo la catena ipotetica di eventi che avrebbe “con alta probabilità”portato al conseguimento del danneggiato di proprio vantaggio personale



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