Consulenza tecnica d’ufficio: l’istanza è soggetta a termini di preclusione?

Mirco Minardi

Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

Il processo civile di cognizione, si sa, è scandito da un sistema rigido di preclusioni (per un approfondimento v. il mio Manuale di sopravvivenza per gli avvocati).  Le parti hanno l’onere di allegare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni entro termini perentori. Sempre entro termini perentori vanno fatte le richieste dei mezzi di prova volti a provare quei fatti.

Il punto è: detti termini si applicano anche alla consulenza tecnica d’ufficio? È possibile per la parte formulare l’istanza, ad esempio, nella comparsa conclusionale?

Sulla questione la giurisprudenza della S.C. sembra avere le idee molto chiare. Essa afferma che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, nè generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l’ambito dell’indagine da affidare al c.t.u. (Cass. 5422/202).

Ricapitolando:

  • la nomina del CTU rientra nel potere discrezionale del giudice;
  • il giudice può nominare un CTU anche senza alcuna richiesta delle parti;
  • la richiesta formulata dalla parte di nomina di un CTU non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
  • la richiesta di CTU formulata dalla parte non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, né generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l’ambito dell’indagine da affidare al c.t.u..

Ma questo vale sempre? È ovvio che allorquando la CTU sia solo “deducente” i principi affermati dalla S.C. sono ineccepibili. Ma quando la CTU è “percipiente” non si vede per quale ragione la parte possa essere dispensata dal formulare tempestivamente la relativa richiesta.

La diversa interpretazione sembra porsi in contrasto con il principio di parità di armi e con quello della ragionevole durata del processo. Si supponga che la parte attrice, sull’erroneo convincimento che l’onere della prova spetti all’altra parte, ometta di richiedere qualsivoglia prova, ivi compresa la CTU. Non si vede per quale ragione il giudice dovrebbe intervenire per sanare detta omissione in cui sia incorsa la parte.

Va evidenziato che la CTU percipiente deve essere ammessa tutte le volte in cui l’accertamento del fatto sia impossibile o estremamente difficile senza l’ausilio di cognizioni tecniche, ed il giudice, in tali casi non può allo stesso tempo rigettare la richiesta di CTU e la domanda per difetto di prova. Dunque, non essendo “discrezionale” il suo potere (almeno in questi casi) non dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui la richiesta della parte non è mai tardiva.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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9 commenti:

  1. Daniele

    su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?

  2. Mirco Minardi

    @daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.

  3. Aldo

    Buonasera,
    Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.

  4. Alberto

    In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?

  5. Giorgio

    Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?

  6. Francesco

    Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?



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