Con una stringatissima sentenza, la S.C. ha affermato un principio di portata devastante, oltretutto come se fosse stato sempre affermato dalla sua giurisprudenza.
Stiamo parlando del termine breve per impugnare, che è di 30 giorni per l’appello e di 60 per il ricorso in Cassazione, decorrente dalla notificazione della sentenza.
Ora, cosa accade se la sentenza viene notificata non a tutti i soccombenti, ma solo ad uno o ad alcuni? La risposta sembra ovvia: il termine breve inizierà a decorrere solo nei confronti del notificante e del destinatario, fermo restando che in ipotesi di causa inscindibile o di cause dipendenti la sentenza passa in giudicato quando per tutte le parti sia divenuto impossibile, per il decorso del tempo, impugnare.
Il che è ovvio, perché se io notifico a Tizio e non a Caio, quest’ultimo, confidando nel termine lungo e non sapendo nulla del termine breve nei confronti di Tizio, rischierebbe una pronuncia di inammissibilità qualora la sua impugnazione fosse notificata o depositata dopo trenta giorni o sessanta giorni (ma prima di un anno o sei mesi) dal deposito della sentenza.
Tanto ciò è vero che Cass. civ., Sez. III, 13.04.2007, n. 8832, «Giust. civ. Mass.» 2007, 4 ha affermato che:
«In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l’impugnazione. (Nella specie la sentenza confermata dalla Suprema Corte aveva escluso la decadenza del diritto di impugnare in capo alla moglie del convenuto, litisconsorte non destinataria della notificazione, che aveva ricevuto la notifica diretta solamente a quest’ultimo)».
Si legge nella motivazione della sentenza sopra citata:
1.3. Non è controverso in questo giudizio la configurazione di una situazione di litisconsorzio necessario tra debitore esecutato ( B.A.) e terzo opponente ( V.P.), la quale, nel giudizio di impugnazione, si traduce in una situazione di inscindibilità delle cause.
Da questa inscindibilità la Società Riscossioni fa discendere l’ampliamento del principio detto dell’unitarietà del termine per l’impugnazione, secondo il quale il termine per la proposizione dell’impugnazione da parte della V. decorreva dalla data in cui la notificazione della sentenza era stata chiesta in confronto dell’altra parte.
Questa interpretazione delle norme citate non è corretta.
1.4. Il principio dell’unitarietà del termine dell’impugnazione nelle cause inscindibili, infatti, non può scardinare quello indicato nel comma 1 del citato art. 326, secondo il quale il termine breve per la proposizione dell’impugnazione presuppone la conoscenza della sentenza.
1.5. Ciò vale a dire che il termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado per la Società di Riscossione nella fattispecie non era unico e dice bene la Corte di appello che la V. non è decaduta dalla proposizione dell’impugnazione, perchè formalmente non conosceva il contenuto della sentenza impugnata.
1.6. Il fatto che la notificazione della sentenza al B. sia avvenuta con la consegna dell’atto alla V. non ha messo quest’ultima nella condizione di conoscere la sentenza al fine di esercitare il diritto di impugnazione, perchè essa non è la destinataria della notifica, come richiesto dall’art. 326 citato.
E invece la S.C. sa sempre come sorprenderci (il più delle volte negativamente). Nella recente sentenza sotto riportata, la parte vincitrice aveva notificato la sentenza solo ad una controparte, la quale ha proposto ricorso in Cassazione entro il termine lungo ma dopo il termine breve, unitamente all’altra parte non destinataria della notificazione. Ebbene la Corte ha affermato che:
- nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero (come nella specie) processuale (c.d. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola (propria delle cause inscindibili) dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti;
- sicché ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nel confronti della parte che ha assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
Dunque la notificazione della sentenza esplicherebbe i suoi effetti nei confronti di tutte le parti della causa inscindibile, cioè anche di chi nulla sapeva della notifica della sentenza!!
Il principio, oltre a non avere alcuna logica e a non poggiare su alcun dato normativo, è contrario, come abbiamo visto, alla stessa giurisprudenza della S.C. che l’estensore, evidentemente, mostra di non conoscere.
Cassazione civile, sez. III 29/09/2011 n. 19869
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.G. e G.A. proposero opposizione al precetto loro notificato dalla s.r.l. Demofonti, esponendo che:
La società opposta era priva di legittimazione perchè sciolta di diritto a seguito di fallimento;
La sentenza della corte di appello di Roma n. 5315/03 posta a fondamento del precetto era inesistente;
Numerose voci di spese indicate nel precetto non erano dovute, o non erano state esattamente indicate.
Convenuti in giudizio tanto la società quanto D.M. personalmente, le opponenti chiesero, pertanto, che il tribunale di Roma adito accertasse e dichiarasse la nullità dell’atto di precetto.
Il giudice di primo grado, qualificata l’istanza come opposizione all’esecuzione, la accolse, sul presupposto in diritto dell’ormai avvenuta estinzione della società a seguito della chiusura del fallimento per insufficienza di attivo.
La sentenza è stata impugnata dalla Demofonti srl in liquidazione e da D.M. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi e illustrato da memoria.
Resistono con controricorso, corredato a sua volta da memoria, V.G. e G.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va in limine esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalle controricorrenti.
L’eccezione è fondata.
La sentenza avverso la quale è oggi proposto ricorso dinanzi a questa corte risulta notificata al contumace D.M. il 3.2.2009, e ricevuta dal destinatario il giorno successivo, mentre il ricorso della società fallita (oltre che dello stesso D.) risulta proposto il 10 e il 14.4 2009, rispettivamente, nei confronti di G.A. e di V.G., id est oltre il termine di legge di 60 giorni.
Questa corte ha già avuto modo di affermare, in proposito, il principio di diritto (dal quale il collegio non ravvisa motivi per discostarsi) secondo il quale, nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero (come nella specie) processuale (c.d. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola (propria delle cause inscindibili) dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nel confronti della parte che ha assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Motivi di equità (costituiti dalla fondatezza nel merito del gravame) inducono alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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Se una sentenza ha accolto un opposizione a d.i. nel senso di ridurre l’importo indicato nel decreto, l’opposto può proporre appello e contestualmente
avviare l’esecuzione della gravata sentenza per la parte di credito riconosciuta? oppure, come mi è stato riferito, l’esecuzione equivale ad implicita acquiescenza e, conseguentemente, impedirebbe la proposizione del gravame?
Grazie
@dario: l’inizio dell’esecuzione non equivale ad acquiescenza
grazie per le delucidazioni.
Buongiorno Ho bisogjno del suo aiuto!!
Mio papa si è fatto fregare dal commune un terreno anni fà e non ancora pagato. Dopo tantissimi anni ancora la causa non è stata risolta…
Le ultime scuse sono:
1) La informo che la trattazione dell’appello è stata rinviata all’udienza del 26/05/2016, in quanto la Cancelleria della Corte di Appello non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado.
Questa acquisizione è indispensabile per potere andare avanti nella causa ed i ritardi sono imputabili al fatto che la Sezione Distaccata di Siderno (presso la quale si è svolto il primo grado del giudizio), è stata soppressa con accormapento al Tribunale Civile di Locri, presso il quale sono confluiti tutti i fascicoli e documenti relativi a detta sezione.
2) la causa oggi è stata rinviata al 10/11/2016 per la trattazione dell’appello e sempre per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, ossia relativo al giudizio che si è svolto a Siderno, non avendo ancora provveduto la cancelleria del Tribunale di Locri. Purtroppo questi sono i tempi della giustizia, dettati dai giudici, sui quali, ahimè, gli avvocati non hanno potere.
Mi sà spiegare in modo semplice perchè I termini giuridici sono complicati “non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado”
La ringrazio tantissimo!
Con il primo grado di giudizio venivo assolto con formula piena per alcuni capi di imputazione mentre per altri venivo condannato per peculato. Contestualmente venivo sospeso dal lavoro dall’Ente Comune con retribuzione ridotta ad assegno alimentare pari al 5O%. Successivamente in appello la sentenza veniva riformata dihiarando la Corte non doversi procedere in ordine al relativo reato in quando estinto in data antecedente a quella della condanna inflitta in primo grado e per l’effetto revoca le statuzioni civili contenute in ques’ultima. Si chiede gentilmente se si ha diritto alla restituzione delle somme dello stipendio non percepite. Considerando che in primo grado avevo già riportato per altri capi di imputazione l’assoluzione con formula piena grazie
La sentenza di appello riforma parzialmente quella del tribunale, dispone sulle spese di lite ma nulla dice riguardo le spese del giudizio di primo grado. Che fine fanno tali ultime spese ? Grazie
@Giusti: ricorso per Cassazione
Egregio Avv. ho un dubbio. Ho vinto in Cassazione in merito al mio divorzio. Vittoria totale, tutte le domande accettate. Rimandata la causa alla Corte d Appello. Quest ultima aveva completamente spazzato via ben 3 assegni di mantenimento(mio e dei miei 2 figli)
Stiamo procedendo al conteggio del dovuto di questi anni mai più pagati. L avvocato che mi ha seguito x separazione e divorzio sostiene che i calcoli vanno fatti a partire dalla sentenza di Appello,il cassazionista dice che per il principio della sostituzione(mi sembra..) vengono cassati i precedenti gradi di giudizio e si riparte dalla sentenza di separazione. Chi ha ragione?
“le stesse possono trovare ingresso nella fase di g”ravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.”
Dunque se pende il giudizio in cassazione non mi possono chiedere la restituzione delle somme?
Buonasera ho appena subito sentenza di separazione personale con un aumento dell’assegno di mantenimento. Il mio stipendio attuale e’ di circa 1250 euro ed il trib.ha stabilito debba 380 euro di mantenimento. Attualmente convivo avendo lasciato l’abitazione familiare poiche’ assegnata.Ho ragione di chiedere un abbattimento della debenza?
Se non avessi convissuto sarei letteralmente per strada.
Sono laureato ho la qualifica di operaio ed il giudice ha innalzato il mantenimento valutando che la mia preparazione lasci ben sperare per un posto di lavoro migliore.Peccato non sia cosi’…se fosse cosi’facile mi piacerebbe chiedere al giudice di trovarmi un posto da laureato.Sono una guardia giurata…
Grazie x l’attenzione ed eventuale gradita replica.
Gli attori, eredi di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale, sono stati condannati al pagamento delle spese legali a seguito del rigetto della loro domanda. Soltanto uno degli eredi vorrebbe proporre gravame alla sentenza . Posso proporre appello solo per uno di loro e non per tutti?
Grazie.
@Avv. Caccia: sì, ma l’atto, ritengo, debba essere notificato a tutti
@Ludovico: sempre difficile in questi casi prevedere la decisione
Vorrei esporre il mio caso :
Il condominio aveva intentato causa ad un condomino ; il sottoscritto aveva partecipato al primo grado.
Il condominio vide rigettarsi in primo grado le richieste , con compensazione delle spese.
Il condominio era ricorso in appello ; il sottoscritto aveva espresso ritualmente dissenso in base al 1132 c.c.
All’esito dell’appello il condominio vide la “conferma integrale della sentenza impugnata” e la rifusione delle spese sia di primo che secondo grado.
L’amministratore elabora una ripartizione secondo il seguente schema:
• la parte della soccombenza in appello dovuta per il primo grado , a coloro che avevano promosso il primo grado ( tra cui il sottoscritto) ed a coloro che non avevano dissentito
• la parte della soccombenza in appello dovuta per il secondo grado , a coloro che avevano promosso il secondo grado ed a coloro che non avevano dissentito
La domanda è la seguente :
Se è certo che è stato il ricorso in appello del condominio a determinare la condanna alla rifusione delle spese alla controparte anche in primo grado , perchè il sottoscritto , che aveva ritualmente espresso il proprio dissenso in riferimento all’art.1132 c.c. “separando la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza” , si è visto caricato di quest’onere , soprattutto in considerazione che il primo grado aveva visto la compensazione delle spese?
@mi pare corretta la ripartizione, in quanto il giudice d’appello ha modificato la decisione delle spese relative al primo grado
Ho vinto il primo grado di giudizio e il mio ex datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un’indennita risarcitoria di 12 mensilità per licenziamento nullo più la reintegra che io ho rifiutato in luogo dell’indennita’ di 15 mesi. Dopo diversi mesi ancora non ha pagato e ha impugnato in appello. Mi è stato sconsigliato dal mio avv di andare avanti con il pignoramento, perché nel caso la sentenza di primo grado venga confermata in secondo, si dovrebbe rifare tutta la procedura da capo essendo cambiando il titolo esecutivo. È corretto?
Quindi tanto vale aspettare e accettare la proposta ricevuta da avv della controparte, cioè di pagarmi un acconto oggi e aspettare la sentenza di secondo grado. Io sono perplessa, ho una sentenza in mio favore da tanti mesi e non mi sento per niente tutelata.
A seguito di sentenza di appello che mi impone la restituzione di quanto incamerato in primo grado (quale distrattario), mi viene un dubbio nell’apprestarmi alla riconsegna: a suo tempo l’impresa soccombente versò in mio favore le spese comprensive di IVA e applicò la Ritenuta di Acconto provvedendo al versamento. Mi chiedo: io dovrò restituire anche l’importo ricevuto per IVA, nonostante l’impresa ha avuto titolo per “scaricarla” ? e indoltre: dovrò aggiungere alla somma netta percepita anche l’importo a suo tempo versato dall’impresa soccombente come Ritenuta di Acconto ?
Grazie
Antonio
Salve, avrei una domanda. Mio cognato, docente, anni fa ha vinto in primo grado una causa di lavoro ottenendo il risarcimento x mancata stabilizzazione. Essendo nel frattempo entrato di ruolo e avendo proposto appello il Miur, mio cognato ha deciso di non costituirsi in giudizio, stante anche gli orientamenti a lui sfavorevoli della Cassazione. Il giudice di appello stavolta ha accolto il ricorso del MIUR sia basandosi appunto sulle recenti sentenze della Cassazione che considerano il passaggio di ruolo come una forma diversa di ristoro sia adducendo che nel ricorso mancano “le prove” dell’abuso reiterato da parte del MIUR, non essendo stati allegati al ricorso i documenti che provano il susseguirsi del rapporto di lavoro presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra. Ora io mi chiedo: il giudice d’appello non avrebbe dovuto avere contezza di questi documenti rinvenendoli nel fascicolo d’ufficio di primo grado? Perché è chiaro che il MIUR non li ha allegati al suo ricorso, né mio cognato avrebbe potuto non n essendosi costituito in appello. Inoltre, posto che mio cognato ha difatti prestato servizio in modo reiterato presso la stessa cattedra può ricorrere in Cassazione facendo valere questi documenti che lo attestano o non si può far nulla? E se non si può ricorrere in Cassazione si può rifare un’altra causa facendo valere questi documenti che in appello forse intenzionalmente non sono stati esibiti da parte del MIUR? Grazie della risposta
Gentile Collega, approfitto della tua esperienza per chiederti un parere su una questione capitatami di recente. Uno dei convenuti (già contumace), muore durante il processo e il fatto è documentato da relata dell’ufficiale giudiziario relativa alla notifica dell’ordinanza che ammette interrogatorio. Il giudice “dimentica” nella confusione dell’udienza di dichiarare l’interruzione e rinvia per proseguire interrogatorio formale Delle altre parti (nessun collega si accorge dell’anomalia, eravamo 10 convenuti). A distanza di più di 3 mesi, prima di procedere all’interrogatorio, eccepisco l’estinzione per mancata riassunzione…il collega dell’attore sostiene che ha tempo un anno per riassumere al domicilio del defunto presso gli eredi…il giudice si è riservato…che ne pensi?
Sul giudizio di appello e domanda di garanzia vorrei sottoporLe il seguente quesito.
Tizio cita Caio e Caio chiama in causa Sempronio per manleva.
Il giudice condanna Caio a risarcire Tizio accogliendo anche la domanda di manleva.
Sempronio (terzo soccombente in primo grado) impugna la sentenza contro Tizio (attore in primo grado).
Caio (convenuto in primo grado) deve costituirsi con appello incidentale o può semplicemente riproporre la domanda di manleva?
Buondi’. Nell’atto ricorso cassazione telematico erroneamente (errore di forma) ho scritto con procura …in calce, ma in realta’ e’ stata rilasciata autenticata e rimessa …in allegato. Che succede? Grazie.