PCT, dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 16-bis d.l. 179/2012

Mirco Minardi

A ottobre 2014, quando ci fu il pastrocchio dei server del Ministero, con ricevute che non arrivavano, sollevai dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. 179/2012, il quale stabilisce:

7. Il deposito con modalita’ telematiche si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero
della giustizia.Il deposito e’ tempestivamente eseguito quando la
ricevuta di avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di
scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

In altre parole il deposito si perfeziona solo nel momento in cui il gestore emette la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC).

Sostenni, infatti, che in questo caso il depositante telematico si trova nella stessa situazione del notificante, posto che la ricevuta di consegna sfugge al suo potere. Se il gestore del Ministero invia la RdAC il giorno dopo la scadenza, l’atto si considera depositato tardivamente nonostante l’invio sia avvenuto tempestivamente. Punto. E però: che colpa ne ha il depositante? Esattamente come nel procedimento di notifica.

Gli articoli 3 e 24 della Costituzione impongono che “le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario della notificazione, si coordinino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso” (Corte Costituzionale).

Qualcuno sostiene che comunque siamo tutelati dalla possibilità di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, ma detta possibilità, certamente legittima, mi lascia perplesso per questi motivi:

a) è il difensore a dover provare di non essere in colpa;
b) non sempre il gestore rende pubblici i malfunzionamenti;
c) non è detto che tutti i giudici siano disposti ad accordarla.

Ma vi è un altro argomento, secondo me decisivo. Difatti, a quanto mi consta non esiste alcuna norma tecnica che indichi il tempo normale di risposta da parte del gestore del Ministero. In altre parole, non è chiaro dopo quanto tempo (secondi? minuti? ore?) il ritardo del gestore deve considerarsi a lui imputabile.

Se, ad esempio, invio l’atto alle 23,50 e la ricevuta arriva alle 00,01 è colpa mia o del gestore? E se invece lo faccio alle 17? E se lo faccio alle 12,00?

Il legislatore ha dato per scontato ciò che non è e cioè che la RdAC arriva SEMPRE dopo pochi secondi, ma abbiamo visto che non è sempre così.

Per queste ragioni ritengo che sul punto si intervenga con una modifica della norma, che salvi il deposito ogni qual volta la ricevuta di accettazione sia emessa prima della scadenza.

 


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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