Il nuovo art. 614 bis (III parte) La c.d. astreinte

Mirco Minardi

Terzo appuntamento con l’astreinte, la misura di coazione indiretta introdotta dal legislatore con la riforma del 2009.

Nei precedenti articoli abbiamo visto che:

  • si tratta di una sanzione pecuniaria;
  • che può essere emessa solo su istanza di parte;
  • in caso di inadempimento di una obbligazione infungibile di fare o non fare;
  • con il provvedimento di condanna;
  • purchè non sia manifestamente iniqua.

In caso di accoglimento il giudice emetterà due (o più) provvedimenti:

  1. la condanna all’adempimento;
  2. la condanna (eventuale) al pagamento dell’astreinte in caso di inadempimento

oltre naturalmente all’eventuale

3. condanna al risarcimento del danno.

Entrambi i capi saranno immediatamente esecutivi. Qualora il debitore adempia spontaneamente il creditore non potrà azionare il titolo, né per l’adempimento, né per il pagamento dell’astreinte.

Facciamo un esempio. Il giudice condanna il debitore a non reiterare gli atti di concorrenza sleale, con la sanzione (eventuale e futura) di pagamento di una somma di euro 1.000,00 per ogni violazione. Qualora il debitore si astenga da ogni ulteriore atto, il creditore non potrà azionare il titolo esecutivo.

E’ chiaro dunque che stiamo parlando di una ipotetica condanna futura, ipotetica perchè subordinata ad un inadempimento che potrebbe non esserci.

Appare evidente, per quanto appena detto, che esiste una assoluta incompatibilità tra domanda di risoluzione del contratto e domanda di astreinte, visto che quest’ultima è una sanzione accessoria ad una statuizione di condanna ad un fare o ad un non fare. La risoluzione, invece, implica la liberazione del debitore.
Il che comporta altresì che qualora la misura sia stata concessa ma, successivamente, il creditore decida di chiedere la risoluzione del contratto, la misura cesserà automaticamente al momento della notifica dell’atto di citazione.

E’ bene evidenziare che l’astreinte è una misura coercitiva indiretta e non diretta; pertanto nulla assicura che il debitore persista nel suo inadempimento. Qui viene fuori uno dei limiti dell’art. 614 bis, il quale non prevede affatto che il giudice stabilisca un termine finale. E’ possibile che il debitore sia permanentemente condannato finchè non adempia? L’idea di una condanna vita natural durante contrasta con i principi del nostro ordinamento che mal tollera vincoli personali permanenti. Né appare possibile tollerare un arricchimento senza limiti del creditore. Sembra dunque che in tutti i casi in cui il debitore debba adempiere una prestazione di fare, il giudice debba fissare un limite all’astreinte, specie quando l’inadempimento dipende da obiezione di coscienza o comunque da motivi che, pur non giustificanti, appaiano degni di considerazione. Diverso è invece il caso in cui il debitore debba astenersi dal compiere certe azioni (diffamare, stornare dipendenti, compiere atti di concorrenza sleale, produrre immissioni rumorose moleste, ecc. ): qui non appare incompatibile una misura permanente.

(Fine III parte, domani la IV)


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Roberto Ghirardini

    Mi resta diffice capire che l’art. 614 bis non venga appli-
    cato alle esecuzioni in corso; un atto di civiltà, in quanto
    i poteri forti hanno sempre il sopravvento.
    Con una fava si risoveva due gravi ingiustizie; la prima il
    rispetto dei diritti del Cittadino in tempi acettabili, la
    seconda snellire gli arretrati nei tribunali che sono una montagna, visto l’andazzo, l’esecuzioni forzate con la cri-si sono in continuo aumneto…..



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