Causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale.
Il convenuto non aveva rispettato il segnale di STOP. L’attore chiede il risarcimento integrale dei danni.
Il GDP accerta la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti ex art. 2054 c.c.
L’attore appella, al fine di vedersi risarcire integralmente il danno patito.
Il Tribunale (sentenza 8 aprile 2006) accoglie parzialmente, osservando:
- che il giudice il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell’altro, onde stabilire se quest’ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (ex permultis, Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847).
- che infatti, per superare la presunzione di colpa che l’art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che:
- (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
- (b) l’altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524).
- che pertanto l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18-12-1998, n. 12692);
- che nel caso di specie l’appellante principale non aveva in alcun modo provato di essersi uniformato alle prescrizioni del codice della strada, e prima fra tutte a quelle di cui agli artt. 140 e 145 c.d.s. che, ponendo a carico di ogni conducente l’obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità, sono espressione del generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili;
- che in particolare, non aveva in alcun modo provato che la scorretta manovra posta in essere da L. S. fosse stata talmente repentina, talmente imprevedibile, talmente ravvicinata da non consentirgli alcuna manovra di emergenza, ad esempio arrestare tempestivamente il proprio mezzo o rallentare la marcia;
- che non era possibile, pertanto, stabilire se la scorretta manovra posta in essere da L. S. fosse in qualche modo prevedibile dall’appellante (ad esempio, per la posizione avanzata assunta dall’autoveicolo, ovvero in base ad altri elementi).
- che nemmeno era possibile stabilire se, quando il veicolo condotto da L. S. si parò dinanzi a quello condotto da G. G., quest’ultimo si trovasse ad una distanza così ravvicinata da non potere attuare alcuna manovra di emergenza. Per contro, gli effetti devastanti dell’urto inducono a ritenere che la velocità temuta dall’appellante non fosse affatto conforme alla massima prudenza prescritta dall’art. 145 c.d.s..;
- che trova, dunque, applicazione nel caso di specie il principio secondo cui il dovere di solidarietà desumibile dagli art. 2 cost. e 1175 c.c. impone a tutti i conducenti di cooperare per evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali.
- che l’unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile (Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5671);
- che pertanto, quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall’altro, il giudice di legittimità ammette che la colpa accertata in concreto di uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell’altro, ex articolo 2054, comma 2, c.c. (Cass., sez. III, 24-06-1997, n. 5635);
- che tuttavia, poiché la culpa in concreto accertata a carico di L. S., in ragione della natura della norma violata (l’obbligo di dare la precedenza, a fronte della violazione del generico obbligo di prudenza da parte del convenuto), e della utilità che avrebbe avuto la condotta alternativa corretta, appare preponderante rispetto alla colpa presunta di G. G., deve ritenersi scorretto il riparto di responsabilità compiuto dal giudice di primo grado, il quale non ha adeguatamente ponderato il grado rispettivo della colpa dei due conducenti;
- che pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la responsabilità nella causazione del sinistro del quale è causa andava ascritta a L. S. nella misura del 66%, per culpa in concreto, ed a G. G. per il restante 33%, per culpa in abstracto, ex art. 2054, comma 2, c.c..
La sentenza ha inoltre rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dagli appellati, i quali sostenevano che una volta proposta in primo grado domanda di risarcimento integrale, non si possa in secondo grado spiegare in via subordinata domanda di risarcimento in misura concorsuale. Il Tribunale ha stabilito che la seconda domanda è sempre ricompresa nella prima.
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