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I motivi di ricorso per cassazione vanno sussunti sotto uno dei cinque motivi dell’art. 360 c.p.c. Non è sempre facile individuare il giusto motivo, specie per chi è alle prime armi.
Il rigore della Suprema Corte, va detto, è stato mitigato nel corso degli anni, specie dopo l’intervento delle Sezioni Unite (sent. 17931/2013). Tuttavia, ha sbagliato chi ha tirato un sospiro di sollievo. Difatti, a rigore l’errore di sussunzione è scusato solo quando è di tipo formale, non di tipo sostanziale. Nel senso che se denuncio la nullità della sentenza per omessa pronuncia e indico il n. 3) dell’art. 360 c.p.c. come motivo di riferimento, l’errore è scusato, perchè la censura è corretta nella sostanza. Ma, al contrario, se invoco il vizio di legge in una ipotesi di nullità della sentenza, l’errore non è scusato, perché non è solo un problema di sussunzione, bensì di individuazione della censura.
Un esempio si ricava dalla recente Cass. 8181/2020. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciavano l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione alla mancata pronuncia sulla questione, sollevata con il ricorso originario e oggetto di appello incidentale, relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per l’emanazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2002. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per aver la ricorrente riferito la doglianza all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non aver, invece, dedotto la nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi del successivo n. 4.
Questa la motivazione della S.C.:
«- infatti, benchè ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso non è richiesta l’esatta indicazione numerica della specifica disposizione normativa espressiva del vizio di legittimità fatto valere, con conseguente dovere del giudice di riqualificare il vizio in altre fattispecie di censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, è, tuttavia, necessario che dall’articolazione motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato e la denuncia corrisponda ad una delle ipotesi tassativamente previste;
– nell’illustrazione del motivo formulato, la ricorrente ha allegato l’omessa pronuncia “in merito alla censura… sollevata dall’odierno ricorrente nei precedenti gradi giudizio… relativa al mancato rispetto da parte dell’ufficio del termine di 60 giorni, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che impone all’amministrazione finanziaria l’obbligo di attendere eventuali osservazioni del contribuente sottoposto a verifiche controllo entro detto termine è prima di adottare l’avviso di accertamento”;
– poichè la ricorrente, nel prospettare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, si è limitata ad argomentare solo sull’omessa pronuncia e sulla fondatezza del motivo di gravame non esaminato, senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, non risulta essere rispettato l’onere della specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931; successivamente, in tal senso, Cass., ord., 28 settembre 2015, n. 19124; Cass., ord., 7 maggio 2018, n. 10862);
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Contestazioni al CTP
L’avvocato deve sempre rispondere di quello che scrive e deposita in base al codice deontologico, quindi non posso appogiare le sue accuse verso il CTU nominato dal giudice. Non sono tenuto a svolgere indagini su come il CTU abbia ottenuto la laurea o i titoli professionali. Lei è Parte e CTP, può Lei contestare o denunciare quello che vuole, sotto la Sua responsabilità (attenzione, però, al reato di diffamazione o peggio, di calunnia). Può anche laurearsi in Giurisprudenza, sostenere l’Esame di Avvocato, iscriversi all’Albo e difendersi da solo.