L’intervento del successore nel giudizio di cassazione

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Di regola nel giudizio civile di cassazione possono partecipare solo le parti originarie. Tuttavia, vi sono eccezioni in caso di successione a titolo universale e a titolo particolare.

Le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 26145 del 3/11/2017, hanno anzitutto affermato che il successore è ammesso all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente (per quello a titolo universale, v. Cass. 31/3/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, tra molte altre: Cass. 11/5/2010, n. 11375; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, soprattutto se contestata dalla controparte).

Al contrario, continua ad escludersi l’ammissibilità di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità (in termini, tra le ultime, Cass. 30/5/2014, n. 12179), per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicare le difese e, quindi, di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (v. in tal senso Cass. 7/4/2011, n. 7986; Cass. 4/5/2007, n. 10215; Cass. Sez. U, 18/11/2016, n. 23466).

Questo divieto soffre però di eccezioni. Difatti, le Sezioni Unite hanno precisato che a tale principio può derogarsi nei casi di successione a titolo universale, ovvero di pregressa inerzia del dante causa (visto che altrimenti subirebbe un vulnus irrimediabile il diritto di difesa del successore: Cass. 7/6/2016, n. 11638) e a condizione che l’intervento abbia luogo con atto sul quale sia stato ritualmente instaurato il contraddittorio con notifica alla controparte dell’atto medesimo e della documentazione a comprova della successione, e non quindi con il mero deposito in Cancelleria di una comparsa o, di altro atto similmente denominato, di costituzione, e ciò a tutela del diritto di difesa delle altre parti già costituite (per la successione a titolo particolare, in termini e in motivazione, v. Cass. 24/2/2011, n. 4467; per quella a titolo universale, tra le altre, v. Cass. 31/3/2011, n. 7441; neppure potendo dirsi accettato il contraddittorio, visto che la costituzione con atto di intervento è avvenuta al di fuori della possibilità, per la controparte, di esserne resa legalmente edotta).

Nel giudizio di cassazione, pertanto, l’ingresso nel processo del successore che intenda subentrare nella posizione della parte originaria, già costituita con il deposito di ricorso o del controricorso, deve avvenire mediante un atto che, assumendo la natura sostanziale di atto di intervento, deve essere partecipato alla controparte mediante notificazione e ciò in vista dell’assicurazione del contraddittorio della controparte sulla nuova manifesta legittimazione; non è dunque possibile ritenere che l’intervento abbia luogo mediante il semplice deposito di un atto nella cancelleria della Corte, come le memorie ex art. 378 c.p.c. e quelle ex art. 380-bis.1. c.p.c., in quanto l’attività che si compie con tali atti non è innovativa (Cass. n. 7441 del 31/3/2011; Cass. n. 3471 del 22/2/2016).

Nel caso deciso da Cass. 19172/2019 il successore si era limitato a depositare in cancelleria una memoria ex art. 378 c.p.c., non notificandola alla controparte; la sua costituzione è stata pertanto giudicata irrituale. Tuttavia, poichè l’Agenzia delle Entrate non ha sollevato eccezioni alla udienza di discussione su detta irritualità, la nullità derivante dall’omissione della notificazione è stata sanata e la costituzione considerata valida, perchè ha raggiunto lo scopo (Cass. n. 7441 del 31/3/2011; Cass. n. 3471 del 2016 cit.).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Giorgianni nadio pietro

    Contestazioni al CTP
    L’avvocato deve sempre rispondere di quello che scrive e deposita in base al codice deontologico, quindi non posso appogiare le sue accuse verso il CTU nominato dal giudice. Non sono tenuto a svolgere indagini su come il CTU abbia ottenuto la laurea o i titoli professionali. Lei è Parte e CTP, può Lei contestare o denunciare quello che vuole, sotto la Sua responsabilità (attenzione, però, al reato di diffamazione o peggio, di calunnia). Può anche laurearsi in Giurisprudenza, sostenere l’Esame di Avvocato, iscriversi all’Albo e difendersi da solo.



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