Fantastico paese l’Italia. Lo dico spesso. Tutto è complicato, anche le cose semplici, come ad esempio stabilire l’entrata in vigore di una legge o, meglio, l’individuazione dei procedimenti che da essa saranno disciplinati. C’è chi sostiene che la legge 69/09 si applicherà ai procedimenti introdotti dal 4 luglio. Non sono d’accordo. Vediamo perchè.
Dice l’art. 58 comma 1:
Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
La legge 69/2009 è stata pubblicata in G.U. il 19 giugno pertanto entra in vigore il 4 luglio 2009.
A quali procedimenti si applica? La legge avrebbe potuto dire:
- a quelli introdotti dalla data di entrata in vigore della presente legge ( e quindi dal 4 luglio);
- a quelli già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ha invece stabilito che si applica a quelli “instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge”. Il sintagma “dopo la data della sua entrata in vigore” non può significare altro che il giorno successivo all’ultimo giorno della vacatio (Così anche Sinisi e Troncone, La Riforma del processo civile, edizione Simone; in questo senso anche Antonio Ruffino, AA.VV. Nuovo processo civile, Il civilista).
Dall’altra parte, si potrebbe sostenere che l’espressione “dopo la data della sua entrata in vigore” non vada intesa come “giorno dopo” e, cioè, come referente temporale ma come dies a quo. Ciò perchè quando così vuole, il Legislatore lo scrive espressamente (di solito: “il giorno dopo alla sua entrata in vigore”; “il giorno dopo la pubblicazione”; etc..).
Secondo questa opzione, pertanto, la Legge entra in vigore, – in assenza di disposizioni di diritto transitorio o intertemporale – dopo la vacatio legis e, cioè, ai sensi dell’art. 73, comma III, cost., il 15mo giorno successivo alla sua pubblicazione. “Successivamente” alla pubblicazione (entrata in vigore) vuol dire il primo istante utile dalla scadenza del termine che non è il giorno dopo ma il “secondo” dopo, se si vuole usare un addentellato temporale.
Vedremo cosa dirà la giurisprudenza qualora sarà chiamata a sciogliere il dubbio. Ma vi è un altro problema. Lo espongo con un esempio.
Consegno all’ufficiale giudiziario un atto di citazione il giorno 3 luglio, che viene recapitato il giorno 6 luglio. Quid juris?
Due le opzioni.
Opzione a): a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 477 del 2002) occorre tenere ben distinto il momento perfezionativo della notificazione che, per l’attore, coincide con la consegna dell’atto all’U.G., mentre per il convenuto con il ricevimento dell’atto. Pertanto, secondo questa opzione, se l’atto viene portato per la notifica prima del 6 luglio il giudizio sarà disciplinato dal regime previgente.
Opzione b): al fine di stabilire la pendenza della lite introdotta con citazione deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante.
Leggendo i primi commenti ho riscontrato che la maggiorparte degli autori propende per l’opzione a). Non sono d’accordo. Come ha affermato la Suprema Corte, il principio della scissione della notificazione si applica allorquando si debba valutare la tempestività dell’attività del notificante, posto che altrimenti l’eventuale decadenza, per il ritardo nel compimento di attività a quest’ultimo riferibile, risulterebbe palesemente irragionevole, fermo restando che agli altri effetti la notificazione si perfeziona solo alla data di ricezione dell’atto (Cass. Civ. 9181/2006). E’ per questa ragione, ad esempio, che il termine per iscrivere la causa a ruolo decorre dal perfezionamento della notifica e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
La distinzione dei momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell’atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere dal momento dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini per la costituzione in appello.
Cassazione civile , sez. I, 12 novembre 2008, n. 27010
Alla luce di quanto testè detto si ricava che il procedimento deve considerarsi pendente alla data di perfezionamento della notifica cioè alla data di ricevimento dell’atto.
Certo, questa tesi non è scevra di conseguenze negative. L’attore notificherà un atto che al momento in cui consegna all’Ufficiale giudiziario è valido anche se non contenente il nuovo avvertimento di cui all’art. 163 n. 7, mentre quando giunge al suo destinatario non lo è più, con conseguente onere di rinnovazione in caso di eccezione da parte del convenuto. Vi sarebbe così la violazione del principio del tempus regit actum con possibile sospetto di incostituzionalità della norma. Ma a ben vedere, la necessità di rinnovare l’atto non pregiudica in maniera irragionevole il diritto della parte visto che nessuna decadenza potrà essere comminata; per tale ragione la violazione del suddetto principio non legittimerebbe una pronuncia di incostituzionalità.
Gent.mo Avvocato,
sono pienamente d’accordo con Lei circa l’applicazione delle nuove norme alle cause iscritte dopo il 4/07/09.
Inoltre, per evitare eccezioni da parte del convenuto, qualora vi fosse l’impellente necessità di notificare una citazione proprio il 3/07, basterebbe inserirvi già l’avvertimento del novellato 163 7° cpc.
ora vi pongo un bel quesito io a prposito del nuovo procedimento di cpc
mi è stato notificato un atto di citazione il 10 marzo 2008
prima udienza il 06/07/2009
( e in qsta data è entrata in vigore il nuovo regime del cpc)
nella prima udienza l attore comunica al giudice che ha sbagliato a scrivere l’ atto, in quanto non aveva scritto che il convenuto doveva presentarsi entro il 20 giorno della udienza e quindi mi dovranno rinnovare l’ atto in questione.
Il giudice consente di rinnovarmi l atto
la mia domanda è questa
la mia causa fa riferimento al cpc vecchio oppure in quello nuovo, cioè fa riferimento all atto di citazione del 14/03/2009 oppure quello che mi dovranno invisr?
distinti saluti
paolo
In tal caso si applica la vecchia disciplina. Vedi qua:
https://www.lexform.it/aggiornamenti/riforma-del-processo-civile-ancora-sulla-disciplina-transitoria/
Ciao
Mirco
Ho un dubbio riguardo al regime intertemporale della riforma 2009: con la dicitura si fa riferimento al giudizio inteso nella sua interezza, o anche ai suoi singoli gradi?
Il dubbio mi è sorto con riferimento alla abrogazione dell’art. 366bis, che fa venir meno la necessità di formulare i c.d. quesiti di diritto alla Corte.
Tale abrogazione varrà per i giudizi che siano stati instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma, o si applicherà immediatamente a qualsiasi ricorso in Cassazione che venga instaurato dopo quella data (a prescindere se il giudizio è stato instaurato anteriormente ad essa)?
Ho trovato la risposta nel Suo articolo successivo in materia… scusandomi per l’involontario “spamming” La ringrazio per le Sue utili e documentate puntualizzazioni.
Devo fare un’opposizione a decreto ingiuntivo:
– depositato a maggio;
– emesso a giugno;
– notificato a luglio.
Ai fini dell’applicazione della disciplina processuale, devo tener conto della data di deposito del ricorso (applicando, quindi, la vecchia disciplina)? o la data di notifica della citazione (applicando la nuova disciplina) che farò prossimamente?
Vedi qua:
https://www.lexform.it/aggiornamenti/riforma-del-processo-civile-ancora-sulla-disciplina-transitoria/
Ciao
Mirco
nellipotei di sentenza non notificata e depositata l’8 luglio 2009, relativA ad un procedimento civile introitato nel 2002, il c.d. termine lungo per impiugnara tale decisione è di sei mesi o di un anno ?
@Franco: 1 anno. La norma si applica ai giudizi (di primo grado) introdotti dopo il 4 luglio.
Salve,
vorrei sottoporre alla Vs. attenzione dalle problema.
Un giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale
culminato con sentenza depositata in data 25.08.2009,per
l’impugnazione in Cassazione segue il termine di 6 mesi dal
deposito della stessa o il termine “lungo”?
Grazie.
Nel caso di un giudizio introdotto con ricorso depositato il 217\2008 e definito con sentenza pubblicata il 039\2009, il termine per impugnare è dunque di un anno, vero?
La modifica si applica ai giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della legge 69/2009 intendendosi per tali quelli di primo grado.
Nel giugno 2009 è stata emessa una sentenza di primo grado dal giudice civile.
Dopo il 4 luglio 2009 ( cioè dopo l’entrata in vigore della l. 69/2009) è stato notificato l’appello avverso tale sentenza,
ma senza l’avvertimento di cui al nuovo art 163 n.7.
O meglio, la citazione conteneva soltanto l’avvertimento circa le decadenze di cui all’art 167, ma
non anche quello circa le decadenze di cui all’art 38 cpc., come richiesto dall’art 163 cpc. come modificato dalla l. 69/2009.
L’ appellato ha tempestivamente eccepito la nullità della citazione per mancanza dell’avvertimento riguardo alle decadenze di cui all’art 38,
in caso di costituzione fuori dal termine di legge.
Ma si applica il nuovo art 163 cpc. ad una causa già definita con sentenza di primo grado, in pendenza del termine per l’appello?
oppure in base all’art 1. delle disposizioni transitorie della l. 69/2009, le disposizioni da essa modificate si applicano
solo per i giudizi di primo grado introdotti dopo la sua entrata in vigore e non anche ai giudizi d’impugnazione di sentenze di primo grado precedenti?
grazie
carissimo avvocato, le chiedo un chiarimento : nel caso in cui l’amministrazione ritiene necessario acquisire un parere tecnico ai sensi dell’art. 17 legge 241/90 e successive modifiche l. 15/05 e 80/05 questo parere tecnico deve essere emesso sempre entro i 90 giorni dalla richiesta ? anche se l’organo adito abbia richiesto integrazione di documenti il parere deve essere reso sempre e comunque entro i 90 giorni dalla richiesta del parere tecnico come era previsto dalla legge 80/2005 o si può sconfinare tale tempo?
@Osvaldo: mi dispiace ma non mi occupo di diritto amministrativo.
Gent.mo Avvocato,
nel caso di un processo civile iniziato in primo grado
nell’anno 2000, con sentenza parziale del 2007 e sentenza definitiva depositata il 4/11/2009 e fino ad oggi non notificata, il termine per proporre l’appello è di un anno
o di 6 mesi?
Cordiali saluti
Avv. A. Grande
Il termine di 6 mesi si applica ai giudizi di primo grado introdotti dopo il 4 luglio 2009. Cordialmente.
Gentilissimo avvocato, ho un problema di termini per depositare un ricorso in cassazione. La sentenza è stata depositata in cancelleria l’ 8 marzo 2010, per il computo dei termini si applica un anno dal suo deposito oppure il termine di sei mesi.
Grazie
@Dany: la modifica dell’art. 327 riguarda i giudizi di primo grado introdotti dopo il 4 luglio 2009.
Gent.mo Avvocato, nel caso di un processo dinanzi al TAR introdotto nel mese di ottobre 2008 e deciso con sentenza non notificata pubblicata il 24/11/2009, si applica il vecchio termine lungo di un anno o dovevo appellare entro sei mesi?
Grazie anticipatamente per la Sua risposta.
Ho un problema: una cliente mi chiede di sostituire un collega in un giudizio dinanzi alla Cassazione. Io sono diventata cassazionista nelle more tra il ricorso e la fissazione dell’udienza.
I domanda posso andare a discutere la causa?
II domanda se mi rilascia la procura alle liti nella memoria di nomina del nuovo difensoreper una causa iniziata ante riforma, ma il cui ricorso è stato notificato successivamente al 4-6 luglio 2009, va bene, oppure ci vuole l’atto pubblico o la scrittura privata?
Grazie per le risposte
@Avv. Lucia Secchi: l’art. 83 si applica ai nuovi giudizi, cioè quelli di primo grado, occorre quindi la procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ovviamente potrai discutere la causa se munita di procura.
Buonasera Avvocato, più che un commento gradirei una risposta al mio quesito: nel2005 è stata presentata una citazione al trib. civ. per risarcimento danni per omcidio colposo per colpa medica, nel 2006 è stata richiesta la sospensione in attesa della sentenza penale che è passata in giudicato a novembre 2010, reato prescritto e conferma delle statuizioni civili da parte della Corte di Appello. <una storia triste con un processo penale durato 10 anni!Domanda:per la riassunzione del processo civile valgono i termini di 3 mesi legge 69/2009 oppure valgono i termini precedenti di 6 mesi?
Grazie per la sua disponibilità, in attesa di un cortese riscontro la saluto cordialmente.Ferdinando Barba
Gent.mo avvocato ho un problema sulla disciplina transitoria di cui all’art. 327 del C.p.c. riguardo all’individuazione del termine da applicare per l’appello, cioè, se vecchio rito o nuovo rito.
Poichè in un suo commento è stato detto che il termine iniziale va riferito alla notificazione od alla presentazione del ricorso, la domanda che le pongo è questa:per un avviso di accertamento tributario notificato in data 25 giugno 2009 il cui ricorso in primo grado è stato presentato nel mese di settembre 2009, in caso di appello sarà appicato il nuovo rito od il vecchio rito, tenuto conto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni era una lite potenziale? ritengo che vada applicato il vecchio rito in quanto la lite potenziale si è instaurata con la notifica dell’atto di contestazione, che come sopra detto è avvenuta prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Diversamente opinando, ci troveremo difronte ad una ingistificata e lesiva riduzione dei termini per ricorrere per evitare di rendere applicabile il nuovo rito. Infstti rispetto ai canonici 60 gg per ricorrere, piu’ il periodo di sopsensione feriale, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’atto entro il termine di 10 giorni dalla notifica. Gradirei un suo pensiero. saluti.
@Luigi: ritengo il nuovo rito; conta l’atto introduttivo non l’avviso di accertamento
sentenza di giudizi riuniti: il primo giudizio è stato intrapreso nel 2006, il secondo nel 2011. secondo voi si applicate il termine lungo oppure breve?