In un precedente articolo ho già parlato dei dubbi in merito:
a) all’individuazione dei giudizi ai quali si applica la novella (in particolare se a quelli introdotti il 4 luglio oppure a partire dal 6 luglio, essendo il 5 domenica);
b) al significato da dare all’espressione “notificazione” a questi fini, dicendo che deve intendersi per tale l’effettiva consegna.
Voglio però ritornare su questo infelice articolo della legge 69/09, stimolato da una recente pubblicazione che si è spinta ad affermare che la nuova disciplina si applica addirittura ai giudizi “iscritti a ruolo” dal 4 luglio.
Anche qui mi permetto di dissentire.
Ragioniamo.
L’art. 58, primo comma usa l’espressione infelice “giudizi instaurati”. Se sfogliamo il codice di procedura civile originario non troveremo mai il verbo “instaurare”. Ci sono solo due articoli che attualmente parlano di “giudizio instaurato” e sono il 152 delle disp. di attuazione e il 624, guarda caso novellati di recente. Però questo termine sembra piacere tanto al nostro Legislatore che ormai lo usa frequentamene.
Ma cosa significa giudizio instaurato? E in particolare: tale espressione è sinonimo di giudizio pendente? E ancora: giudizio instaurato significa giudizio di primo grado o anche giudizio dei gradi successivi?
Alcuni anni fa, il Legislatore, con il D.L. 18/2003 convertito e modificato in l. 7 aprile 2003, n. 63 era intervenuto sull’art. 113 c.p.c. in tema di equità stabilendo, che “Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003”. Almeno in quel caso aveva chiarito che l’instaurazione era da collegare alla notificazione della citazione. In assenza di una specificazione di quel tipo, deve comunque ritenersi che per “instaurato” si intenda in effetti giudizio pendente e la pendenza è determinata dalla notificazione per la citazione e dal deposito per il ricorso.
Va poi richiamata tutta quella giurisprudenza che si è formata dopo l’entrata in vigore della legge 353/1990. L’art. 90 della suddetta legge (come modificata e sostituita mediante il decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), stabiliva che ai “giudizi pendenti” alla data del 30 aprile 1995 si applicassero le disposizioni vigenti anteriormente a tale data.
La Suprema Corte aveva poi precisato che il termine “giudizio” andava considerato unitariamente, sicché, qualora si trattava di stabilire l’applicazione di una norma processuale inerente al secondo grado, occorreva aver riguardo alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e non anche dell’eventuale instaurazione del giudizio di appello (si vedano Cass. 20 agosto 2004, n. 16347, ed altre pronunce conformi).
E ancora, ai fini di individuare la disciplina applicabile:
- In caso di impugnazione straordinaria occorre far riferimento alla data di pendenza del giudizio di primo grado (Cass. 11291/2007);
- In caso di atto di citazione nullo e di sua rinnovazione occorre far riferimento alla notificazione dell’atto nullo (Cass. 11607/2005);
- In caso di decreto ingiuntivo, gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito (Cass. 20596/2007);
- In caso di riassunzione della causa, occorre far riferimento alla pendenza del giudizio originariamente introdotto (Cass. 21044/2006).
Da ciò consegue che:
- giudizio instaurato è sinonimo di giudizio pendente;
- giudizio pendente significa giudizio promosso con citazione notificata o con ricorso depositato;
- “citazione notificata” significa citazione consegnata al destinatario (si veda la giurisprudenza citata nel precedente articolo);
- il giudizio va considerato unitariamente sicchè occorre far rifermento sempre alla data di pendenza del giudizio di primo grado.
GIURISPRUDENZA CITATA
Cassazione civile , sez. un., 01 ottobre 2007, n. 20596
Il comma 3 dell’art. 643 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.
Cassazione civile , sez. I, 20 agosto 2004, n. 16347
Ai fini della disciplina transitoria dettata dall’art. 90 legge n. 353 del 1990, (come modificata e sostituita, da ultimo, mediante il d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito, con modificazioni, nella l. 20 dicembre 1995 n. 534) secondo la quale ai “giudizi pendenti” alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, da un lato, l’individuazione della “pendenza” del procedimento va fissata – nei giudizi che iniziano con atto di citazione, nel momento della “notificazione” di quest’atto (a differenza di quelli introdotti con ricorso per i quali rileva la data del deposito dello stesso); dall’altro, il termine “giudizio” va considerato unitariamente, sicché occorre avere riguardo alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e non anche dell’eventuale instaurazione del giudizio di appello.
Cassazione civile , sez. II, 16 maggio 2007, n. 11291
Ai fini della disciplina transitoria dettata dall’art. 90 della legge n. 353 del 1990, (secondo la quale ai “giudizi pendenti” alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data), nel caso di opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c. la costituzione dell’opponente deve avvenire alla stregua della disciplina di cui all’art. 348, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 54 della legge citata, ancorché l’opposizione venga introdotta con citazione notificata in epoca successiva al 30 aprile 1995. Trattandosi, infatti, di impugnazione – sia pure straordinaria, perché proponibile da soggetto estraneo al giudizio nel quale fu emessa la sentenza impugnata e nonostante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa – sussiste il collegamento con il precedente giudizio, con la conseguente necessità di fare riferimento a quest’ultimo per stabilire se ricorra o meno la pendenza alla data di entrata in vigore della riforma del rito civile.
Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2005, n. 11607
La rinnovazione di un atto di citazione nullo, disciplinata anche in appello dalla disposizione di cui all’art. 164 c.p.c., è regolata, quanto ai “giudizi pendenti” alla data del 30 aprile 1995, dal testo della norma suddetta vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990.
Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 2006, n. 21044
Anche al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto dinanzi al tribunale, funzionalmente incompetente in materia di violazioni del codice della strada, e poi riassunto dinanzi al giudice di pace, può applicarsi l’istituto della “translatio iudicii”, di cui all’art. 50 c.p.c., se il giudizio originario è stato riassunto nei termini indicati dalla norma, e se la comparsa di riassunzione ha il contenuto di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice di pace ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni fissato dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981, senza verificare se il giudizio dinanzi lui introdotto potesse o meno considerarsi una prosecuzione del giudizio di opposizione iniziato tempestivamente dinanzi al tribunale, dichiaratosi incompetente)
Salve, vi espongo il mio dubbio: ho iniziato una causa di lavoro a dicembre 2006 e il 20/11/2009 ho avuto sentenza di primo grado favorevole.
In data 21/5/2010 (trascorsi i 6 mesi) sono andato in corte d’appello e a loro non risulta appellata.
La sentenza è forse esecutiva o dovrei aspettare l’anno?
@Marco: la sentenza è esecutiva ma ancora non definitiva
Grazie Mirco ma quello che non mi è chiaro è:
visto che ho vinto lin primo grado e sarei felice che non si appellassero, la controparte è ancora in tempo per appellarsi O NO?
I termini per impugnare sono quelli di 1 anno e 45 giorni in considerazione del fatto che il giudizio è del 2006 quindi pre riforma…Magari la lettura del codice di procedura civile aggiornato aiuta più di un forum… (per la cronaca art. 327 c.p.c.)
PS: Le sentenze sono TUTTE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE (Art. 282 c.p.c.)
Se è una causa di lavoro non si conta il cd. periodo feriale, quindi, considerando che il giudizio di Marco è “instaurato” ante 6 luglio 2009, mi sa che il termine per impugnare scade il 20 novembre 2010 (un anno, non un anno più 45 giorni)salvo naturalmente che la sentenza di primo grado non venga notificata a controparte prima.
Dire, come si fa nell’articolo in commento, che ai fini dell’art 58 co.1 L.69/2009 “giudizio instaurato” è sinonimo di “giudizio pendente” è tutt’altro che un chiarimento ai fini dell’operatività concreta del nuovo termine lungo dimezzato di 6 mesi per appellare (art. 327 c.p.c).
Giudizio “pendente” vuol dire che un giudice è concretamente investito di una causa.
Come la mettiamo allora coi processi instaurati in primo grado prima della vigenza della legge 69/2009 che sono andati a sentenza “di primo grado” dopo l’entrata in vigore di tale legge?
Se il “giudizio instaurato” è solo quello “pendente” le sentenze di primo grado depositate dopo la vigenza della legge 69/2009, sono appellabili sempre e comunque nel termine lungo di soli 6 mesi.
Se invece il “giudizio instaurato” è anche quello non pendente in primo grado ma semplicemente non ancora passato in giudicato dopo la sentenza di primo grado, be in questo caso le sentenze di primo grado depositate dopo la vigenza della legge 69/2009 ma scaturite da un processo iniziato prima dell’entrata in vigore della stessa legge, sono appellabili nel termine lungo di un anno pre riforma.
Ma non c’è ancora della giurisprudenza, almeno di merito, sui rapporti tra l’art 58 L.69/2009 e l’art 327 c.p.c. ???
La modifica si applica solo ai giudizi instaurati DOPO il 04.07.2009 (ovvero quelli il cui ricorso o atto di citazione è stato notificato dopo tale data). Il termine di 6 mesi non va rapportato alla data di deposito della sentenza ma quello dell’instaurazione (ovvero dell’inizio n I grado) del giudizio.
Vale anche per la riassunzione? Cioè – per stabilire la data di inizio di una causa poi riassunta a seguito di pronuncia sull’incompetenza territoriale – deve farsi riferimento alla notifica della citazione (avanti al giudice poi dichiaratorsi incompetente) o alla notifica dell’atto di riassunzione?
I termini per l’appello di un processo civile iniziato nel 2015 con sentenza nel febbraio 2016 è di un anno e 45 giorni?
Grazie
Daniela
@Daniela: 6 mesi + eventuale sospensione estiva di 31 gg
Egregio avvocato, i miei genitori hanno iniziato un giudizio di divisioni, nei confronti dei miei zii, nel 2005. Nel 2012 c’è stata una sentenza in nostro favore, appellata. Il 25 ottobre 2018 la corte ha confermato la sentenza. Le chiedo: il termine che hanno per impugnare in cassazione è di 6 mesi o un anno e 45 giorni, ovvero si applica la legge del 2009 o quella vecchia? Grazie
Secondo voi, per un giudizio iniziato nel 2007 e arrivato in Cassazione nel 2014, e rinviato in Appello nel 2019, i termini per la riassunzione sono di 3 o di 12 mesi?
Un anno, c’è giurisprudenza.
Egregio Avvocato,
se l’atto di citazione ante riforma 2009 è stato notificato a due convenuti, ma per l’uno la notifica è avvenuta a mani prima del 04 luglio 2009 e per l’altro è invece avvenuta ex art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto e spedizione della raccomandata informativa prima del 04 luglio 2009 ma ritiro del plico da parte del destinatario dopo il 04 luglio 2009, il termine per il ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello è di 1 anno o di 6 mesi?
Grazie
a mio avviso 1 anno in quanto il giudizio si “instaura” con la prima notificazione