L’art. 166 c.p.c. stabilisce che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma.
Il V comma dell’art. 168 regola l’ipotesi in cui il giudice istruttore differisca con decreto la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni.
Si tratta di una ipotesi ben diversa da quella disciplinata dal precedente comma IV, il quale stabilisce che se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Ebbene, in molti casi, gli avvocati si costituiscono entro venti giorni dall’udienza rimandata ai sensi del IV comma, così cadendo nel regime delle preclusioni.
Ad esempio, nel giudizio di appello è stato giudicato tardivo l’appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4, c.p.c.
È inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4, c.p.c. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d’ufficio e, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.
Cassazione civile , sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188

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