Sabato 4 luglio entrerà in vigore la riforma del codice di procedura civile che, lo ricordo, si applicherà in massima parte ai procedimenti instaurati dopo e quindi dal 6 luglio, essendo il 5 domenica (clicca qui per la disciplina transitoria).
Tutti gli occhi sono puntati su quella che è stata definitiva la “stella” della riforma ovvero il processo sommario di cognizione (clicca qui se vuoi vedere tutti i commenti).
Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane LexForm dedicherà ampio spazio all’istituto, soffermandosi sugli aspetti problematici e cercando di dare una risposta ai numerosi dubbi. Nel frattempo è già utile porsi degli interrogativi per evitare di approcciarsi all’argomento in modo superficiale.
- CONVENUTO STRANIERO. Posto che i terminidi comparizione sono ridotti, nel caso del convenuto straniero qual’è il termine di comparizione? 150 gg? oppure sono ridotti proporzionalmente di 1/3 e dunque di 50 gg?
- APPLICABILITA’. Il processo sommario di cognizione si applica ai giudizi sottoposti a rito del lavoro, locatizio, ex art. 22 legge 1981/689 di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi?
- GIURISDIZIONE. Posto che il procedimento si conclude sempre con ordinanza, sia in caso di ammissibilità, sia in caso di inammissibilità, qualora il giudice rilevi il difetto di giurisdizione pronuncerà sentenza o ordinanza?
- CONNESSIONE. Poiché nulla si dice in tema di connessione, cosa deve fare il giudice qualora rilevi che il processo introdotto con il rito sommario sia connesso ad altro pendente?
- DECADENZE DAI MEZZI ISTRUTTORI. Posto che l’art. 702 bis non sanziona espressamente con la decadenza la mancata indicazione dei mezzi istruttori, è legittimo ritenere che le parti possano formulare le loro istanze istruttorie all’udienza di comparizione? Oppure la decadenza si ricava dal sistema?
- MALA FEDE DEL RICORRENTE. Poiché una volta scelto il rito sommario il convenuto ha pochi giorni per difendersi (non meno di 20), in che modo è possibile sanzionare il ricorrente che maliziosamente utilizzi il procedimento de quo, ben sapendo che è necessaria una attività non sommaria di istruzione?
- ISTRUZIONE SOMMARIA. Come si fa a stabilire se un processo richiede una istruzione sommaria o non sommaria? Le prove c.d. di lunga indagine (ad es. ctu, ispezione) sono sempre incompatibili con il rito de quo?
- APPELLO. Qual’è la forma dell’atto introduttivo, ricorso o citazione? La comunicazione da parte della Cancelleria fa decorrere il termine breve per impugnare?
Queste sono solo alcuni dei nodi problematici.

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