Dunque ci siamo: la riforma (ennesima) del processo civile sta per diventare legge: il Senato ha approvato definitivamente le modifiche apportate dalla Camera.
L’articolo 58 reca alcune disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate dal disegno di legge in esame al rito civile.
In particolare, il comma 1 pone la regola generale in base alla quale le modifiche apportate al codice di procedura civile e alle norme di attuazione dello stesso dal disegno di legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma.
Il comma 2 introduce una eccezione alla suddetta regola, individuando alcune disposizioni riformate che dovranno essere applicate anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si tratta:
– dell’art. 132 c.p.c., relativo al contenuto della sentenza, come modificato dall’art. 45, comma 17, del disegno di legge in esame;
– dell’art. 345 c.p.c., relativo alla produzione di nuovi documenti in appello, come modificato dall’art. 46, comma 18, del disegno di legge in esame;
– dell’art. 616 c.p.c., come modificato dall’art. 49, comma 2, del disegno di legge in esame che, in particolare, ha escluso la non impugnabilità della sentenza che decide l’opposizione all’esecuzione;
– dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sempre in tema di contenuto della sentenza, come modificato dall’art. 52, comma 5, del disegno di legge in esame.
Il comma 3 interviene per estendere anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 l’applicazione della riforma operata nel 2005 attraverso la novella dei commi quinto e sesto dell’art. 155 c.p.c. in tema di computo dei termini. Tali disposizioni stabiliscono che i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall’udienza, che scadono nella giornata di sabato, sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
Il comma 4 prevede che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame debbano essere rinnovate le trascrizioni della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (nelle forme previste dall’art. 62 del disegno di legge in esame, cui si rinvia), che siano state eseguite oltre vent’anni prima. Se non si procederà in tal senso, tali trascrizioni perderanno efficacia.
Il comma 5 prevede che le disposizioni che introducono un filtro per il ricorso in Cassazione (di cui all’art. 47 del disegno di legge in esame) si applichino anche alle controversie nelle quali il provvedimento avverso il quale si ricorre sia stato pubblicato o depositato dopo l’entrata in vigore della riforma.
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Perché escludere le controversie di lavoro? Sarebbe stato un ottimo strumento nei casi il cui il datore rifiuti di reintegrare o comunque riammettere in servizio il lavoratore vittorioso in giudizio!
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