Il Conservatore dei RR.II. di Milano trascrive con riserva una domanda giudiziale proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Il Conservatore ha due dubbi:
- la possibilità di trascrivere una domanda proposta non con citazione ma con ricorso nelle forme del rito sommario;
- la possibilità di trascrivere una domanda prima della avvenuta notifica.
Al primo quesito il Tribunale di Milano risponde affermativamente visto che gli articoli 2652 e 2653, in tema di trascrizione di domande giudiziali relative a questioni elencate nelle norme stesse, non stabiliscono alcuna limitazione circa la forma dell’atto contenente la domanda da trascrivere; parimenti, l’articolo 2658, in tema di atti da presentare al conservatore per la trascrizione di domanda giudiziale, al secondo comma, si limita a prescrivere che sia presentata copia autentica del documento che la contiene; di conseguenza, non si vede alcun ostacolo alla trascrizione nel caso in cui la domanda giudiziale sia contenuta in ricorso anziché in atto di citazione.
Al secondo quesito, invece, il Tribunale risponde negativamente posto che la norma (art. 2658 c.c.) è chiara nel subordinare la trascrizione alla avvenuta notificata.
Il reclamo è pertanto rigettato.
Tribunale Milano, sez. IV 23/02/2010
In composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Gianna Vallescura – Presidente,
Dott.ssa Laura Tragni – Giudice
Dott.ssa Lucia Formica – Giudice rel.
Sul reclamo ex art. 2674 bis II comma C. C. proposto nell’interesse della società Dimensione Casa S.r.l., regolarmente notificato al Pubblico Ministero e al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano, all’esito dell’udienza svoltasi in data odierna alla presenza del difensore del ricorrente; sciogliendo la riserva, osserva quanto segue;
il difensore di Dimensione Casa S.r.l. ha chiesto al Conservatore dei RR.II la trascrizione ai sensi dell’art. 2652 C.C. del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui ha instaurato una causa innanzi al Tribunale di Monza per ottenere sentenza di revoca ex art. 2901 C.C. di atto di trasferimento della proprietà di alcuni immobili compiuto dal suo debitore G. S.; il Conservatore ha provveduto alla trascrizione con riserva, ai sensi dell’art. 2674 bis ex, dubitando che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. possa rientrare nel novero delle domande trascrivibili ai sensi degli artt. 2652 e 2653 C.C. e, in caso affermativo, della possibilità di prescindere dalla notifica alla controparte ai sensi dell’articolo 2658 C.C. ultimo comma; quanto al primo aspetto si osserva che gli articoli 2652 e 2653, in tema di trascrizione di domande giudiziali relative a questioni elencate nelle norme stesse, non stabiliscono alcuna limitazione circa la forma dell’atto contenente la domanda da trascrivere; parimenti, l’articolo 2658, in tema di atti da presentare al conservatore per la trascrizione di domanda giudiziale, al secondo comma, si limita a prescrivere che sia presentata copia autentica del documento che la contiene; di conseguenza, non si vede alcun ostacolo alla trascrizione nel caso in cui la domanda giudiziale sia contenuta in ricorso anziché in atto di citazione; quanto alla necessità che l’atto contenente la domanda giudiziale sia munito della relazione di notifica alla controparte, il secondo comma dell’articolo 2658 c.c. è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni additive; peraltro, nemmeno avuto riguardo alla ratio della norma si perviene alla conclusione che l’atto introduttivo di un giudizio possa la evidenziata disparità di trattamento, però, non è ingiustificata, ma trova fondamento nelle diversità di disciplina tra il processo ordinario di cognizione e il procedimento sommario di recente introduzione, certamente più agile del primo ma penalizzante per certi aspetti, tra cui quello evidenziato dal reclamante; soprattutto quella disparità di trattamento non è ingiusta; infatti, i privati sono liberi di orientarsi, a seconda delle strategie concrete, per uno strumento più svelto quanto a forme e procedure, qual è il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., oppure optare per il tradizionale atto di citazione, caratterizzato da maggiori oneri ma con il vantaggio di consentire la pronta trascrizione della domanda; la paventata lesione di principi fondamentali (in ipotesi contenuti negli articoli 3 e 24 della Cost.), che imporrebbe di ricercare un’interpretazione dell’articolo 2658 C.C. conforme a quei principi oppure di sollevare una questione di legittimità, sussisterebbe invece se il ricorso ex articolo 702 bis cpc fosse unico strumento a disposizione dell’interessato;
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto avverso la trascrizione con riserva eseguita il 2 dicembre 2009 dal Conservatore dell’Agenzia del Territorio di Milano ai nn. 161269 reg. gen. e 101 232 reg. part.
Così deciso in Milano 23 febbraio 2010

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Complimenti per l’articolo, Mirco, é molto esauriente. Ma non nascondo il mio senso di disagio quando il legislatore lascia così ampia discrezionalità all’interprete. Io mi ritrovo a dover scegliere tra rito ordinario o sommario. Come istruzione, chiederei l’assunzione di due testi (che confermino la dinamica del sinistro per l’attribuzione della responsabilità alla controparte) e una CTU medico-legale che confermi i postumi invalidanti documentati dalla perizia del medico fiduciario del mio assistito.
Bene, se proporrò ricorso ex art 702 bis, dovrò affidare all’umore (recte: all’esegesi) del Giudice la decisione sul rito: non ho certezze in merito. Non credi anche tu?
Avremmo bisogno di un legislatore più competente.
Ciao,
Federico
@Federico: cmq considera che nella peggiore della ipotesi avrai perso qualche mese, ma anche “guadagnato” la discovery del tuo avversario che è sempre utile
E’ proprio questo il punto: credo che il sommario si debba fare soprattutto per “guadagnare” qualche mese sui tempi (sconfortanti) della Giustizia. Se invece devo rischiare di “perdere” qualche mese (per la conversione del rito), meglio rimandare il mio debutto nel sommario a quando avrò una causa documentale, e per il momento notificare una citazione. Tanto più che, nel mio caso, la controparte è una Compagnia di assicurazioni che ci sta provando: non ha nulla, solo la sua assicurata (senza testimoni) che nega la nostra versione -non sarebbe quindi neanche utile una discovery…
Ciao,
Federico
buonasera
l’ordinanza pubblicata dall’avv. Minardi, mi torna molto utile per portare avanti il processo che ho erroneamente incardinato avanti il Tribunale piuttosto che avanti al Giudice di Pace. Solo qualche dubbio da sciogliere prima di procedere ed è per questo che chiede a Lei avvocato i Suoi preziosi consigli.
Sciogliendo la riserva il Giudice in composizione monocratica ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza concedendo un termine ex art. 101 c.p.c. per depositare memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio.
All’esito di una prima interpretazione dell’ordinanza pubblicata e una tentata associazione al mio caso, è possibile chiedere con le memorie ordinate dal Giudice chiedere la trasformazione del rito da sommario ad ordinario con la sola richiesta di ctu, considerando che l’istruttoria è solo documentale?
In subordine posso chiedere che d’ufficio sia disposta translatio iudicii, con provvedimento di riassunzione innanzi al GdP?
Grazie