Processo sommario di cognizione: inammissibilità della riconvenzionale e pregiudizialità dipendenza. Tribunale di Biella

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Il Tribunale dei Biella affronta uno dei nodi problematici del processo sommario di cognizione. Cosa deve fare il giudice nel caso in cui la riconvenzionale sia di competenza del tribunale collegiale ma via sia un rapporto di pregiudizialità dipendenza con la domanda attorea? Applicando il codice alla lettera dovrebbe dichiarare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale.

“Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale”.

Il Tribunale dichiara invece l’inammissibilità di entrambe le domande, forzando evidentemente il tenore letterale della norma, forte però del parere favorevole della dottrina maggioritaria (Balena, Luiso, Arieta, Menchini).

Il perchè il legislatore  non abbia previsto la possibilità di rimettere al collegio entrambe le domande è un mistero che nessuno può spiegare; o forse sì: la solita sciatteria.

TRIBUNALE DI BIELLA

Il Giudice dott. Paola Rava,

nella causa civile in epigrafe promossa da:

L. I. P. L. L. C. T. – Sezione provinciale di Biella, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Rosso e V. Chiappo;

contro

V. R. e V. MP., rappresentati e difesi dagli avv.ti N. e D. Solivo;

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9.2.2010;

rilevato che la L. I. P. L. L. C. T. – Sezione provinciale di Biella, ha promosso nei confronti dei signori R. V. e MP. V. azione volta ad ottenere il rilascio di beni immobili legati a suo favore dal sig. G. V. (deceduto in data [omissis]) per testamento pubblico del [omissis], registrato il [omissis], ex art. 649 c.c., nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c.;

rilevato che i convenuti, costituendosi, hanno chiesto la declaratoria di nullità del testamento per incapacità naturale del de cuius al momento della sua redazione, nonché proposto, in subordine, azione di riduzione della disposizione testamentaria per lesione di legittima; rilevato che le domande riconvenzionali proposte dai convenuti non rientrano tra quelle indicate nell’art. 702 bis c.p.c., in quanto attribuite alla cognizione del collegio ai sensi dell’art. 50 bis, primo comma, n. 6 c.p.c.;

ritenuto che in tal caso debba trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 702 ter, secondo comma, c.p.c., che prevede la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale che non rientri tra quelle di cui all’art. 702 bis c.p.c., e che tale declaratoria debba riguardare altresì la domanda principale, essendovi tra le domande un chiaro vincolo di connessione per pregiudizialità, che determina l’attrazione alla competenza del collegio anche della domanda principale stessa ai sensi degli artt. 34, 36 e 274 bis, secondo comma, c.p.c.;

ritenuto che le spese possano essere compensate, considerate le ragioni della decisione;

P.Q.M.

visti gli artt. 702 bis, 702 ter, comma 2, c.p.c.;
dichiara l’inammissibilità delle domande proposte dalle parti;
dichiara l’integrale compensazione delle spese di lite.

(OMISSIS)

Biella, 9.2.2010

IL GIUDICE
(dott. Paola Rava)


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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