L’atto di precetto può essere firmato dalla parte o da un suo rappresentante, tra cui il difensore.
Tuttavia, poichè l’atto di precetto è un atto avente natura sostanziale la procura al difensore può essere rilasciata anche in un secondo momento, assolvendo in tal caso la funzione di ratifica.
Non solo. La ratifica può essere espressa, ma anche implicita, come quando
il creditore rilasci il mandato al difensore per costituirsi nella causa promossa dal debitore in opposizione all’atto di precetto.
Il principio è stato ribadito da Cass. civ. 19362/2007 che trovate in calce.
Cassazione civile , sez. III, 18 settembre 2007, n. 19362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Fatto
Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto notificato al C.A.C. il 29/11/1999 SAN PAOLO IMI-SPA, dopo aver premesso di aver ricevuto la notifica di un atto di precetto nullo in quanto mancante di un valido mandato di difesa all’avvocato che lo aveva sottoscritto; che il titolo in base al quale si procedeva all’esecuzione non aveva efficacia esecutiva e che, in ogni caso, alcune delle spese successive all’emissione del titolo non erano dovute, chiedeva in via principale l’accertamento della nullità del precetto e della conseguente esecuzione intrapresa ed in via subordinata il riconoscimento dell’eccessivo importo intimato e precettato tenendo conto degli importi già versati.
C.A.C. si costituiva, all’udienza di prima comparizione depositando fascicolo di parte contenente comparsa di risposta nonchè originale dell’atto di precetto con delega a margine e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Nel corso dell’istruttoria al presente giudizio veniva riunita la causa iscritta al RG. N. 3719/2001 avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione mobiliare iniziata in seguito al precetto opposto, incardinata tra le stesse parti e riassunta presso il competente Giudice di Pace di Roma in seguito al provvedimento adottato dal Tribunale di Roma in merito alla competenza.
Precisate le conclusioni come a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 08/07/2002”.
Con sentenza 4.8 – 23.9.2002 il Giudice di Pace di Roma decideva come segue:
“…definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SAN PAOLO IMI – SPA nei confronti di C.A.C., così provvede:
Accoglie l’opposizione al precetto e l’opposizione all’esecuzione proposta con atto di riassunzione e riunita al presente giudizio.
Compensa tra le parti le spese relative ai suddetti giudizi”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione C. A.C..
La SANPAOLO IMI s.p.a. ha resistito con controricorso.
La INTESA SANPAOLO – s.p.a. ha depositato memoria esponendo tra l’altro che i giudizi erano divenuti di sua pertinenza “…in dipendenza di intervenuta fusione, e correlata incorporazione, dettagliatamente regolata con atto rogato dal Notaio Ettore Morone di Torino in data 28 Dicembre 2006 – repertorio numero 109563 -raccolta numero 17118 – e da nuovo statuto sociale…”; inoltre ha depositato brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
Diritto
Va esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso in quanto ha per oggetto l’asserita inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.. Il ricorrente, con detto secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” Affermando: – che il SANPAOLO IMI doveva far valere il denunciato vizio dell’atto di precetto nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione di questo, cioè nel termine di cinque giorni dal 23/11/99, i quali scadevano il successivo giorno 28/11/99;
– che l’opposizione, proposta con l’atto di citazione innanzi al G. di P. di Roma notificato successivamente a tale data, doveva pertanto essere dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace; – che la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione può essere resa anche da questa Corte, trattandosi di presupposto processuale dell’azione.
Questo motivo va respinto. Infatti, come rileva giustamente la parte controricorrente a pag. 5 del controricorso, il 28.11.1999 era domenica; quindi la notifica avvenuta il 29.11.1999 (data indicata nell’impugnata decisione e non contestata dal C.) deve ritenersi tempestiva.
C.A.C., con il primo motivo di ricorso denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 480, 83 e 125 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. L’opposizione proposta dal SANPAOLO IMI integra contestualmente un’opposizione agli atti esecutivi (nella parte in cui contesta la validità formale dell’atto di precetto in quanto sfornita di procura) ed un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (avendo il Magistrato onorario così qualificato l’opposizione già incardinata dal SANPAOLO IMI innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. 4^, RG. 1442/00 Ruolo Opp., giudizio rimesso innanzi al G. di P. – competente per valore – a seguito di ordinanza riservata del G.E. del 30/10/00).
“…Con il presente ricorso, il sig. C.C.A. intende opporsi al provvedimento che ha accolto il giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 1 (…omissis…) la decisione impugnata deve considerarsi – a sommesso parere del ricorrente – come opposizione agli atti esecutivi. Venendo ora ad esaminare l’esistenza o meno della procura a margine dell’atto di precetto, il ricorrente fa rilevare di aver notificato l’atto di intimazione in forza di procura apposta a margine dell’atto di citazione nel giudizio cognitivo, di mandato a margine dell’atto di precetto e di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio ex art. 615 c.p.c., la quale ultima costituisce, altresì, ratifica – laddove ce ne fosse bisogno – dell’atto di precetto…”. Comunque per giurisprudenza costante è ammissibile la notificazione di un atto di precetto da parte di un procuratore sfornito di mandato in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. 10/10/1997, n. 9873; e Cass. civ. 22/05/1997, n. 4561).
Il motivo di ricorso (che oggettivamente concerne una opposizione all’esecuzione; e che anche il C. lo consideri un giudizio ex art. 617 c.p.c., emerge chiaramente dal ricorso medesimo) deve ritenersi fondato.
Infatti basta la procura rilasciata dal C. in occasione della causa di opposizione suddetta (emergente dagli atti) per ritenere avvenuta una valida ratifica (detto rilascio implica implicitamente ma chiaramente la volontà di ratifica), anche se non sussiste una formale ed espressa affermazione in tal senso (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 9873 del 10/10/1997: “E valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 cod. proc. civ., perchè la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale”, cfr. anche Cass. Sentenza n. 9292 del 09/07/2001).
Giudicando nel merito questa Corte deve dunque rigettare l’opposizione agli atti esecutivi.
Sussistono giusti motivi (in relazione alle peculiarità della fattispecie) per compensare le spese del giudizio di primo grado e di quello di Cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo;
giudicando nel merito rigetta l’opposizione ex art. 617 c.p.c.;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2007
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Buongiorno.
Vorrei porre alla Vs cortese attenzione una questione, per certi versi inerente all’articolo sopra riportato “Atto di precetto sottoscritto dal difensore: la procura può essere rilasciata anche in un momento posteriore?”.
E’ possibile proporre opposizione all’atto di precetto che sia accompagnato da procura alle liti ove la firma del Cliente sia falsa?
In attesa di Vs cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti
@Camilla: occorre la querela di falso