Si supponga che Tizio sia creditore di Caio per euro 100 a titolo di spese legali liquidate al termine di un giudizio. Si supponga, però, che Caio sia creditore di Tizio della somma di euro 120 in forza di un titolo anteriore a quello di Caio.
In tal caso, può Caio, con l’opposizione alla esecuzione, eccepire la compensazione del debito precettato?
Leggendo frettolosamente le sentenze della S.C. si potrebbe rispondere negativamente, in quanto la Corte afferma che il debitore può opporre in compensazione solo un credito formatosi successivamente a quello precettato.
“In sede di opposizione all’esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente ovvero quelli attinenti al procedimento stesso di formazione del titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione di esso”.
Cass. 26089/2005
Tuttavia, il ratio di questo indirizzo si fonda sul fatto che il debitore ha l’onere di far valere la compensazione nel giudizio in cui si è formato il titolo. Pertanto, poiché il credito per spese legali nasce solo all’esito del giudizio come conseguenza della soccombenza, il debitore non è tenuto in quella sede a far valere il proprio contro credito.
L’opposizione è dunque ammissibile in questo caso.
Questa la decisione del Tribunale di Latina del 10/01/2012 che richiama una sentenza della Cassazione del 2011 n. 7864.
Tribunale Latina, sez. II 10/01/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosaria
Giordano, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Pro Genia s.r.l. proponeva opposizione al precetto, notificato in data 16 giugno 2010, con il quale era stato intimato alla stessa, su istanza della società G. & G. service s.r.l. di pagare l’importo di euro 9.411,20 oltre interessi a titolo di spese del doppio grado di giudizio giusta sentenza n. 535/2010 della Corte di Appello di Roma. A fondamento dell’opposizione, la società attrice eccepiva in compensazione il proprio maggiore contro-credito, dell’importo di euro 41.246,25, di cui al decreto ingiuntivo n. 248/09 divenuto definitivo mediante apposizione della formula esecutiva in data 6 ottobre 2009 e deduceva, inoltre, l’eccessività delle somme richieste mediante il precetto, non essendo dovuti gli importi di cui alle voci corrispondenza informativa e consultazione cliente. L’attrice concludeva pertanto nel senso che il Tribunale, previa immediata sospensione dell’esecutività del titolo posto a fondamento dell’atto di precetto opposto, in via principale dichiarasse la compensazione parziale ex art. 1243 c.c. tra il maggior credito vantato da essa attrice nei confronti della convenuta in virtù del decreto ingiuntivo n. 248/09 ed in via subordinata fosse dichiarata comunque l’inefficacia del precetto stante l’eccessività delle somme richieste mediante lo stesso.
La convenuta opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, veniva istruita solo documentalmente e, quindi, sulle conclusioni precisate dalle parti veniva trattenuta in decisione all’udienza indicata all’epigrafe, previa concessione alle parti di termini ridotti ai sensi dell’art. 190, secondo co., c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia più volte enunciato, anche con riferimento alla compensazione, il principio in forza del quale in sede di opposizione all’esecuzione, anche preventiva, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr., tra le altre, Cass. 30 novembre 2005 n. 26089; Trib. Roma 9 maggio 2006, in Guida al dir., 2007, n. 9, 73), tale indirizzo interpretativo non può operare anche nella fattispecie concreta qui in esame atteso che il credito fatto valere dalla convenuta mediante l’atto di precetto opposto è relativo alle spese del giudizio. Invero, anche di recente, la S.C. ha evidenziato, a riguardo, che quando un’espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all’esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Orbene, considerato che, allo stato, il maggiore contro-credito fatto valere in compensazione dalla società attrice si fonda su un titolo definivo, ossia su un decreto ingiuntivo non opposto (rispetto al quale non può essere sindacata in questa sede ma soltanto nell’opposizione ex art. 650 c.p.c. la dedotta invalidità della notificazione: cfr., ex multis, Cass. 9 luglio 2008 n. 18847), l’opposizione deve essere accolta stante la parziale compensazione tra il credito fatto valere mediante l’intimazione del precetto con detto maggiore contro-credito di euro 41.246,25 e conseguente inefficacia dell’atto di precetto opposto.
Le ulteriori questioni afferenti l’eccessività del credito di cui al precetto restano assorbite essendo state dedotte espressamente in via subordinata dalla società attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento dell’opposizione proposta dalla società PRO GENIA s.r.l. dichiara l’inefficacia dell’atto di precetto notificato alla stessa in data 16 giugno 2010 ad istanza della convenuta opposta stante la parziale compensazione stante la compensazione tra il credito fatto valere mediante l’intimazione del precetto con il maggior contro-credito di euro 41.246,25 vantato dall’attrice;
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del presente giudizio che liquida negli importi di euro 250,00 per esborsi, Euro 993,00 per diritti e euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Latina, il 5 gennaio 2012
Il Giudice dott.ssa Rosaria Giordano
DATA DI DEPOSITO 10 GENNAIO 2012
Buonasera Avvocato, in merito alla materia della sentenza avevo da porLe due quesiti:
– la notificazione di un precetto in rinnovazione, che non contenga un’espressa rinuncia a quello precedente, comporta una revoca del secondo? Ho provato a trovare lumi nella giurisprudenza, anche nelle sentenze citate nell’arresto di cui sopra, ma senza fortuna;
– se il primo precetto non è stato revocato, posso ancora procedere? Mi spiego meglio: sulla scorta del primo precetto è stato effettuato un pignoramento presso terzi parzialmente positivo ed il procedimento si è concluso con l’assegnazione al cliente della somma trovata presso l’istituto di credito. Ora, secondo l’insegnamento della giurisprudenza dominante (almeno così credo di avere capito), sulla base di tale precetto potrei instaurare ulteriori procedimenti esecutivi perchè il termine di efficacia di 90 giorni andrebbe inteso come termine di decadenza e pertanto, una volta avvenuto un pignoramento positivo, il precetto rimarrebbe valido…in saecula saeculorum! Mi potrebbe gentilmente confermare la mia lettura?
Grazie per l’attenzione ed ancora complimenti per il sito!