Vizi della cosa (venduta o appaltata) e onere della prova.

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Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

Gli effetti (dirompenti) della sentenza delle S.U. n. 13533/2001 cominciano a farsi sentire.

E’ noto che con quella storica sentenza si è stabilito che:

  • il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento;
  • eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell’attore;
  • fa eccezione l’ipotesi delle obbligazioni negative: qui è il creditore che ha l’onere di dimostrare l’avvenuto inadempimento del debitore, dovendo altrimenti il debitore provare un fatto negativo.

Nonostante le critiche della dottrina, la giurisprudenza della S.C. sembra voler estendere oltre modo detto principio arrivando ad affermare che in presenza di vizi e difetti (nella cosa venduta o nell’opera realizzata) è il venditore / appaltatore a dover dimostrare di avere eseguito correttamente la prestazione (Cass. 3373/2010 per la vendita; Contra 13695/2005; Cass. 936/2010 per l’appalto).

In spregio al principio della vicinanza della prova, il venditore / appaltatore dovrebbe dimostrare che non è vero che la cosa presenta quel vizio, ovvero che quel vizio è stato prodotto dal fatto del compratore /committente stesso. Si comprende come nella maggior parte dei casi detta prova sarà diabolica.

Qualcuno potrebbe dire: beh, che importa, tanto in genere queste controversie vengono decise attraverso una CTU. Ma è un ragionamento semplicistico; basti pensare alle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere perchè, ad esempio, la cosa è perita. In questo caso il venditore/appaltatore risponderebbe di vizi e difetti che non sono stati verificati in corso di causa!!! Oppure al caso in cui la causa del vizio rimanga ignota.

Ma pensiamo ad un’altra conseguenza pratica. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice, a fronte dell’allegazione dell’opponente circa la presenza di vizi e difetti, dovrà negare la provvisoria esecuzione del decreto visto che, a quel punto, spetterà al creditore l’onere di provare di avere eseguito esattamente la prestazione.

Nel frattempo, in attesa che la giurisprudenza giunga ad un approdo sicuro, “per scrupolo difensivo” conviene sempre chiedere di provare l’esistenza dei vizi e difetti (come difensori del compratore / committente) ovvero la loro inesistenza (come difensori del venditore / appaltatore).

Estratto da Cass. n. 3373/2010:

“Va, anzitutto, osservato che l’attore ha proposto un’azione di responsabilità contrattuale, avendo egli richiesto il risarcimento del danno che assume conseguente all’acquisto del gasolio per autotrazione, contenente acqua frammista al carburante.
Per quanto il ricorrente parli a pag. 4 del ricorso di “condotta illecita” della convenuta, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata l’attore ha agito quale acquirente del gasolio ed ha lamentato che il danno gli sia stato procurato dal bene acquistato, privo della sua qualità (e cioè di essere puro e non frammisto ad acqua).
Conseguentemente l’azione proposta è di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale.
4.2. Osserva questa Corte che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
4.3. Ne consegue che nella fattispecie erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all’attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l’acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta.
All’attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell’acqua frammista al carburante.
Competeva alla convenuta, che non aveva contestato la vendita di gasolio all’attore, provare che – contrariamente all’allegazione actorea – tale prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua
”.

Per la giurisprudenza di merito contraria v. Trib. Arezzo 06/07/2010:

Spetta al compratore l’onere di provare i difetti che rendano la cosa inidonea all’uso e ne diminuiscano il valore, mentre spetta al venditore superare la presunzione di colpa posta a suo carico dalla disposizione in esame, provando di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


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