S.U. 19246/2010: Anche per il Tribunale di Pordenone la parte va rimessa in termini

Mirco Minardi

Il collega Davide Baldassare mi segnala gentilmente un altro provvedimento sul tema della costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 9/09/2010 n. 19246.

Il Tribunale di Pordenone ha rimesso la parte nei termini (senza però onerarla della ripetizione degli atti) ed ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

ORDINANZA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite citata dall’opposta ha comportato un mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che l’istituto della rimessione in termini possa essere concesso anche d’ufficio e nell’ipotesi sopra indicata

PQM

rimette l’opponente in termini ex art. 184 bis c.p.c.

[omissi]

Pordenone, 2/10/2010


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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