Il collega Davide Baldassare mi segnala gentilmente un altro provvedimento sul tema della costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 9/09/2010 n. 19246.
Il Tribunale di Pordenone ha rimesso la parte nei termini (senza però onerarla della ripetizione degli atti) ed ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
ORDINANZA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite citata dall’opposta ha comportato un mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che l’istituto della rimessione in termini possa essere concesso anche d’ufficio e nell’ipotesi sopra indicata
PQM
rimette l’opponente in termini ex art. 184 bis c.p.c.
[omissi]
Pordenone, 2/10/2010

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