Responsabilità medica: ordinanze della Cassazione 1° trimestre 2025 (1° parte)

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Caso 1: Di.Ma. contro Co.Gi., Da.Pa. ecc. (Sentenza Cassazione civile sez. III – 31/03/2025, n. 8466)

  • Caso: Ricorso proposto da Di.Ma. contro Co.Gi. e Da.Pa. e altri intimati, riguardante una richiesta di risarcimento danni a seguito della morte di un feto durante il travaglio presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso nel 2004.
  • Decisione di Primo Grado (Tribunale di Campobasso): Il tribunale dichiarò la domanda inammissibile, ritenendo che l’assoluzione della dottoressa Di.Ma. in sede penale, con la formula “perché il fatto non sussiste”, costituisse giudicato sulla sua responsabilità.
  • Decisione di Secondo Grado (Corte d’Appello di Campobasso): La Corte d’Appello riformò la decisione di primo grado, affermando che il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale e può quindi rivalutare i fatti, specialmente sotto il profilo della colpa. La Corte d’Appello condannò la dottoressa Di.Ma. al risarcimento dei danni.
  • Principio Applicato dalla Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Di.Ma.. Ha stabilito che il giudice civile è vincolato all’accertamento del “fatto” (condotta, evento e nesso causale) come definito in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, a condizione che il danneggiato abbia partecipato al giudizio penale. Nel caso specifico, il giudice penale aveva accertato che la causa prevalente della morte del feto era il soffocamento dovuto al giro del cordone ombelicale intorno al collo, escludendo una colpa della dottoressa in relazione a tale causa. La Corte d’Appello, senza individuare nuovi fatti, aveva ricostruito il nesso causale in modo diverso, attribuendo la morte alla senescenza placentare. La Cassazione ha ritenuto che ciò violasse l’articolo 652 c.p.c., che preclude al giudice civile di rimettere in discussione quanto accertato in sede penale attraverso una mera rilettura del materiale probatorio. La decisione della Corte d’Appello è stata cassata con rinvio.

Caso 2: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi contro Sp.Pi. ecc. (Ordinanza Cassazione civile sez. III – 31/03/2025, n. 8492)

  • Caso: Ricorso proposto dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi contro Sp.Pi. e la sua famiglia, riguardante una richiesta di risarcimento danni per un danno iatrogeno subito da Sp.Pi. in seguito a un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio nel 2010.
  • Decisione di Primo Grado (Tribunale di Lodi): Il tribunale accolse la domanda dei ricorrenti e condannò l’ASST Lodi al pagamento del risarcimento danni.
  • Decisione di Secondo Grado (Corte d’Appello di Milano): La Corte d’Appello rigettò l’appello dell’ASST Lodi e confermò integralmente la sentenza di primo grado.
  • Principio Applicato dalla Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ASST Lodi. La Corte ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi di ricorso relativi ai limiti del potere di accertamento della CTU, alla violazione delle norme sul nesso causale e alla liquidazione del danno. In particolare, la Corte ha ribadito che in materia di responsabilità medica per condotta omissiva, l’accertamento del nesso causale si basa sul criterio del “più probabile che non” (probabilità logica), valutando se il comportamento doveroso omesso avrebbe potuto impedire l’evento lesivo, tenuto conto delle specificità del caso.

Caso 3: Ca.Al. contro Gu.Ro. ecc. (Ordinanza Cassazione civile sez. III – 31/03/2025, n. 8466)

  • Caso: Ricorso proposto da Ca.Al. contro Gu.Ro. e altri, concernente una domanda di risarcimento danni a seguito del decesso di Gu.Ro. dopo un intervento chirurgico.
  • Decisione di Primo Grado (Tribunale di Locri): Il tribunale rigettò la domanda nei confronti di Mu.Fr. e la accolse nei confronti di Ca.Al., Pa.Pi., Al.Ga., Bl.An. e dell’A.S.P. di Reggio Calabria, condannandoli in solido al risarcimento dei danni.
  • Decisione di Secondo Grado (Corte d’Appello di Reggio Calabria): La Corte d’Appello riformò parzialmente la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria nei confronti di Pa.Pi. e riconoscendo la corresponsabilità di Mu.Fr., confermando la condanna in solido degli altri convenuti.
  • Principio Applicato dalla Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi incidentali di Mu.Fr., Al.Ga. e Bl.An. e rigettato il ricorso principale di Ca.Al..
    • Per quanto riguarda Ca.Al., la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente e inammissibile quello sulla violazione di legge in merito all’accertamento della responsabilità professionale.
    • Per quanto riguarda Mu.Fr., la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all’omesso esame della CTU e alla violazione delle norme sulla responsabilità. Ha accolto il motivo relativo al regolamento delle spese.
    • Per quanto riguarda Al.Ga. e Bl.An., la Corte ha accolto i motivi relativi al vizio di motivazione apparente in merito all’affermazione della loro responsabilità professionale. Ha accolto i motivi relativi al regolamento delle spese per Al.Ga. e parzialmente per Bl.An..
    • La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi concernenti il concorso di colpa della vittima per la preclusione derivante dalla “doppia conforme”. Ha rigettato i motivi sulla mancata graduazione delle colpe. La decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame limitatamente ai motivi accolti e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Caso 4: AUSL di Ferrara contro Te.Fi. e Te.En. (Sentenza Cassazione civile sez. III – 30/03/2025, n. 8368)

  • Caso: Ricorso proposto dall’AUSL di Ferrara contro Te.Fi. e Te.En., eredi di Te.Ro., riguardante una domanda di risarcimento danni a seguito del decesso di Tu.Cr..
  • Decisione di Primo Grado (Tribunale di Ferrara): Il tribunale rigettò la domanda risarcitoria.
  • Decisione di Secondo Grado (Corte d’Appello di Bologna): La Corte d’Appello accolse l’impugnazione e liquidò un risarcimento danni in favore di Te.Fi. e Te.En..
  • Principio Applicato dalla Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’AUSL di Ferrara. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al travisamento della prova e alla ricostruzione del nesso causale da parte della Corte d’Appello, in quanto volti a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito e non configuranti un vizio di diritto. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla motivazione della sentenza d’appello e infondato quello relativo alla quantificazione del danno morale, in quanto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato le proprie decisioni e tenuto conto delle circostanze del caso.

La supervisione del ricorso per cassazione.

I miei ricorsi pendenti e decisi

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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