Proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis: due precisazioni della S.C. (sintesi con A.I.)

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Cass. 25513/2024 affronta due questioni preliminari nel contesto di un procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.:

1. Compatibilità del Consigliere proponente:

La Corte chiarisce che il Consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata può legittimamente far parte del Collegio che poi decide sul ricorso. Questo perché la proposta non ha valore decisorio né definitivo, ma è solo una fase preliminare di comunicazione alle parti. Quindi, non sussiste alcuna incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.

2. Contenuto improprio dell’istanza di decisione:

La ricorrente, nel chiedere la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., ha inserito nell’istanza apprezzamenti giuridici, trasformandola in una sorta di memoria difensiva. La Corte ribadisce che l’istanza di decisione deve limitarsi alla richiesta di decisione e non può contenere argomentazioni giuridiche, come stabilito dalla giurisprudenza (Cass. n. 8303/2024). Pertanto, la Corte non terrà conto del contenuto improprio dell’istanza.

In sostanza, la sentenza sottolinea la natura strettamente procedurale dell’istanza di decisione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. e la distinzione dei ruoli tra Consigliere proponente e Collegio giudicante.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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