Procura speciale e ricorso per cassazione. Analisi di alcune recenti decisioni

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Cassazione civile sez. trib. – 08/04/2025, n. 9163

  • Sintesi: La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ba.Sa. contro l’Agenzia delle Entrate. L’inammissibilità è stata motivata dal difetto di procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente. La procura, su foglio separato e spillato al ricorso, era priva di data, riferimenti alla sentenza impugnata e conteneva espressioni incompatibili con un ricorso in Cassazione, riproducendo una fraseologia tipica delle procure per i giudizi di merito.
  • Principio affermato con riferimento alla procura speciale: La Corte ha ribadito che nel giudizio di legittimità, se la procura è apposta a margine del ricorso, è per sua natura speciale. Diversamente, se è su foglio separato e congiunto, deve escludersi la validità in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali, o non consentano di evincere univocamente la volontà di proporre ricorso per Cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per le materie regolate dall’art. 35 bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25/2008 e successive modifiche, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sia della data successiva che dell’autenticità della firma. Nel caso specifico, la procura rilasciata era del tutto avulsa dal contesto del ricorso per Cassazione, mancando qualsiasi riferimento alla controversia, alla sentenza impugnata e al contenzioso dinanzi alla Corte di legittimità.

  • Cassazione civile sez. II – 04/04/2025, n. 8981
    • Sintesi: La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto da Po.Si. contro Pi.Lu. relativo alla risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un immobile. La controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza nella procura alle liti del requisito della specialità, non contenendo alcun riferimento alla sentenza di appello impugnata. La Corte ha disatteso l’eccezione, ritenendo il ricorso ammissibile.
    • Principio affermato con riferimento alla procura speciale: La Corte ha affermato che, per giurisprudenza uniforme, il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica. La firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è equiparata alla procura redatta a margine o in calce. Tale collocazione fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione, anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione. Nel caso di specie, la procura alle liti risultava espressamente rilasciata per il giudizio di cassazione, eliminando ogni dubbio sulla sua natura speciale.

  • Cassazione civile sez. III – 03/04/2025, n. 8886
    • Sintesi: La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio dall’avv. Mo.Al. contro Me.Sa. e Me.Gi. avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’inammissibilità è stata motivata dal difetto, in capo alla ricorrente, della qualità di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non essendoci alcun riferimento alla procura speciale in quanto la parte si era difesa autonomamente.
    • Principio affermato con riferimento alla procura speciale: La Corte ha ribadito che innanzi alla Corte di Cassazione è obbligatoria la rappresentanza e difesa di un avvocato iscritto nell’albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934). Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale (ai sensi degli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c.), è inammissibile.

  • Cassazione civile sez. III – 31/03/2025, n. 8426
    • Sintesi: La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto dagli eredi beneficiati di Mi.Lu. contro l’erede beneficiato di Sc.Gi. in una controversia relativa a un precetto basato su assegni bancari. La Corte ha preliminarmente dichiarato valide le procure rilasciate dai ricorrenti, rigettando implicitamente eventuali eccezioni sulla loro specialità sollevate dalla parte resistente, il cui controricorso è stato dichiarato tardivo.
    • Principio affermato con riferimento alla procura speciale: La Corte ha fatto riferimento alle recenti sentenze delle Sezioni Unite (n. 2075/2024 e n. 2077/2024) in merito ai requisiti formali della procura speciale. In particolare, ha ribadito che la specialità della procura per il ricorso per cassazione non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che sia congiunta (materialmente o informaticamente) al ricorso, che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e non successivo alla notificazione del ricorso. Per i ricorsi nativi digitali, l’allegazione di una copia digitalizzata della procura cartacea, sottoscritta e autenticata digitalmente dal difensore, integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce al ricorso, ritenendosi valida in assenza di espressioni che escludano univocamente l’intenzione di proporre ricorso per cassazione. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti, in quanto le procure erano state rilasciate su foglio separato in data successiva alla pubblicazione della sentenza e anteriore alla notifica del ricorso, ed erano state inserite nella busta telematica senza contenere espressioni contrarie alla volontà di proporre ricorso per cassazione.

  • Cassazione civile sez. III – 21/03/2025, n. 7604
    • Sintesi: La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto da Gi.Ma. contro Verti Assicurazioni Spa in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale. La compagnia assicurativa controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per inesistenza e/o nullità della procura speciale, lamentando la mancanza di data, il rilascio su foglio separato e l’omessa indicazione del difensore come procuratore speciale. La Corte ha rigettato l’eccezione, ritenendo la procura valida.
    • Principio affermato con riferimento alla procura speciale: La Corte ha richiamato i principi generali volti a garantire la piena tutela del diritto di difesa, rifuggendo da vuoti formalismi. Affinché la procura possa dirsi speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., è necessario che ricorrano congiuntamente tre condizioni: a) il suo rilascio in data successiva alla pronuncia impugnata; b) l’espresso conferimento al difensore del potere di difendere parte ricorrente avanti la Corte di Cassazione e con riferimento alla sentenza impugnata; c) l’anteriorità o, perlomeno, la contestualità cronologica del suo rilascio rispetto alla notifica del ricorso. La Corte ha esaminato direttamente la procura depositata telematicamente e ha riscontrato la presenza di tutte le condizioni. Ha inoltre fatto riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 2075/2024, ribadendo che nel contesto del PCT, la specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento, essendo sufficiente la congiunzione (materiale o informatica) al ricorso e che il conferimento sia intervenuto tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso. La Corte ha inoltre citato il principio secondo cui la data del rilascio della procura non costituisce un elemento di forma-contenuto necessario (Cass. n. 15177/2021) e il principio di conservazione degli atti (art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c.), secondo cui nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. 36507/2022).

  • Cassazione civile sez. I – 17/03/2025, n. 7121
    • Sintesi: La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto da Es.Ma. contro Fa.Ci. in una controversia relativa alla revisione dell’assegno divorzile e del mantenimento della figlia. La controricorrente aveva eccepito la nullità della procura rilasciata al difensore del ricorrente, lamentando la mancanza di riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, l’omessa indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato e l’assenza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione. La Corte ha disatteso l’eccezione, ritenendola infondata.
    • Principio affermato con riferimento alla procura speciale: La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della procura speciale, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva al provvedimento oggetto dell’impugnazione. Sebbene di regola la specialità debba risultare dal contenuto intrinseco, la Corte ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 36057/2022, secondo cui, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., la specialità è integrata dalla collocazione topografica della firma per autentica del difensore su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto, equiparandola alla procura a margine o in calce. In tal caso, la procura si considera conferita per la Cassazione anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, purché non risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di legittimità, applicando il principio di conservazione degli atti in caso di dubbio. Nel caso specifico, la procura conteneva l’espresso riferimento al provvedimento impugnato ed era allegata al ricorso, soddisfacendo pienamente il requisito della specialità.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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