La notifica del ricorso per cassazione tributario: alcune recenti decisioni della Suprema Corte

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Vi segnalo quattro recenti decisioni in materia di ricorso per cassazione tributario e in particolare della sua notifica.

  1. Cassazione civile, sez. trib. , 29/01/2020, n. 1954 ha affermato che a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato.
  2. Cassazione civile, sez. trib., 04/03/2020, n. 6053 ha stabilito che qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, la notificazione del ricorso per cassazione avverso una sentenza di una Commissione tributaria eseguita presso l’Avvocatura Generale dallo Stato è affetta da nullità e non da inesistenza e la nullità può essere sanata con la costituzione in giudizio dell’Agenzia o, in difetto, con l’ordine di rinnovazione della notificazione all’Agenzia nella sua sede, da disporsi ai sensi dell’ art. 291 c.p.c.
  3. Cassazione civile, sez. trib., 23/01/2020, n. 1462 ha statuito che a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’ art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999 , di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  4. Infine, Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2019, n. 34641 ha precisato che attesa la “ratio” dell’ art. 4, della l. n. 260 del 1958 , l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito. (Nella specie, la richiesta di rimessione in termini è stata rigettata in assenza di incertezza sulla identificazione del soggetto pubblico, avendo la parte notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate, anziché all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, benché correttamente evocata in giudizio nei precedenti gradi di merito).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?

  2. Francesco di cicco

    Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
    L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
    la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
    Cordiali Saluti
    DI CICCO FRANCESCO



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