Investimento di pedoni. Analisi di alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione

Avatar photo

1. Cassazione civile sez. III – 03/03/2025, n. 5594

  • Principio affermato dalla Corte di Cassazione: La Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale ritenendo illogica e apparente la motivazione che aveva confermato un concorso di colpa paritario (50%) del pedone. La motivazione del Tribunale si basava sul fatto che il pedone percorreva una strada a senso unico e priva di marciapiede dando le spalle ai veicoli, circostanza che secondo il Tribunale, in base alle “ordinarie norme prudenziali”, avrebbe dovuto sconsigliarne l’utilizzo. La Cassazione ha evidenziato che tale affermazione è apodittica e contraria alla logica, potendo portare all’assurdo che i pedoni non dovrebbero circolare nei centri storici con simili caratteristiche stradali. La Corte ha inoltre sottolineato che nell’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. è necessario un doppio scrutinio comparato delle condotte colpose e dell’entità delle conseguenze, con una valutazione ipotetica e controfattuale, che nel caso di specie il Tribunale non aveva adeguatamente svolto, limitandosi a condividere tautologicamente la decisione del Giudice di Pace senza spiegarne le ragioni e considerando solo la condotta del pedone. In materia di sinistri stradali con investimento di pedone, la lettura combinata degli artt. 2054 e 1227 cod. civ. richiede uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione al caso concreto.
  • Sintesi della vicenda: Da.Se. citò in giudizio ASSICURAZIONI GENERALI Spa, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti il 19.10.2009 nel Comune di V. mentre percorreva a piedi una via e veniva investito da tergo dallo specchietto laterale sinistro di un’auto rimasta sconosciuta.
  • Decisione del Giudice di Pace di Nola: Condannò ASSICURAZIONI GENERALI Spa al pagamento di Euro 2.099,92, accertando un concorso colposo del pedone (50%) per aver proceduto dando le spalle ai veicoli in circolazione, ma riconoscendo un pari concorso di colpa a carico del conducente ignoto per l’impossibilità di stabilire l’incidenza delle singole colpe.
  • Decisione del Tribunale di Nola: Rigettò l’appello di Da.Se., confermando la corresponsabilità paritaria del pedone (50%) per essersi posto in marcia lungo una strada a senso unico e priva di marciapiede volgendo le spalle ai veicoli, ritenendo che le “ordinarie norme prudenziali” avrebbero dovuto sconsigliare tale condotta.

2. Cassazione civile sez. III – 18/02/2025, n. 4263

  • Principio affermato dalla Corte di Cassazione: La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando con rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna, affermando che il fatto doloso del conducente assorbe la rilevanza della condotta imprudente del pedone. Sul piano causale, il carattere doloso del comportamento del conducente elide ogni concorso causale della condotta del pedone, in quanto, se la condotta del conducente fosse stata solo colposa, l’evento non si sarebbe verificato. La norma dell’art. 1227 cod. civ. sulla diminuzione del risarcimento in caso di concorso colposo del danneggiato non è applicabile in caso di provocazione da parte della vittima del reato, in quanto la determinazione dell’autore del delitto è considerata causa autonoma del danno, senza una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale con la provocazione.
  • Sintesi della vicenda: Pe.Da. convenne in giudizio As.Ci., la proprietaria dell’auto (PSA Renting Italia), e la compagnia assicuratrice (Unipolsai Assicurazioni Spa), allegando di essere stato investito il 22 giugno 2014 a Bologna dall’auto condotta da As.Ci. mentre si trovava a piedi vicino alla propria abitazione. Pe.Da. dichiarò di essersi sporto sulla strada per segnalare la propria presenza, dopo aver fatto salire il cane sul marciapiede, ma As.Ci. lo avrebbe intenzionalmente investito. In sede penale As.Ci. fu condannato per il sinistro.
  • Decisione del Giudice di Pace di Bologna: Rigettò la domanda di Pe.Da. ritenendola “infondata e non provata”.
  • Decisione del Tribunale di Bologna: Ritenne accertata la responsabilità dolosa di As.Ci. in base alla sentenza penale, ma affermò un concorso di colpa del danneggiato (50%) per condotta imprudente (essersi sporto sulla strada con un piede sulla carreggiata), ravvisando una violazione dell’art. 190 del Codice della Strada. Il Tribunale ritenne che la somma già versata dalla compagnia fosse satisfattiva dei danni.

3. Cassazione civile sez. III – 14/01/2025, n. 931

  • Principio affermato dalla Corte di Cassazione: La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, affermando che la velocità di 60 km/h tenuta dal conducente non era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (ora serale, scarsa illuminazione, presenza di fermate dell’autobus, traffico intenso e presenza di un incrocio a raso). La Corte ha evidenziato che tali condizioni avrebbero dovuto suggerire di limitare la velocità al di sotto del massimo consentito, in quanto indicavano la possibilità della presenza di pedoni. L’ente proprietario della strada stabilisce il limite massimo di velocità in relazione a condizioni di luce ottimali, pertanto in condizioni diverse è necessario adeguare la velocità. Il giudice di rinvio dovrà considerare non superata la presunzione di colpa a carico dell’automobilista (art. 2054, comma 1, cod. civ.) e stabilire l’incidenza della condotta del conducente e della grave imprudenza delle vittime sulla causazione degli eventi dannosi.
  • Sintesi della vicenda: Sc.Da. e sua moglie Sc.Ro. furono investiti e travolti da un’auto condotta da Bo.Mo. mentre attraversavano a piedi una strada statale in località C. Sc.Da. decedette e Sc.Ro. riportò gravi lesioni. Gli attori (congiunti delle vittime) chiesero l’accertamento della totale responsabilità del conducente e il risarcimento dei danni. I convenuti contestarono la domanda, attribuendo la responsabilità esclusiva ai pedoni per attraversamento imprudente.
  • Decisione del Tribunale di Padova: Rigettò le domande degli attori, ritenendo imprevedibile l’attraversamento dei pedoni al buio, con abiti scuri e senza concedere la precedenza. Il Tribunale ritenne attendibile la ricostruzione della velocità dell’auto investitrice (circa 50 km/h) e indimostrato che l’autista potesse aver avvistato i pedoni in tempo utile o che una velocità inferiore avrebbe evitato l’esito.
  • Decisione della Corte d’Appello di Venezia: Rigettò l’appello, confermando la ricostruzione del sinistro e ritenendo che la condotta dei pedoni (attraversamento repentino al buio con abiti scuri su strada scarsamente illuminata e senza attraversamenti pedonali, in presenza di traffico) fosse stata anomala e imprevedibile e che il conducente avesse visto i pedoni solo a distanza ravvicinata. La Corte non ritenne esigibile una velocità inferiore a 60 km/h, conforme ai limiti.

4. Cassazione civile sez. III – 27/07/2024, n. 21061

  • Principio affermato dalla Corte di Cassazione: La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Ha ribadito che in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata degli artt. 2054 e 1227 cod. civ. esige un specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alle particolarità del caso concreto. La violazione delle regole del codice della strada da parte del pedone non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa a carico del conducente (art. 2054, comma 1, cod. civ.). Tuttavia, il mancato superamento della presunzione di colpa da parte del conducente non esclude la necessaria indagine sull’imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone. Non vi è contraddizione logica tra l’accertamento di una responsabilità concorrente del pedone e l’attribuzione a suo carico di una percentuale di responsabilità (nel caso specifico, il 60%). La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente esaminato le condotte di entrambi i soggetti coinvolti, motivando la prevalente responsabilità del pedone.
  • Sintesi della vicenda: De.Gi. convenne in giudizio Da.Pa. e la sua compagnia assicuratrice (Amissima Assicurazioni Spa) per il risarcimento dei danni subiti a seguito di investimento avvenuto di notte nel centro abitato di Frosinone. De.Gi. era sceso dal suo furgone per controllare gli pneumatici e, mentre stava per risalirvi dopo aver aperto lo sportello, fu travolto dall’auto di Da.Pa..
  • Decisione del Tribunale di Frosinone: Attribuì al De. il 60% della responsabilità del sinistro e il restante 40% al Da., ritenendo che l’attore fosse già stato integralmente risarcito dalle somme ottenute a titolo di provvisionale e rendita INAIL.
  • Decisione della Corte d’Appello di Roma: Accolse parzialmente l’appello principale del De. in merito alla valutazione dei postumi permanenti, riconoscendo una maggiore invalidità (55% anziché 30%) e liquidando un ulteriore risarcimento. Tuttavia, confermò la ripartizione delle responsabilità stabilita dal Tribunale (60% a carico del De.), evidenziando gli indizi di colpa del pedone (risalire sul furgone senza attendere il passaggio dell’auto visibile, trovarsi ampiamente all’interno della carreggiata dando le spalle al traffico). La Corte d’Appello ritenne inammissibile la censura relativa alla confessione del Da. di essersi distratto, in quanto non erano stati adeguatamente contestati i passaggi della motivazione del Tribunale sul punto.

5. Cassazione civile sez. III – 27/07/2024, n. 21052

  • Principio affermato dalla Corte di Cassazione: La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e accolto il secondo, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Brescia. In relazione al secondo motivo, la Corte ha affermato che, pur in assenza di una diminuzione dei guadagni del danneggiato (autotrasportatore investito), la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere un appesantimento del valore del punto in sede di liquidazione del danno biologico per compensare la maggiore fatica e usura (danno da “cenestesi lavorativa”) sopportate per conseguire il medesimo reddito. Questo tipo di danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente sul reddito, e va liquidato in modo onnicomprensivo come danno alla salute, potendo il giudice ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di invalidità.
  • Sintesi della vicenda: La.Lu. convenne in giudizio Ro.Tra.Co. Service Srl e l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) per il risarcimento dei danni subiti a seguito di investimento da parte di un autoarticolato in un’area di parcheggio per camion. La.Lu. si trovava in prossimità di un’auto parcheggiata quando fu investito durante una manovra del mezzo pesante.
  • Decisione del Tribunale di Bergamo: Rigettò la domanda, attribuendo l’incidente a colpa esclusiva dell’attore.
  • Decisione della Corte d’Appello di Brescia (prima sentenza): Confermarono la decisione del Tribunale.
  • Decisione della Corte di Cassazione (prima sentenza, n. 21072/2016): Accolse il ricorso del La.Lu., cassando con rinvio la decisione della Corte d’Appello per violazione dell’art. 2054, comma 1, cod. civ., rilevando che non era stato adeguatamente sindacato il comportamento del conducente del mezzo pesante.
  • Decisione della Corte d’Appello di Brescia (giudizio di rinvio): Riformò la decisione del Tribunale, accertando la responsabilità del sinistro nella misura del 70% a carico del conducente dell’autoarticolato e del 30% a carico del La.Lu., condannando i convenuti al risarcimento dei danni. La Corte ritenne colposa la condotta del camionista per imprudenza nella manovra in uno spazio ristretto e con scarsa visibilità e colposa la condotta del pedone per trovarsi sulla carreggiata e non essersi spostato all’avvio della manovra del mezzo pesante. La Corte non riconobbe il danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica in quanto non vi era stata diminuzione di reddito, né la personalizzazione del danno biologico.

La supervisione del ricorso per cassazione.

I miei ricorsi pendenti e decisi

Ricorsi accolti

 Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*