Introduzione: Una recente ordinanza della Cassazione civile (Sez. III, ordinanza n. 197/2025) approfondisce il tema della responsabilità civile per danni causati dalla fauna selvatica, confermando e sviluppando principi già affermati in precedenti pronunce. L’ordinanza riguarda un caso di impatto tra un veicolo e un capriolo, con conseguenti danni materiali, ed esplora l’applicabilità degli articoli 2043 e 2052 del codice civile.
Il Caso: Il sig. Ci.Fa. ha citato la Regione Marche davanti al Giudice di pace di Macerata, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito a un impatto con un capriolo su una strada provinciale. In primo grado, il giudice ha accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2043 c.c. Tuttavia, la Corte d’Appello ha integralmente riformato la sentenza, respingendo la domanda attorea. Il sig. Ci.Fa. ha quindi proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso: Il ricorrente ha articolato due motivi principali:
- Violazione degli artt. 113 c.p.c. e 2052 c.c.: La Corte d’Appello non ha applicato correttamente l’art. 2052 c.c., che disciplina la responsabilità per danni causati da animali. Il ricorrente ha sottolineato come la Regione, in virtù delle sue funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica, debba rispondere dei danni cagionati da questi animali, indipendentemente da una sua colpa.
- Violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84 del Codice della Strada: Il ricorrente ha evidenziato la mancata installazione di segnali di pericolo su una strada frequentemente attraversata da fauna selvatica, nonostante ciò fosse noto alle autorità competenti.
Le Questioni Giuridiche Affrontate: La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, evidenziando i seguenti punti:
- Art. 2052 c.c. e responsabilità oggettiva: La responsabilità per i danni causati da animali selvatici non si fonda sul dovere di custodia, bensì sul principio di imputazione oggettiva legato alla proprietà o all’utilizzazione dell’animale. La fauna selvatica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, è affidata alla gestione delle Regioni, che rispondono dei danni causati.
- Nesso causale: Il giudice del merito deve verificare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento dell’animale selvatico e il danno subito, senza gravare il conducente del veicolo dell’onere di provare la propria diligenza.
- Concorrente applicazione dell’art. 2054 c.c.: La presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre con quella prevista dall’art. 2052 c.c. per il proprietario o gestore dell’animale, ma non la esclude. Spetta al giudice accertare se il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Decisione della Corte: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Macerata per un nuovo esame.

La supervisione del ricorso per cassazione.
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