Con l’ordinanza n. 9131 del 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, volta a far valere la nullità della notifica per il solo fatto che il file trasmesso fosse in formato .pdf anziché .p7m.
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato:
“Se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti” (Cass., SS.UU., n. 6477/2024).
In particolare, il Collegio ha evidenziato che la notificazione del ricorso per cassazione da casella PEC dell’Avvocatura dello Stato censita nel REGINDE, unitamente al successivo deposito della copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta, consente di ritenere raggiunto lo scopo dell’atto, indipendentemente dal formato digitale adottato.
Già con Cass. n. 11122/2022, era stato chiarito che l’atto d’appello, riprodotto digitalmente e munito di attestazione di conformità, non richiede la firma digitale, risultando sufficiente la tracciabilità e conformità formale ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
📖 Conclusione: il formato del file (pdf vs p7m) non assume rilievo autonomo ai fini della validità della notifica, purché sia garantita la riferibilità soggettiva dell’atto e il rispetto delle modalità di trasmissione previste.
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