Prima lettura all’imminente riforma del codice di procedura civile: le modifiche riguardanti la procura alle liti.

Mirco Minardi

In tema di procura alle liti le novità da segnalare sono queste:

  • espresso riconoscimento della validità della procura inserita nella memoria di nomina del nuovo difensore in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (art. 83, III comma);
  • previsione della validità della copia informatica autenticata con firma digitale della procura rilasciata su supporto informatico (art. 83, III comma);
  • previsione della sanabilità della procura nulla (art. 182, II comma).

La prima modifica è evidentemente volta a porre fine a quella giurisprudenza di legittimità che afferma che nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, comma 3, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal comma 2 del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione la Suprema Corte perviene anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli art. 299 ss. c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “atto di costituzione”) su cui possa essere apposta la procura speciale (Cass. 13087/2006).

Da accogliere con favore è la possibilità di sanare o rinnovare la procura. L’art. 182, secondo comma, nuova versione, stabilisce che “quando rileva ….. un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio …. per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”.

Come sancito espressamente dalla norma, gli effetti, sostanziali e processuali, sono retroattivi. Costituiva una sanzione gratuitamente severa quella della non sanabilità della procura tutte le volte in cui l’effettivo titolare del potere manifestava la volontà di voler far propri gli atti compiuti dal difensore.

Occorre però rilevare che la norma parla di “nullità” e non di “inesistenza”. In effetti, l’inesistenza è una categoria giurisprudenziale e dottrinale; il codice di rito non parla mai di inesistenza. Occorre allora chiedersi se la nuova disposizione copra anche questi casi (si pensi alla procura rilasciata da soggetto privo di rappresentanza della persona giuridica ovvero munito di poteri ma che non spenda il nome della società rappresentata). A mio parere, il fatto che la norma parli tanto di “rilascio” quanto di “rinnovazione” lascia intendere che la disposizione copra gli uni e gli altri. D’altra parte, come già detto, il codice non poteva parlare di inesistenza visto che tale categoria, nello stesso codice, non esiste, si perdoni il gioco di parole.

Altra novità riguarda l’espresso riferimento alla procura “digitale”. All’art. 83 verrà aggiunto un periodo che prevede la validità della procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La procura alle liti potrà essere conferita anche supporto cartaceo; in tal caso il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Luigi Passalacqua

    Perché escludere le controversie di lavoro? Sarebbe stato un ottimo strumento nei casi il cui il datore rifiuti di reintegrare o comunque riammettere in servizio il lavoratore vittorioso in giudizio!



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