Il progetto di riforma al codice di procedura civile intende introdurre il Capo III-bis intitolato “Del procedimento sommario di cognizione”.
Tre gli articoli introdotti:
Art. 702-bis. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti).
Art. 702-ter. – (Procedimento).
Art. 702-quater. – (Appello).
La domanda introduttiva si propone con ricorso al tribunale competente. Deve peraltro trattarsi di causa sottoposta al giudizio del tribunale monocratico competente per territorio, non potendosi far ricorso al procedimento in esame nel caso in cui la competenza sia devoluta al tribunale collegiale.
Il ricorso, sottoscritto dal difensore, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163, ovverosia:
1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l’invito al convenuto a costituirsi nel termine che verrà stabilito dal giudice e comunque non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza indicata e a comparire dinanzi al giudice designato con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 167 (e 38 se verrà approvata la riforma).
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Nelle sezioni distaccate, tale designazione viene effettuata con provvedimento generale; dunque non è necessario depositare il ricorso nella sede centrale.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il termine minimo per preparare la difesa è dunque di venti giorni.
Ricevuto il ricorso e il decreto, il convenuto ha l’onere di costituirsi in cancelleria nel termine fissato dal giudice, mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale avrà l’onere di:
a) proporre le sue difese;
b) prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda;
c) indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione;
d) formulare le conclusioni;
e) proporre le eventuali domande riconvenzionali a pena di decadenza;
f) sollevare le eccezioni processuali e di merito non sono rilevabili d’ufficio;
g) fare dichiarazione a pena di decadenza di voler chiamare un terzo in garanzia e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. In tal caso il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene secondo le modalità del convenuto.
All’udienza così fissata il giudice compierà anzitutto delle verifiche preliminari:
a) accerterà la propria competenza e in difetto la dichiarerà con ordinanza;
b) verificherà che la domanda sia di competenza del tribunale monocratico, pronunciando in caso contrario ordinanza non impugnabile di inammissibilità;
c) verificherà di avere competenza anche sulla riconvenzionale; in caso contrario pronuncerà lo stesso ordinanza non impugnabile di inammissibilità;
d) valuterà se la causa richiede o meno una istruzione non sommaria. Nel primo caso fisserà con ordinanza non impugnabile l’udienza di trattazione e si applicheranno le norme previste dal libro II;
e) valuterà altresì che la riconvenzionale non richieda una attività ordinaria e dunque non sommaria; in tal caso, disporrà la separazione delle cause.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. L’istruttoria, dunque, è rimessa all’apprezzamento del giudice. Il provvedimento finale è costituito dalla ordinanza e non dalla sentenza ed ha queste caratteristiche:
a) è provvisoriamente esecutiva;
b) costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione;
c) è idonea a passare in giudicato.
Con la stessa ordinanza, il giudice provvede sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
L’appello è disciplinato dall’art. 702-quater il quale stabilisce che l’ordinanza de qua produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile, cioè fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. L’articolo non specifica se la forma dell’atto introduttivo sia il ricorso, per il principio di ultrattività del rito, ovvero la citazione. Propendo per la seconda ipotesi, visto che la citazione è la forma dell’atto introduttivo del processo di secondo grado e che in questo grado il procedimento perde la sua specialità.
In appello nuovi mezzi di prova e nuovi documenti saranno ammessi in due casi:
a) qualora il collegio li ritenga rilevanti ai fini della decisione,
b) oppure qualora la parte dimostri di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
In caso di ammissione di prove costituende, il presidente del collegio potrà delegare uno dei componenti del collegio per l’assunzione.
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Riforma del processo civile 2009: le modifiche relative al procedimento in Cassazione.
- Riforma del processo civile 2009. Le modifiche riguardanti la CTU.
- Riforma del processo civile 2009: notificazione informatica.
- Riforma del processo civile 2009. L’abrogazione del rito del lavoro per le cause in materia di risarcimento del danno da lesione o da morte conseguenti ad incidenti stradali.
- Riforma del processo civile 2009. Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare. Uno strumento in più.
Perché escludere le controversie di lavoro? Sarebbe stato un ottimo strumento nei casi il cui il datore rifiuti di reintegrare o comunque riammettere in servizio il lavoratore vittorioso in giudizio!
http://groups.google.it/group/legalit/browse_thread/thread/116dd40ebd287631?hl=it#