L’onere della prova nel caso di contratto concluso dal falso procuratore

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Il contratto concluso dal falso procuratore è inefficace sino a quando non interviene la ratifica del rappresentato (art. 1398 c.c.).

Afferma la S.C. che tale inefficacia non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma solo su eccezione del rappresentato; si tratta dunque di una eccezione in senso stretto.

«Il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo « pseudo-rappresentato », e non già all’altro contraente, il quale, ai sensi dell’art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto».

Cassazione civile, sez. II, 17/06/2010, n. 14618

Ma se si tratta di una eccezione in senso stretto significa che ai sensi dell’art. 2697 c.c. graverebbe sul rappresentato convenuto in giudizio l’onere di provare la falsa rappresentanza. Il che porterebbe a risultati a dir poco grotteschi in quanto il rappresentato dovrebbe fornire la prova negativa di non avere mai conferito detto potere. Prova, quindi, assolutamente diabolica e che potrebbe prestarsi ad accordi illeciti tra terzo e rappresentante.

Supponiamo quindi che il terzo contraente chieda all’adempimento del contratto alla rappresentato e questi gli opponga che il contratto è stato concluso da un soggetto che non aveva il potere di rappresentanza. In base all’articolo 2697 del codice civile e alla giurisprudenza che attribuisce la natura di eccezione in senso proprio alla eccezione di carenza o di eccesso di poteri del rappresentante, dovremmo concludere che il terzo contraente avrebbe solo l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto concluso dal rappresentante in nome per conto della rappresentato, mentre il rappresentato, quale convenuto, avrebbe l’onere di provare l’inefficacia del contratto e quindi l’inesistenza del potere rappresentativo.

Le cose però non stanno così, perché a fronte della contestazione del rappresentato circa l’esistenza di un potere rappresentativo in capo al rappresentante, grava sull’attore l’onere di dimostrare che il rappresentante aveva il potere o che successivamente il contratto è stato ratificato. Pertanto, nonostante si tratti di una eccezione grava sul terzo contraente la relativa prova.

Qualora il “dominius negotii” contesti i poteri rappresentativi di colui che ha agito spendendo il suo nome, l’onere della prova dell’avvenuto conferimento di essi incombe al terzo contraente il quale pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del negozio che assume concluso col rappresentante.

Cassazione civile, sez. II, 12/03/1980, n. 1660

Ciò significa che l’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, pur costituendo una eccezione in senso proprio, non deve essere dimostrata dal rappresentato ma solo allegata.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Gennaro

    una raccomandata a.r. contenente “presumibilmente messa in mora per pagamento di debito “viene spedita dal creditore all’ indirizzo del debitore . Il postino avendo trovato chiusa la casa del debitore , consegna la raccomandata al fratello non convivente ( che abita in altra via) che accetta e firma. Si specifica che la consegna non è avvenuta nel domicilio del debitore ma per le strade. Si aggiunge che il fratello smarrisce la raccomandata unitamente ad altri suoi documenti e denuncia lo smarrimento dei suoi documenti personali unitamente alla raccomandata, chiaramente non aperta, presso i carabinieri.
    ai sensi dell’art. 1335 cc. (presunzione di conoscenza) come può il destinatario debitore dare la prova di non avere ricevuto senza sua colpa la raccomandata. E’ da ritenersi legalmente notificata la lettera a.r. se consegnata a persona non conviente, anche se parente del destinatario debitore e, sopratutto è sufficiente dimostrare eventualmente in sede giudiziaria il mancato recapito della lettera a.r. a mezzo prova testimoniale dello stesso fratello che pur avendo ricevuto la raccomandata a.r. non ha potuto consegnarla al destinatario in quanto la stessa lettera è stata smarrita.

    Confidando nella tua sempre gentile disponibilità, formulo Cordiali saluti Avv. Gennaro PUGLIESE

    indirizzo mail genpugliese@tiscali.it

  2. Roberto

    Ho lasciato una mia vettura presso un concessionario unitamente al libretto di circolazione. Non ho mai firmato una procura speciale a vendere. Il rivenditore, senza il mio consenso e a mia insaputa, ha venduto la vettura, ha incassato i soldi ed è sparito. Il nuovo possessore pretende da me i documenti per il passaggio di proprietà. Che dovrei fare, posto che ho già sporto denuncia per appropriazione indebita? Grazie



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