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Quando si notifica una sentenza occorre ricordarsi che il termine breve decorre non solo per il destinatario della notifica, ma anche per il notificante.
Nel caso deciso dalla Corte con sentenza 5177/2018, il vincitore aveva notificato la sentenza munita di formula esecutiva presso la sede dell’Ente convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale, giudice del gravame, aveva respinto l’eccezione di tardività dell’appello e lo aveva accolto.
L’Ente ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 e 292 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3 (in realtà andava proposto in relazione al n. 4), non avendo il Tribunale considerato che la notifica della sentenza aveva determinato l’inizio della decorrenza del termine breve di impugnazione, termine che non era stato rispettato dall’appellante.
Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità – dal quale non vi è ragione per discostarsi – nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (cfr., ex plurimis, Cass. 14/03/2013, n. 6571; Cass. 25/01/2007, n. 1647; Cass. 15/03/2006, n. 5682).
Per il principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione, poi, il decorso del termine breve opera per tutti i soggetti partecipi del procedimento notificatorio della sentenza: l’art. 326, comma 1, cod. proc. civ. va infatti interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per la parte notificante, per la quale il compimento della predetta attività (cui la legge attribuisce valenza acceleratoria ai fini della formazione del giudicato), segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che alcun rilievo possa rivestire R.G. 9059.2016 5 Il Corsie st. Dott. R ffaele Rossi Corte di Cassazione – copia non ufficiale Il Dott.s t berta Vivaldi l’intenzione del notificante stesso (in questo senso, Cass. Sez. U, 19/11/2007, n. 23829; Cass. 12/06/2007, n. 13732; Cass. 17/01/2014, n. 883; Cass. 07/05/2015, n. 9258).
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.