Prescrizione in materia di circolazione stradale: la III sezione della Cassazione rimette in discussione il principio delle Sezioni Unite

Mirco Minardi

Ve la ricordate l’annosa questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale, nel caso in cui non sia stata proposta querela?

A fronte di giurisprudenza contrastante (sul termine biennale o quinquiennale), le Sezioni Unite (5121/2002) avevano optato per l’orientamento draconiano: senza querela il diritto si prescrive in due anni.

Ebbene, a distanza di cinque anni da quella sentenza, la III sezione della Cassazione (23277/2007) rimette in discussione il principio, passando la palla al Primo Presidente per una nuova rimessione alle Sezioni Unite.

Questo il ragionamento della Corte:

  • La Corte, rilevato che il ricorso propone unica questione in diritto, deducendo il ricorrente l’error in iudicando e la errata interpretazione ed applicazione dello art. 2947 c.c., nella correlazione tra i commi 3 e 2, in relazione al termine di prescrizione breve o più lungo, nel caso di illecito da circolazione con lesioni gravissime ma con mancata presentazione di querela;
  • ritenuto che sulla questione si sono pronunciate:
  • 1. le sezioni untite civili, con la sentenza 18 febbraio 1997 n. 1479, considerata dalla dottrina come incipit di una interpretazione restrittiva del comma 3 secondo alinea dell’art. 2947, nel senso che in esso operano esclusivamente le cause di interruzione previste dalla disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o interferenza con la disciplina penalistica, non potendosi considerare la mancanza di querela come causa di estinzione nè equipararsi alla estinzione per remissione;
  • 2. che successivamente le sezioni unite civili, nella sentenza del 10 aprile 2002 n. 5121, superando un contrasto esistente tra l’orientamento restrittivo e quello estensivo, hanno invece assimilato la mancanza di querela alla diversa ipotesi di estinzione per remissione di querela, con la conseguenza di applicare a tutte le azioni di danno dalla circolazione di veicoli, nel caso di mancanza di querela, il termine breve biennale, anche in presenza di lesioni gravissime o mortali;
  • 3. considerato che l’interpretazione restrittiva dell’art. 2947 c.c., comma 3 appare più coerente con l’orientamento costituzionalmente orientato al favor victimae, allorchè la persona umana sia lesa nel diritto alla salute o in interessi o posizioni soggettive costituzionalmente protette, anche nel caso di illecito della circolazione (posto che per comune dottrina l’illecito civile è unitario e include la species dell’illecito della circolazione) e che tale orientamento è stato successivamente espresso da questa 3^ sezione civile con le sentenze nn. 8827 e 8828 del maggio 2003, condivise dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 26 luglio 2003 come auspicio di diritto vivente) e si è poi consolidato anche sotto il profilo del danno esistenziale consequenziale allo illecito da circolazione;
  • 4. considerato che la prevalente dottrina e giurisprudenza penale considerano la querela come atto negoziale e condizione di procedibilità penale, mentre nello illecito civile è atto esterno ed estraneo rispetto alla configurabilità dell’illecito civile e del danno ingiusto, specie quando la violazione è lesiva di diritti umani inviolabili;
  • 5. che per le esposte ragioni questa sezione ritiene di non poter condividere il secondo principio di diritto enunciato dalle sezioni unite nel 2002 alla luce del diritto vivente in tema di danno non patrimoniale alla persona, che include, nello ambito dell’art. 2059 c.c. e il danno morale da reato e il danno biologico e il danno esistenziale , che dal reato prescindono, dipendendo dalla lesione primaria del bene della salute (come bene evidenzia la Corte Costituzionale in ripetute decisioni).

P.Q.M.

Visto l’art. 374 c.p.c..
Rimette gli atti al signor Primo Presidente per la eventuale decisione a sezioni unite sul principio di diritto delineato nella parte motiva.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2007


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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