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La S.C. (Cass. 26748/2018) ha ribadito che il termine lungo di sei mesi si applica soltanto ai giudizi introdotti (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009. Per gli altri si applica il termine di un anno (al netto della sospensione feriale dei termini).
– che dall’esame dei fascicoli dei giudizi di merito è emerso che l’avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente in data 15/12/2006 e che la stessa l’ha impugnato con ricorso del 14/05/2007, depositato in data 5/06/2007; ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, proposto avverso sentenza pubblicata in data 16/03/2017, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 31/03/2017, deve ritenersi tempestivo, essendo esso sottoposto al termine annuale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella versione previgente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha ridotto quel termine da un anno a sei mesi (fetiiia restando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che nella specie deve comunque computarsi), in quanto il nuovo e più breve termine si applica ai giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore (coincidente con il 4 luglio 2009), “da pendenza del giudizio individuandosi con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, determina la litispendenza” (Cass. n. 11087 del 30/05/2016, Rv. 639992) e che nel caso in esame è di molto antecedente a tale data;

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