Ricorso per cassazione e termine lungo di impugnazione

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La S.C. (Cass. 26748/2018) ha ribadito che il termine lungo di sei mesi si applica soltanto ai giudizi introdotti (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009. Per gli altri si applica il termine di un anno (al netto della sospensione feriale dei termini).

– che dall’esame dei fascicoli dei giudizi di merito è emerso che l’avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente in data 15/12/2006 e che la stessa l’ha impugnato con ricorso del 14/05/2007, depositato in data 5/06/2007; ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, proposto avverso sentenza pubblicata in data 16/03/2017, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 31/03/2017, deve ritenersi tempestivo, essendo esso sottoposto al termine annuale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella versione previgente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha ridotto quel termine da un anno a sei mesi (fetiiia restando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che nella specie deve comunque computarsi), in quanto il nuovo e più breve termine si applica ai giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore (coincidente con il 4 luglio 2009), “da pendenza del giudizio individuandosi con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, determina la litispendenza” (Cass. n. 11087 del 30/05/2016, Rv. 639992) e che nel caso in esame è di molto antecedente a tale data;


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?

  2. Francesco di cicco

    Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
    L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
    la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
    Cordiali Saluti
    DI CICCO FRANCESCO



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