Le argomentazioni che abbiamo svolto in tema di responsabilità da attività pericolose possono essere trasportate anche al tema della responsabilità da cose in custodia.
L’art. 2051 c.c. stabilisce che “Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L’attore pertanto ha l’onere di provare:
- la relazione di custodia tra convenuto e cosa;
- l’evento dannoso;
- il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita;
- il nesso di causalità tra evento dannoso e danno (patrimoniale e/o non patrimoniale).
Fornite queste prove, il convenuto avrà l’onere di provare il caso fortuito. Prendiamo la classica ipotesi di danno da insidia stradale. L’attore dovrà dimostrare:
- la relazione di custodia tra convenuto e strada;
- la caduta;
- il nesso di causalità tra caduta e insidia stradale;
- il nesso di causalità tra caduta e danno.
Il custode della cosa, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità posta a suo carico, ha l’onere di provare l’esistenza del caso fortuito che consiste in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere imprevedibile ed eccezionale, che può concretizzarsi anche nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso che si è verificato. Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, resta esclusa non solo la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche una responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. civ. 22807/2009).
In tema di insidia stradale, di recente (Cass. 20754/2009) la S.C. ha affermato il principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
S’è ulteriormente precisato:
a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato);
b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione all’origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Si è concluso, in sintesi:
- a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale e applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo “immanentemente” connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa;
- b) che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Ancor più di recente si è quindi sostenuto, a ulteriore specificazione dei criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157).

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