Una madre agisce con ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Modena al fine di “dichiarare” l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, e di “determinare il diritto di visita del padre”, oltre che di “dichiarare tenuto e condannare” il padre a corrispondere un contributo periodico al mantenimento della prole, deducendo che il padre dei minori è violento, pericoloso, e dedito al crimine per reati contro il patrimonio, che la coinvolge in gravi episodi di violenza familiare, e che l’ambiente familiare nella casa paterna non è idoneo a soddisfare le esigenze di tutela dei minori.
Si costituisce il padre contestando quanto allegato dalla madre ed anzi esponendo gravi comportamenti della stessa.
Il Tribunale di Modena ritiene il procedimento ex art. 700 c.p.c. non compatibile con la natura e la struttura del procedimento ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c., che segue le forme del rito camerale di cui agli artt. 737 segg. c.p.c.. Tuttavia, nel caso di specie il ricorso depositato presentava i requisiti di sostanza e di forma tipici di un ricorso ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c. e pertanto, indipendentemente dall’espressa intitolazione come ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e dall’esposizione dei requisiti cautelari, esso andava qualificato, sia per la causa petendi che per il petitum concreto, quale, appunto, ricorso contenente la richiesta di regolazione del regime di affidamento e mantenimento di prole di genitori non coniugati.
Precisa il Tribunale, inoltre, che le istanze di tutela urgente possono essere soddisfatte con gli strumenti tipici del rito ad esso proprio, quali, in primo luogo, la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell’art. 741, u. c., c.p.c., e quali, in secondo luogo, i provvedimenti provvisori ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 710 c.p.c., norma questa che, sebbene espressamente dettata per le modifiche delle condizioni di separazione, è utilizzabile come schema normativo di riferimento nella presente materia, atteso che anch’essa è dettata nella disciplina di un procedimento camerale, con identità di oggetto trattandosi di filiazione, ed è altresì norma tipica cautelare, speciale rispetto alla figura residuale del provvedimento innominato; essa può, quindi, essere utilizzata, quantomeno in via analogica, per i procedimenti ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c., da parte del giudice ordinario, anche al fine di evitare disparità di trattamento processuale tra i figli di genitori coniugati e quelli di genitori non coniugati.
Passando al merito, il Tribunale, alla luce delle contrapposte allegazioni, ha ritenuto di affidare ai servizi sociali l’indagine sul nucleo familiare.
Tribunale Modena sez. II
04 aprile 2013
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MODENA
II sezione civile
riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Ornella D’Orazi – Presidente
dott. Giuseppe Pagliani – Giudice rel. est.
dott.ssa Carmela Italiano – Giudice
nel procedimento iscritto al n. 864/13 R.G. Vol. promosso da [RICORRENTE] rapp.to e difesa dall’avv. D.Fazzi del foro di Modena ed elett.te dom.to presso il suo studio ricorrente nei confronti di [CONVENUTO] rapp.to e difesa dall’avv. E. Aldrovandi del foro di Modena ed elett.te dom.to presso il suo studio convenuto
oggetto: ricorso ai sensi dell’art. 700 C.p.c., art. 38 disp. att. C.c.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letti gli atti e sentite le parti;
visto l’art. 155 sexies C.p.c.
premesso che:
– la ricorrente ha chiesto con provvedimento innominato d’urgenza di “dichiarare” l’affidamento esclusivo dei figli minori [MINORI] (n. il [OMISSIS] e il [OMISSIS]) alla madre, e di “determinare il diritto di visita del padre”, oltre che di “dichiarare tenuto e condannare” il padre a corrispondere un contributo periodico al mantenimento della prole;
– la ricorrente deduce che il padre dei minori è violento, pericoloso, e dedito al crimine per reati contro il patrimonio, che la coinvolge in gravi episodi di violenza familiare, e che l’ambiente familiare nella casa paterna non è idoneo a soddisfare le esigenze di tutela dei minori;
– il convenuto si è costituito contestando le allegazioni della ricorrente e deducendo, viceversa, che la madre dei minori è dedita ad abuso di alcool e che per tale motivo è il suo ambiente domestico a non essere idoneo allo sviluppo dei minori, e chiede in via riconvenzionale l’affido esclusivo dei minori al padre, con determinazione del diritto di visita e un contributo periodico per il mantenimento della prole a carico della madre;
FATTO
rilevato in primo luogo che il ricorso innominato d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non è compatibile con la natura e la struttura del procedimento ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c., che segue le forme del rito camerale di cui agli artt. 737 segg. c.p.c.;
considerato, tuttavia, che nel caso di specie il ricorso depositato presenta i requisiti di sostanza e di forma tipici di un ricorso ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c. e pertanto, indipendentemente dall’espressa intitolazione come ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e dall’esposizione dei requisiti cautelari, il ricorso in questione va qualificato, sia per la causa petendi che per il petitum concreto, quale, appunto, ricorso contenente la richiesta di regolazione del regime di affidamento e mantenimento di prole di genitori non coniugati;
ritenuto che, così qualificato il ricorso, le istanze di tutela urgente possono essere soddisfatte con gli strumenti tipici del rito ad esso proprio, quali, in primo luogo, la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell’art. 741, u. c., c.p.c., e quali, in secondo luogo, i provvedimenti provvisori ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 710 c.p.c., norma questa che, sebbene espressamente dettata per le modifiche delle condizioni di separazione, è utilizzabile come schema normativo di riferimento nella presente materia, atteso che anch’essa è dettata nella disciplina di un procedimento camerale, con identità di oggetto trattandosi di filiazione, ed è altresì norma tipica cautelare, speciale rispetto alla figura residuale del provvedimento innominato; essa può, quindi, essere utilizzata, quantomeno in via analogica, per i procedimenti ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c., da parte del giudice ordinario, anche al fine di evitare disparità di trattamento processuale tra i figli di genitori coniugati e quelli di genitori non coniugati;
ritenuto, nel merito, che:
occorre procedere ad indagine sulla situazione del nucleo familiare di [MINORI], e a ciò appare adeguato ricorrere all’ausilio dei servizi sociali;
è pertanto necessario di richiedere una relazione sulla situazione, previa adeguata osservazione, da parte dei competenti servizi sociali, per verificare la situazione dei due minori, al fine di disporre del maggior numero e qualità possibili di elementi di valutazione sulle contrapposte richieste delle parti, con individuazione di eventuali motivi di contrarietà all’interesse dei minori stessi;
non ricorrono, allo stato, i presupposti per l’adozione di provvedimenti provvisori, fermo restando che ogni esigenza indifferibile di tutela della prole minorenne potrà essere rilevata e segnalata a questa autorità giudiziaria dai servizi sciali incaricati, nel corso del loro intervento;
P.T.M.
dispone che a cura della Cancelleria venga trasmessa copia della presente ordinanza e degli atti e verbali di causa ai Servizi socio-assistenziali territorialmente competenti (Comune di [OMISSIS]), con richiesta di valutare, previa opportuna osservazione ed ascolto dei minori, la situazione del nucleo familiare di [MINORI], sul piano materiale e su quello affettivo, e di descrivere le condizioni di vita degli stessi e gli eventuali motivi di disagio, al fine specifico di:
a) disporre del maggior numero e qualità possibili di elementi di valutazione della situazione in termini sia di idoneità genitoriale di entrambi i genitori, sia di idoneità ambientale, in considerazione dell’interesse dei minori;
b) disporre del maggior numero e qualità possibili di elementi di valutazione ai fini delle richieste di entrambi i genitori, espresse negli atti di causa;
c) individuare le più opportune modalità di attuazione delle condizioni di affidamento dei minori, e le modalità di rapporti con entrambi i genitori ritenute più opportune e rispondenti alle esigenze della prole;
dispone che i Servizi in indirizzo trasmettano un’informativa scritta riassuntiva, da depositare in Cancelleria entro il termine del 30/9/2013, facendo riferimento nella risposta al numero di R.G. in epigrafe;
rinvia all’udienza del [OMISSIS]/2013, ore [OMISSIS].
Modena, 4/4/13
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Può il giudice del divorzio disporre l’affidamento dei minori dai servizi sociali ad uno dei genitori?
- Sottrazione di minori: può il Presidente del Tribunale, adito in sede di separazione giudiziale, sospendere la potestà genitoriale del convenuto?
- LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Ultimi commenti