In un procedimento di divorzio , la Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 25/10/2011, confermava la pronuncia del Tribunale, che aveva affidato il figlio minore delle parti al padre.
Ricorre per cassazione la madre, che pure deposita memoria difensiva.
Secondo la S.C., correttamente il giudice a quo ha anzitutto stabilito che la madre, dichiarata decaduta dalla potestà dal Tribunale per i Minorenni, non è legittimata a chiedere l’affidamento a sé del figlio minore.
Il giudice a quo aveva comunque esaminato i suoi atti difensivi, precisando che essa non aveva dedotto violazioni da parte del padre degli obblighi di cura e di educazione del figlio, che facevano ritenere inidoneo l’affidamento allo stesso.
Detto ciò, la S.C. ribadisce che il giudice del divorzio è sicuramente competente a decidere sull’affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potestà. Dunque può legittimamente (come ha fatto) trasferire l’affidamento dai S.S., disposto dal Tribunale per i Minorenni, al padre. Il genitore affidatario è altresì legittimato a chiedere all’altro genitore decaduto dalla potestà, un contributo per il mantenimento della prole.
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- LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
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