Può il giudice del divorzio disporre l’affidamento dei minori dai servizi sociali ad uno dei genitori?

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In un procedimento di divorzio , la Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 25/10/2011, confermava la pronuncia del Tribunale, che aveva affidato il figlio minore delle parti al padre.

Ricorre per cassazione la madre, che pure deposita memoria difensiva.

Secondo la S.C., correttamente il giudice a quo ha anzitutto stabilito che la madre, dichiarata decaduta dalla potestà dal Tribunale per i Minorenni, non è legittimata a chiedere l’affidamento a sé del figlio minore.

Il giudice a quo aveva comunque esaminato i suoi atti difensivi, precisando che essa non aveva dedotto violazioni da parte del padre degli obblighi di cura e di educazione del figlio, che facevano ritenere inidoneo l’affidamento allo stesso.

Detto ciò, la S.C. ribadisce che il giudice del divorzio è sicuramente competente a decidere sull’affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potestà. Dunque può legittimamente (come ha fatto) trasferire l’affidamento dai S.S., disposto dal Tribunale per i Minorenni, al padre. Il genitore affidatario è altresì legittimato a chiedere all’altro genitore decaduto dalla potestà, un contributo per il mantenimento della prole.

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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