Scontro tra veicoli: se la colpa è dell’altro conducente, il vettore è liberato dalla responsabilità nei confronti dei trasportati.

Mirco Minardi

Sinistro stradale. Tizio e Caio, trasportati sul veicolo di Mevio, ne chiedono la condanna, unitamente all’assicuratore, al risarcimento dei danni patiti, ma Mevio eccepisce che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva  di Sempronio, conducente di altro veicolo coinvolto.

L’istruttoria della causa accerta che effettivamente la colpa del sinistro è ascrivibile esclusivamente a Sempronio, per cui rigetta le domande di Tizio e Caio. Stessa sorte subisce la domanda in appello. Ricorrono quindi in Cassazione la quale conferma la sentenza.

I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1681 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte di merito ha errato nel non accogliere la domanda da loro proposta nei confronti della proprietaria e del conducente del veicolo in cui erano trasportati dato che essi godevano di una presunzione di colpa che li assolveva dall’onere di prova della responsabilità del conducente del veicolo in cui erano trasportati.

ARTICOLO  1681
Responsabilità del vettore.
[I]. Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto [1218 ss.], il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951].
omissis

Per la Corte il motivo è manifestamente infondato. La presunzione di responsabilità che tale norma pone a carico del vettore, nel contratto di trasporto (sia esso gratuito sia esso oneroso) nel caso concreto era da ritenersi superata dalla prova che il sinistro era stato provocato esclusivamente dalla imprudente condotta di guida del veicolo antagonista a quello in cui Tizio e Caio erano trasportati e dalla conseguente prova liberatoria fornita in tal modo dal trasportatore.

È infatti pacifico, nella giurisprudenza della Corte, che la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato durante il trasporto è esclusa dalla prova dell’adempimento, da parte del vettore, dell’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno e che tale prova può anche essere indirettamente offerta dalla rigorosa prova della responsabilità esclusiva del fatto del terzo (sent. n. 1649 del 28/04/1975 – Rv. 375257 – sent n. 2181 del 27/10/1970 – Rv. 348332).

Cassazione civile  sez. III, n. 12694, 19 maggio 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C. ed A., trasportati nel veicolo di N. G., guidato da No.Gi., ed assicurato, per la r.c.a. con la società Lloyd Internazionale, hanno riportato lesioni a causa di scontro con un veicolo di proprietà di Si.Gi.
B., guidato da S.R. ed assicurato, per la r.c.a. con la società Lloyd Internazionale.
Hanno chiesto, conseguentemente, il risarcimento dei danni subiti, esercitando azione contrattuale (trasporto a titolo gratuito) sia nei confronti del conducente del veicolo in cui erano trasportati ( No.Gi.) sia nei confronti della proprietaria del veicolo ( N.G.) sia nei confronti della società assicuratrice Lloyd Internazionale (ora Milano s.p.a.) del veicolo in cui erano trasportati.
N.G., con separata azione giudiziaria, ha a sua volta chiesto i danni riportati dal proprio veicolo al figlio Gi.
che lo guidava.
No.Gi. si è difeso sostenendo che l’incidente è imputabile alla imprudente condotta di guida del conducente del veicolo antagonista ( S.R.) per cui ha chiamato in causa quest’ultimo, Si.Gi.Ba. (per il quale sono ora presenti gli eredi S.U. M.G. e S.G., essendo lo stesso deceduto) e la società assicuratrice Card spa (ora Milano Assicurazioni, incorporante).
Le due cause sono state riunite.
Il tribunale, ritenendo che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità di S.R., ha accolto sia la domanda di N.G. contro il figlio No.Gi., responsabile, in quanto comodatario, dei danni comunque riportati dal veicolo detenuto, sia la domanda di rivalsa di quest’ultimo contro i S. e la società Card (ora Milano Assicurazioni); ha, invece, respinto la domanda proposta da D.C. e da A. solo nei confronti della proprietaria e del conducente del veicolo in cui gli stessi erano trasportati (e non anche nei confronti dei S.).
La Corte dì appello ha rigettato l’appello proposto da D.C. e A. perchè ha ritenuto che la accertata grave responsabilità del No. ( Gi.) fosse sufficiente per escludere la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo in cui il D.C. e l’ A. stessi erano trasportati.
Questa sentenza è stata impugnata dal D.C. e dall’ A. con ricorso per cassazione.
La società Milano Assicurazioni s.,p.a. (incorporante della società Card) resiste con controricorso.
Le altre parti non hanno spiegato attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denunciando la violazione dell’art. 1681 c.c. e contraddittorietà della motivazione, i ricorrenti sostengono che la Corte di merito ha errato nel non accogliere la domanda da loro proposta nei confronti della proprietaria e del conducente del veicolo in cui erano trasportati dato che essi godevano di una presunzione di colpa che li assolveva dall’onere di prova della respomnsabilità del conducente del veicolo in cui erano trasportati.
Evidenziano poi la contraddittorietà della decisione del tribunale che ha condannato No.Gi. a pagare i danni a N. G. in forza di un rapporto contrattuale (comodato del veicolo) e non ha adottato lo stesso metro nei loro confronti.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte non ha affatto ignorato il principio dell’art. 1681 c.c. ma ha solo rilevato che la presunzione di responsabilità che tale norma pone a carico del vettore, nel contratto di trasporto (sia esso gratuito sia esso oneroso) deve, nel caso specifico, ritenersi superata dalla prova che il sinistro è stato provocato esclusivamente dalla imprudente condotta di guida del veicolo antagonista a quello in cui il D.C. e l’ A. erano trasportati e dalla conseguente prova liberatoria fornita in tal modo dal trasportatore.
Tale argomento è affatto corretto sotto il profilo giuridico e coerente sotto il profilo logico essendo del tutto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la presunzione di responsabilità che la disposizione dell’art. 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato durante il trasporto è esclusa dalla prova dell’adempimento, da parte del vettore, dell’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno e che tale prova può anche essere indirettamente offerta dalla rigorosa prova della responsabilità esclusiva del fatto del terzo (sent. n. 1649 del 28/04/1975 – Rv. 375257 – sent n. 2181 del 27/10/1970 – Rv. 348332).
Del tutto priva di interesse, per i ricorrenti, la censura che investe la pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta dalla N. nei confronti del figlio sulla base del rapporto di comodato che consentiva al secondo di servirsi dell’auto della madre.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto con la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Federico

    Ciao Mirko,

    quindi, osservando la (io credo: corretta) esegesi della Cassazione (e della precedente giurisprudenza del merito), potremmo dire, in applicazione della norma di cui all’art. 144/3, cod. ass. priv., che il terzo trasportato che promuova azione nei confronti della Compagnia di assicurazioni del vettore (ex art. 141/3 stessa legge), deve chiamare in giudizio anche il proprietario del veicolo responsabile (e non il vettore)?
    Ma mi sorge un dubbio: nel caso in cui, al momento di proporre l’azione, il responsabile del sinistro non sia stato individuato pacificamente (poniamo il caso di un tamponamento a catena con plurime testimonianze discordanti), quid iuris? Si citano (ex art. 144/3, cod. ass. priv.) la Compagnia, il vettore del terzo trasportato e i proprietari di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro?
    Ciao,
    Federico



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