Incidente provocato da oggetto presente sulla carreggiata. Alla società Autostrade l’onere di vincere la presunzione di responsabilità.

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Ben tre gradi di giudizio ha dovuto affrontare un automobilista, per vedere risarcito il proprio danno.

Si trovava a percorrere l’autostrada, quando a seguito dell’urto di una barra di rame presente sulla carreggiata, perdeva il controllo della vettura, finendo contro il guard rail.

Il giudice di pace gli dava ragione, ma il Tribunale di Roma riformava la sentenza, sul rilievo che era nella specie applicabile l’art. 2043 e non l’art. 2051 c.c. e che l’attore non aveva offerto la prova che la presenza della barra sull’asfalto, imputabile a terzi, vi si trovasse da un tempo sufficiente a far ritenere che alla S.a.r.a. fosse ascrivibile una condotta negligente da omessa sorveglianza.

La Cassazione (sent. 10689/2008) cassa la sentenza del Tribunale di Roma ed osserva:

  • è ormai consolidato l’indirizzo secondo il quale, nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale;
  • sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (dell’obbligazione strumentale di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità consentite), la cui non imputabilità va provata dall’obbligato ex art. 1218 c.c.;
  • è del pari consolidato l’indirizzo secondo il quale, ove il titolo dedotto sia extracontrattuale, deve trovare applicazione l’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada.

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Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 31 marzo – 24 aprile 2008, n. 10689

 

Rilevato

che il 22.9.1997, lungo l’autostrada L’Aquila-Roma, Gabriele O. perse il controllo della propria autovettura per evitare la barra di rame tubolare lunga m. 4,20 sita sulla carreggiata dopo una curva, andò ad urtare contro il guard-rail e riportò danni per il suo risarcimento convenne in giudizio la società concessionaria S.a.r.a. s.p.a., che resistette;
che il giudice di pace assolse la domanda, invece rigettata dal tribunale di Roma (adito in appello) sul rilievo che era nella specie applicabile l’art. 2043 e non l’art. 2051 c.c. e che l’attore non aveva offerto la prova che la presenza della barra sull’asfalto, imputabile a terzi, vi si trovasse da un tempo sufficiente a far ritenere che alla S.a.r.a. fosse ascrivibile una condotta negligente da omessa sorveglianza;
che avverso la sentenza ricorre per cassazione il ….., affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la S.a.r.a.;

Ritenuto

che col primo motivi il ricorrente si duole che sia stata fatta applicazione dell’art. 2043 invece dell’art. 2051 c.c. benché si trattasse di un’autostrada; col secondo censura la sentenza per non aver qualificato il rapporto, trattandosi di autostrada a pedaggio, come contrattuale, con conseguente violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., che avrebbero dovuto trovare piena applicazione; col terzo deduce vizio della motivazione per avere il tribunale apoditticamente ritenuto che la barra fosse caduta da un automezzo di terzi e non della stessa S.a.r.a. (ovvero che non fosse stato perduto o abbandonato in occasione di interventi di manutenzione);
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato, essendo ormai consolidato l’indirizzo secondo il quale, nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (dell’obbligazione strumentale di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità consentite), la cui non imputabilità va provata dall’obbligato ex art. 1218 c.c.;
che è manifestamente fondato anche il primo motivo, essendo del pari consolidato l’indirizzo secondo il quale, ove il titolo dedotto sia extracontrattuale, deve trovare applicazione l’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada;
che, dunque, il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che la prova della negligenza della S.a.r.a. dovesse essere offerta dall’utente danneggiato, rigettandone la domanda in ragione del suo difetto; che, invero, i principi correttamente applicabili in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio erano opposti, competendo alla S.a.r.a. dare la prova di cui all’art. 1218 c.c., ovvero quella liberatoria di cui all’art. 2051 c.c., con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la domanda avrebbe dovuto essere accolta e non rigettata;
che il terzo motivo è assorbito;
che al giudice del rinvio, che deciderà nell’osservanza degli enunciati principi di diritto, va demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
visto l’art. 375 c.p.c.;

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Luana

    Salve, ho un storia analoga da sottoporvi; un giorno ritornando a casa con la mia auto non riuscii ad evitare un oggetto metallico sulla carreggiata e a causa del traffico era impossibile scendere e fotografare. Premetto che non ero in autostrada. Guidando mi sono resa conto che il volante vibrava e la gomma presentava una bolla vistosa ed il cerchione piegato. Ho fatto richiesta di risarcimento al comune dove il fatto è avvenuto e mi hanno rimbalzato al gestore della strada che ha trasferito il tutto alla sua assicurazione. Alla fine mi rispondono che non mi possono liquidare perchè i danni da me subiti non sono riconducibili ad opere e lavori di manutenzione di loro competenza. Allora se il comune non è competente, e non lo è neppure il gestore di quel tratto stradale, a chi mi potrei rivolgere per far valere le mie ragioni? Ho pensato di rivolgermi al giudice di pace del comune, ma citando il comune stesso che ha scaricato le colpe al gestore, o il gestore che a sua volta ha reiettato la mia domanda. E poi, avendo come prova soltanto le foto dei danni subiti e come testimone mia sorella che mi accompagnava in auto, non so se continuare sarebbe soltanto una perdita di tempo. Grazie Luana



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