Con l’ordinanza n. 19479 del 15 luglio 2025 (ud. 14 aprile 2025), la Corte di cassazione civile, sezione III, si è pronunciata su due profili centrali per chi opera nel contenzioso contro enti del servizio sanitario:
- da un lato, la legittimità della cessione dei crediti nei confronti delle aziende sanitarie anche in assenza di consenso dell’ente;
- dall’altro, l’inammissibilità dei motivi di ricorso privi di autosufficienza, a conferma di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Il contesto del giudizio
La controversia tra un ente sanitario e un istituto cessionario di crediti aveva visto, nei gradi di merito, la revoca di un decreto ingiuntivo ma anche la condanna dell’ente al pagamento di interessi moratori per un importo superiore a 180.000 euro. La corte d’appello confermava la decisione di primo grado.
L’ente proponeva ricorso per cassazione, articolando sette motivi; il cessionario resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
I due snodi centrali
1. Cessione dei crediti verso enti sanitari: nessun vincolo di consenso
Nel primo motivo, il ricorrente lamentava l’inefficacia della cessione per mancanza del proprio consenso, richiamando la disciplina prevista per la pubblica amministrazione in materia di contabilità generale. La Corte ha tuttavia ribadito il principio secondo cui:
“Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923, non si applica alle aziende sanitarie, che non rientrano tra le amministrazioni statali.”
La conseguenza è la piena libera cedibilità dei crediti vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale, con importanti ricadute per operatori finanziari e fornitori.
2. Autosufficienza del ricorso per cassazione: un requisito inderogabile
Il ricorrente sosteneva, inoltre, di poter opporre alla cessionaria eccezioni relative ai rapporti contrattuali originari. Tuttavia, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, rilevando:
- l’assenza di qualsiasi riferimento alla questione nella sentenza impugnata;
- la mancanza di indicazione puntuale circa il momento e l’atto processuale nei quali l’eccezione sarebbe stata sollevata nei giudizi di merito.
La Suprema Corte ha così riaffermato che:
“Qualora una questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegarne la previa deduzione dinanzi ai giudici di merito e di indicare in quale atto ciò sia avvenuto, pena l’inammissibilità del motivo.”
È stato inoltre ricordato che l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone l’esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e del percorso processuale, a garanzia della funzione nomofilattica della Cassazione.
Considerazioni conclusive
La pronuncia in esame rappresenta un doppio promemoria per gli operatori del diritto:
- Sul piano sostanziale, viene confermata la non applicabilità del divieto di cessione dei crediti agli enti sanitari, rendendo non necessaria l’autorizzazione dell’ente ceduto.
- Sul piano processuale, si rafforza l’importanza del principio di autosufficienza del ricorso, condizione imprescindibile per l’ammissibilità dei motivi. La Corte non è tenuta a colmare lacune espositive o ricostruire d’ufficio i fatti processuali: l’onere di chiarezza e completezza ricade integralmente sulla parte ricorrente.
Nota per la pratica forense
Questa ordinanza costituisce un’ulteriore conferma dell’elevato standard richiesto nel giudizio di legittimità, che esige:
- una strategia istruttoria e processuale coerente fin dal primo grado;
- una redazione del ricorso che non lasci margini di ambiguità, indicando con precisione atti, tempi e modalità con cui le questioni giuridiche sono state introdotte nei giudizi precedenti.
In caso contrario, anche motivazioni astrattamente fondate rischiano di non superare il vaglio di ammissibilità.
(post elaborato con A.I.)

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