Quando la forma è sostanza: inammissibile il ricorso per cassazione oscuro e prolisso (Cass. 22700/2026).

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Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 5 luglio 2026, n. 22700 (Pres. Rubino, Rel. Saija)

Abstract

Con l’ordinanza n. 22700 del 2026 la Terza Sezione civile dichiara inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., un ricorso di 103 pagine proposto dai familiari di un giovane ciclista morto in un sinistro stradale. La Corte non sanziona la lunghezza in sé, ma il difetto di chiarezza e di sinteticità dei motivi: censure mescolate, prive di vincolo di subordinazione, costruite con un intreccio di stralci, parafrasi e commenti che impone al giudice di legittimità di ricostruire da sé le doglianze. La pronuncia offre l’occasione per distinguere il requisito di contenuto-forma dell’art. 366 dai limiti dimensionali del D.M. n. 110/2023, per interrogarsi sulla tenuta del rigore formale rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo e per trarne indicazioni sulla redazione del ricorso.

Sommario

  1. Il caso
  2. Chiarezza e sinteticità come requisiti di contenuto-forma
  3. Il difetto di chiarezza: il ricorso come “groviglio”
  4. Il difetto di sinteticità e la soglia patologica
  5. Motivi misti e censure incompatibili
  6. La motivazione ad abundantiam e il canone di proporzionalità
  7. Lunghezza dell’atto e inammissibilità: piani distinti
  8. La critica alla CTU tra ammissibilità e novità
  9. Indicazioni per la redazione del ricorso

1. Il caso

Nel 2014 un giovane ciclista urta con la ruota anteriore la parte posteriore di un autocarro adibito alla raccolta dei rifiuti, fermo sulla carreggiata; cade e viene travolto da un’autovettura che sopraggiunge dal senso opposto. I familiari agiscono contro conducenti, proprietari e assicuratori di entrambi i veicoli.

Il Tribunale di Verona, sulla base di una CTU cinematica disposta d’ufficio, rigetta la domanda, ritenendo assorbente la condotta della vittima, che viaggiava con cuffie sonore e senza casco su un rettilineo in condizioni di piena visibilità. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1578/2022, riconosce un concorso del conducente dell’autocarro nella misura del 20%, per la sosta irregolare sulla carreggiata senza segnali luminosi, e conferma l’esclusione di ogni responsabilità della conducente dell’autovettura.

Il ricorso per cassazione si articola in otto motivi e si estende per 103 pagine. Le sole rubriche, che la Corte riporta testualmente, occupano tredici pagine dell’ordinanza. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre al raddoppio del contributo unificato.

2. Chiarezza e sinteticità come requisiti di contenuto-forma

La ratio decidendi è enunciata in apertura. Il ricorso, notificato nel febbraio 2023, ricade nel testo dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. come riformulato dal D.Lgs. n. 149/2022, che richiede la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione. La Corte inquadra il requisito nella natura del giudizio di legittimità: un giudizio impugnatorio a critica vincolata, nel quale spetta al ricorrente individuare i vizi della decisione, sceglierli tra quelli tipizzati dall’art. 360 e prospettarli nel rispetto dei requisiti di contenuto-forma degli artt. 365 e 366.

Di qui la conseguenza. Chiarezza e sinteticità non sono qualità stilistiche apprezzabili sul piano del decoro, ma condizioni di idoneità dell’atto a veicolare la questione al giudice. Un ricorso che non le soddisfa non è un ricorso mal scritto: è un ricorso che non raggiunge il proprio scopo, e come tale è inammissibile.

La Corte aggiunge che questa lettura è coerente con la giurisprudenza europea, richiamando Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia, e la sua ricezione da parte di Cass., Sez. Un., n. 8950/2022. Sul punto si tornerà al § 6.

3. Il difetto di chiarezza: il ricorso come “groviglio”

La descrizione che l’ordinanza dà del ricorso è insolitamente analitica. Le censure risultano affastellate in un coacervo nel quale si alternano esposizione delle vicende processuali, valutazioni incidentali del difensore, stralci degli atti, stralci della sentenza impugnata e parafrasi della stessa; il tutto corredato da commenti a margine e domande retoriche. Le rubriche, concepite come sintesi introduttive sul modello suggerito dal Protocollo d’intesa sul ricorso per cassazione del 1° marzo 2023, finiscono per essere esse stesse prolisse e argomentative, e contengono apprezzamenti polemici sull’operato del consulente e dei giudici di merito.

Il difetto di chiarezza, osserva la Corte, consiste nel pretendere dal giudice di ricostruire e completare la connessione logica tra i motivi e le difese che vi sono contenute. L’eccesso di informazione produce l’effetto opposto a quello perseguito: rende pressoché incomprensibile la distinzione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure che vi si contrappongono, che dovrebbero stare l’una di fronte all’altra e invece risultano sovrapposte e mescolate.

Merita una notazione il tono. La Corte qualifica i motivi come gratuitamente polemici, e il rilievo non è ornamentale. Un ricorso che dedica spazio a giudizi di valore sull’impreparazione del consulente o sull’ingenerosità dei giudici sottrae spazio alla critica tecnica e segnala, prima ancora della lettura, che l’atto non è costruito attorno a un vizio di legittimità.

4. Il difetto di sinteticità e la soglia patologica

Quanto alla sinteticità, la Corte ne individua la funzione nell’evitare che una sovrabbondante esposizione costringa il giudice a leggere una massa di informazioni ripetute e irrilevanti, precludendo la focalizzazione sui fatti davvero dirimenti, che era onere della parte selezionare. Quando questa selezione manca, il compito viene trasferito alla Corte, investita della ricerca di ciò che ha effettiva incidenza nel perimetro indifferenziato delle censure.

Il difetto assume allora un livello patologico (Cass. n. 3385/2016; Cass. n. 12641/2017; Cass. n. 13312/2018; Cass. n. 4300/2023; Cass. n. 33933/2025), che rende l’atto non conforme al requisito di forma. La formula è importante perché segna la soglia: non ogni prolissità è causa di inammissibilità, ma solo quella che rende inesigibile l’individuazione delle questioni. Il criterio, in altri termini, non è quantitativo ma funzionale.

5. Motivi misti e censure incompatibili

Nella parte svolta ad abundantiam la Corte rileva due ulteriori difetti, che interessano la tecnica di formulazione dei singoli motivi.

Il primo è la commistione di argomenti non autonomamente distinguibili (Cass. n. 11152/2025). Il principio non è nuovo e va letto alla luce di Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100, secondo cui l’articolazione di un motivo in più profili non è di per sé causa di inammissibilità, purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le singole doglianze e di esaminarle separatamente come se fossero motivi distinti. Il discrimine, ancora una volta, è la scindibilità.

Il secondo è la proposizione di censure tra loro incompatibili senza vincolo di subordinazione: in particolare, la denuncia della stessa statuizione come errata in diritto e, al tempo stesso, come sorretta da motivazione apparente. Qui la Corte è netta: o la motivazione esiste ed è comprensibile, ma errata in iure, o non consente di individuare il percorso seguito dal giudice ed è apparente; tertium non datur. Lo stesso vale per le censure di apoditticità o contraddittorietà, che attengono necessariamente al fatto e non al diritto (Cass. n. 19657/2017).

L’affermazione va intesa con precisione. Ciò che è precluso non è prospettare entrambi i vizi, ma prospettarli cumulativamente sulla medesima statuizione, lasciando alla Corte la scelta tra ipotesi che si escludono a vicenda. Formulate in via espressamente subordinata, le due censure possono convivere: la prima presuppone che una motivazione vi sia, la seconda che non vi sia.

6. La motivazione ad abundantiam e il canone di proporzionalità

Dichiarata l’inammissibilità, la Corte esamina comunque, sia pure sinteticamente, ciascuno degli otto motivi, concludendo che nessuno avrebbe potuto essere accolto. La scelta è significativa e va letta in controluce rispetto alla sentenza Succi.

In quella pronuncia la Corte europea aveva ritenuto compatibili con l’art. 6 della Convenzione i requisiti di forma del ricorso per cassazione, in quanto prevedibili e funzionali alla buona amministrazione della giustizia, ma aveva censurato le applicazioni eccessivamente formalistiche, che sacrificano l’accesso al giudice senza un’apprezzabile ragione. Il motivo ad abundantiam serve precisamente a dimostrare l’assenza di tale sacrificio: la declaratoria di inammissibilità non ha privato i ricorrenti di un esame che avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Resta un margine di tensione che non conviene tacere. Se la Corte è stata in grado di estrarre da ciascun motivo una censura e di valutarla, l’affermata inesigibilità dell’individuazione delle questioni ne risulta attenuata. La risposta dell’ordinanza è che quell’esame è avvenuto “per quanto è possibile evincere” dalla lettura dei motivi: l’onere di selezione resta della parte, e il giudice che vi supplisce lo fa per scrupolo, non per dovere. Si tratta di una costruzione coerente, ma che rende la declaratoria di inammissibilità, nei fatti, una sanzione dell’atto più che una preclusione all’esame del merito della legittimità.

7. Lunghezza dell’atto e inammissibilità: piani distinti

Il caso consente di sgombrare il campo da un equivoco ricorrente. L’inammissibilità non deriva dal numero delle pagine, né dal superamento dei limiti dimensionali fissati dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, che peraltro non era applicabile ratione temporis, riguardando i procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

I due piani vanno tenuti distinti. I limiti dimensionali, operanti per le cause di valore inferiore a 500.000 euro e derogabili con indicazione delle ragioni, sono presidiati da una sanzione che l’art. 46 disp. att. c.p.c. colloca sul terreno delle spese: il loro mancato rispetto non comporta invalidità dell’atto. Il requisito di chiarezza e sinteticità dei motivi, invece, è prescritto dall’art. 366 a pena di inammissibilità e prescinde da qualsiasi soglia numerica.

Ne segue che un ricorso contenuto nei limiti del decreto può essere inammissibile per oscurità, e che un ricorso più ampio, ove giustificato dalla complessità della vicenda e ordinato nella struttura, può superare il vaglio dell’art. 366. La lunghezza è un indizio, non il vizio.

8. La critica alla CTU tra ammissibilità e novità

Un passaggio dell’ordinanza merita di essere letto accanto a Cass., sez. III, 17 luglio 2026, n. 23431, commentata in un precedente articolo su questo blog. Anche qui i ricorrenti lamentavano che il giudice d’appello avesse disatteso le critiche alla consulenza tecnica, ritenendole tardive perché non formulate dal consulente di parte sulla bozza della relazione, in asserito contrasto con Cass., Sez. Un., n. 5624/2022.

La Corte non affronta la questione, ritenendola assorbita da una diversa ratio non specificamente censurata: gli appellanti avevano prospettato soltanto in appello una dinamica alternativa del sinistro, secondo cui l’autocarro avrebbe sorpassato il ciclista e gli avrebbe tagliato la strada. E ribadisce che non esiste alcun diritto della parte alla rinnovazione della consulenza.

Il confronto tra le due pronunce è istruttivo. Le Sezioni Unite del 2022 ammettono le contestazioni alla CTU anche in conclusionale e in appello, ma a condizione che non introducano fatti nuovi e si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze peritali. Nel caso deciso dalla sentenza n. 23431 le critiche investivano fatti già acquisiti e il nucleo stesso dell’accertamento demandato al consulente; nel caso in esame miravano a sostituire alla ricostruzione accolta una ricostruzione diversa, mai prospettata in primo grado. Nel primo caso il giudice era tenuto a rispondere; nel secondo la critica si trasformava in una domanda di nuova istruzione.

Vi è poi una differenza di metodo che conferma la lezione dell’ordinanza. Nella sentenza n. 23431 la Corte ha potuto verificare la specificità delle contestazioni dall’esposizione del motivo d’appello richiamata nel ricorso. Qui, le stesse censure alla consulenza erano disperse in un atto nel quale la Corte non ha ritenuto di poterle isolare. La specificità della critica, prima di essere un requisito della contestazione nel merito, è un requisito della sua rappresentazione in sede di legittimità.

9. Indicazioni per la redazione del ricorso

Dalla pronuncia si ricavano alcune regole di metodo, nessuna delle quali nuova, ma tutte qui sanzionate.

  1. La rubrica deve indicare il vizio, il numero dell’art. 360 che lo prevede e le norme che si assumono violate. Non deve riassumere l’argomentazione, né contenere giudizi di valore.
  2. Ciascun motivo deve corrispondere a un vizio. Se un motivo raccoglie più profili, questi devono essere scindibili ed esaminabili separatamente, secondo il criterio di Cass., Sez. Un., n. 9100/2015.
  3. Le censure tra loro alternative, come la violazione di legge e la motivazione apparente sulla medesima statuizione, vanno proposte in via espressamente subordinata.
  4. Gli atti e i documenti richiamati vanno localizzati con precisione, anziché trascritti per esteso, nei termini indicati da Cass., Sez. Un., n. 8950/2022 in tema di autosufficienza.
  5. La critica deve rivolgersi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, e a ciascuna di esse quando siano più d’una: una ratio non censurata, come mostra il § 8, assorbe tutte le altre doglianze.
  6. Il travisamento della prova, compreso il contenuto della consulenza, va denunciato nei limiti e con le modalità indicati da Cass., Sez. Un., n. 5792/2024, e non come generico invito alla Corte a rileggere gli atti.
  7. Vanno eliminati i commenti incidentali, le domande retoriche e gli aggettivi. Il tono polemico non rafforza la censura; ne indebolisce la percezione.

Il ricorso per cassazione è un atto rivolto a un giudice che non conosce la causa e non deve conoscerla se non attraverso ciò che il ricorrente gli sottopone. Selezionare è il primo dovere del difensore di legittimità, perché nella selezione si esprime il giudizio professionale su ciò che conta. Un atto che rinuncia a selezionare rinuncia, in definitiva, a convincere.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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