Nota a Cass. civ., sez. trib., ord. 22 luglio 2026, n. 23895 (Pres. Socci, Rel. Calienno)
Abstract
Con l’ordinanza n. 23895 del 2026 la Sezione tributaria afferma che, quando il ricorso per cassazione è notificato a mezzo PEC con procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo non determina l’improcedibilità del ricorso, se la controparte non ne disconosce la conformità. L’omissione degrada a mera irregolarità, che priva la copia della sola equivalenza legale all’originale. La pronuncia si discosta consapevolmente da un orientamento più rigoroso e si colloca nel solco delle Sezioni Unite sulla strumentalità delle forme e sulla proporzionalità delle restrizioni all’accesso al giudice. Il commento ne ricostruisce il percorso, segnala alcuni profili da precisare e ne trae indicazioni per entrambe le parti del giudizio di legittimità.
Sommario
- Il caso
- Il quadro normativo
- Due orientamenti
- La soluzione: dall’improcedibilità alla mera irregolarità
- Il disconoscimento come chiave di volta
- Una precisazione concettuale: procura, ammissibilità e procedibilità
- Strumentalità delle forme: un filo comune
- Indicazioni operative
1. Il caso
Un consorzio di bonifica siciliano ricorre per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile il suo appello, ritenendo che l’ente, accorpato in un consorzio di nuova istituzione dalla legge regionale n. 5/2014, fosse ormai estinto e privo di potere impositivo.
Il ricorso viene notificato a mezzo PEC. La procura speciale al difensore era stata rilasciata su supporto cartaceo e trasformata in copia informatica, ma la relata di notificazione non conteneva l’attestazione di conformità della copia all’originale. Il contribuente, nel controricorso, eccepisce l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura.
La Corte rigetta l’eccezione e, nel merito, accoglie il terzo motivo, affermando che l’accorpamento non ha determinato l’immediata estinzione dei consorzi territoriali, i quali conservano la legittimazione ad adottare gli atti di imposizione fino alla conclusione del procedimento di riordino. Questo commento si sofferma sulla sola questione pregiudiziale relativa alla procura.
2. Il quadro normativo
La Corte muove da tre disposizioni. L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. attribuisce al difensore il potere di attestare la conformità della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale formato su supporto analogico, stabilendo che la copia munita di attestazione equivale all’originale. L’art. 369 c.p.c. impone di depositare, a pena di improcedibilità, la procura speciale conferita con atto separato. L’art. 372, comma 2, c.p.c. consente il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
Il nodo è il rapporto tra la prima e la seconda disposizione. Se l’attestazione manca, la copia informatica della procura non gode dell’equivalenza legale all’originale. Si tratta di stabilire se questa carenza basti a ritenere non depositata la procura, con la conseguente improcedibilità, o se incida soltanto sul valore probatorio della copia.
3. Due orientamenti
L’ordinanza dà conto con franchezza dell’esistenza di un contrasto.
Da un lato, nel sistema anteriore alla generalizzazione del deposito telematico, le Sezioni Unite avevano escluso che la mancata attestazione di conformità determinasse automaticamente l’improcedibilità: non quando il controricorrente avesse depositato copia autenticata dell’atto ricevuto, né quando non avesse disconosciuto la conformità della copia semplice, né infine quando il ricorrente avesse depositato l’asseverazione entro l’udienza o l’adunanza camerale (Cass., Sez. Un., n. 22438/2018; Cass., Sez. Un., n. 8312/2019). Alla base di quelle decisioni stava l’idea di una fattispecie a formazione progressiva, suscettibile di perfezionarsi entro un termine ragionevole.
Dall’altro, alcune pronunce successive avevano dichiarato inammissibili ricorsi notificati a mezzo PEC proprio per la mancata attestazione di conformità della procura analogica, ritenendo che essa dovesse risultare dalla relata di notificazione ai sensi dell’art. 16-undecies del D.L. n. 179/2012 (Cass. n. 12850/2019; Cass. n. 6318/2023).
La Corte sceglie il primo indirizzo, definendolo il più recente e il più coerente con i principi sovraordinati. Lo fa senza rimettere la questione alle Sezioni Unite, sul presupposto che queste si siano già espresse in termini generali sulla proporzionalità delle sanzioni processuali.
4. La soluzione: dall’improcedibilità alla mera irregolarità
Il ragionamento si sviluppa in tre passaggi.
Il primo è di principio. Le restrizioni all’accesso al giudice vanno interpretate secondo ragionevolezza e proporzionalità, privilegiando, ove possibile, la decisione di merito. La Corte richiama gli artt. 24 e 111 Cost., l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, l’art. 19 TUE e l’art. 6 CEDU, e una serie di pronunce delle Sezioni Unite che culmina in Cass., Sez. Un., n. 6477/2024, la quale ha riaffermato che le forme processuali non sono prescritte per la realizzazione di un valore in sé, ma in quanto funzionali allo scopo dell’atto.
Il secondo è di fatto. Il controricorrente non aveva contestato né l’esistenza della procura né la sua riferibilità alla parte, ma soltanto la mancanza della formalità certificativa. Nessun dubbio, dunque, sul conferimento del mandato.
Il terzo è di qualificazione. L’omissione dell’attestazione produce un solo effetto: la copia perde l’equivalenza legale all’originale, e la controparte acquista la facoltà di disconoscerne la conformità. Se il disconoscimento non interviene, la carenza non arreca alcun pregiudizio e non può giustificare la sanzione radicale dell’improcedibilità.
Ne discende il principio, enunciato in forma di massima: la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura analogica non determina l’improcedibilità del ricorso notificato a mezzo PEC, ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi in una mera irregolarità non lesiva dello scopo dell’atto. La Corte trova conferma nella giurisprudenza di Strasburgo, che nella causa Patricolo e altri c. Italia ha richiamato proprio Cass., Sez. Un., n. 8312/2019.
5. Il disconoscimento come chiave di volta
Il cuore della decisione è la funzione assegnata al disconoscimento. L’attestazione di conformità non è un requisito di esistenza della procura, ma uno strumento di prova della corrispondenza tra copia e originale. Quando manca, la prova non è preclusa: la copia vale come copia semplice, e la sua efficacia dipende dal contegno della controparte.
Qui si impone una precisazione. Le Sezioni Unite del 2018 avevano fondato la soluzione sull’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, che riguarda le copie analogiche di documenti informatici: nel caso allora deciso, la copia cartacea del ricorso notificato a mezzo PEC. La fattispecie esaminata dall’ordinanza è di direzione inversa, perché si tratta della copia informatica di un documento nato su carta. Il referente normativo più appropriato sarebbe allora l’art. 22 del medesimo codice, che per le copie per immagine di documenti analogici esprime una regola analoga: efficacia probatoria pari all’originale se la conformità non è espressamente disconosciuta. La differenza non muta l’esito, anzi lo rafforza, perché mostra che la regola del disconoscimento opera in entrambe le direzioni.
Resta da chiedersi che cosa sia un disconoscimento idoneo. L’ordinanza offre un’indicazione in negativo: non lo è la mera deduzione dell’assenza dell’attestazione. Il disconoscimento deve investire la conformità della copia all’originale, affermando che la procura prodotta non corrisponde a quella conferita o che il conferimento non vi è stato. Un’eccezione che si limita a denunciare la carenza formale, senza revocare in dubbio la sostanza, non apre alcuna verifica.
La conseguenza pratica è rilevante. L’eccezione di improcedibilità fondata soltanto sulla mancanza dell’attestazione, se non accompagnata da un disconoscimento specifico, è destinata al rigetto. E anche il disconoscimento, ove formulato, non chiude la partita: dalla logica della fattispecie progressiva, richiamata dalla Corte, si ricava che il ricorrente può ancora depositare la copia attestata nei termini dell’art. 372 c.p.c. Il che, a sua volta, sposta l’attenzione su un dato che l’attestazione tardiva non può surrogare: l’anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso.
6. Una precisazione concettuale: procura, ammissibilità e procedibilità
L’ordinanza tratta la questione in termini di improcedibilità, perché così era stata formulata l’eccezione. I precedenti di segno contrario, tuttavia, parlavano di inammissibilità. La distinzione non è nominalistica.
Il difetto di procura speciale, intesa come mancanza o invalidità del conferimento del potere di proporre il ricorso, attiene all’ammissibilità: il ricorso è proposto da chi non ne aveva il potere. Il mancato deposito della procura conferita con atto separato attiene invece alla procedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. La mancata attestazione di conformità non tocca né l’uno né l’altro profilo nella loro sostanza: la procura esiste ed è stata depositata, sia pure in una copia priva di equivalenza legale. Incide soltanto sulla prova.
Vista in questa luce, la soluzione dell’ordinanza non è un’indulgenza, ma la corretta collocazione del vizio sul piano probatorio, dove la regola del disconoscimento è quella ordinaria. Il rigore dei precedenti contrari derivava, in fondo, dalla sovrapposizione tra la forma della prova e l’esistenza del fatto da provare.
7. Strumentalità delle forme: un filo comune
Letta accanto a Cass., sez. III, ord. 5 luglio 2026, n. 22700, commentata in un precedente articolo su questo blog, l’ordinanza può sembrare di segno opposto. Lì la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità; qui ha salvato un ricorso affetto da un’omissione formale.
Il contrasto è solo apparente, e anzi le due decisioni si illuminano a vicenda. In entrambe il criterio è lo scopo dell’atto. Il requisito dell’art. 366, n. 4, c.p.c. serve a veicolare le questioni al giudice di legittimità: quando il ricorso non le veicola, la forma violata ha impedito lo scopo, e la sanzione segue. L’attestazione di conformità serve a provare che la copia corrisponde all’originale: quando la corrispondenza non è contestata, lo scopo è comunque raggiunto, e la sanzione non ha ragione d’essere.
La strumentalità delle forme, dunque, non è un principio di indulgenza. È un criterio di misura, che rende la sanzione proporzionata all’offesa recata alla funzione della forma: severa quando la funzione è frustrata, assente quando è soddisfatta.
8. Indicazioni operative
Il contrasto giurisprudenziale non può dirsi composto, e la prudenza consiglia di non fare affidamento sulla soluzione più favorevole.
Per chi propone il ricorso:
- Inserire sempre nella relata di notificazione a mezzo PEC l’attestazione di conformità della copia informatica della procura analogica, ai sensi dell’art. 196-novies disp. att. c.p.c.
- Preferire, quando possibile, la procura nativa digitale sottoscritta con firma digitale dalla parte, che elimina in radice il problema della conformità.
- Se l’attestazione è stata omessa, depositare la copia attestata ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., senza attendere l’eccezione avversaria, e conservare la prova della data di conferimento della procura.
Per chi resiste:
- L’eccezione fondata sulla sola mancanza dell’attestazione è, alla luce di questa ordinanza, destinata al rigetto.
- Se si nutrono dubbi reali sull’esistenza o sull’anteriorità della procura, occorre disconoscere espressamente e specificamente la conformità della copia all’originale, indicando le ragioni del dubbio.
- In assenza di tali dubbi, l’eccezione rischia di apparire meramente dilatoria, con riflessi sulla credibilità complessiva delle difese.
La lezione, in definitiva, è che nel processo telematico la forma resta essenziale, ma non vale per se stessa. Vale per ciò che prova, e cede quando ciò che deve provare non è in discussione.





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