Prescrizione del danno medico: la Cassazione ribadisce l’importanza della conoscibilità del pregiudizio (Cass. civ., sez. III, n. 19500/2025)

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Con l’ordinanza n. 19500 del 15 luglio 2025 (ud. 1 aprile 2025), la Corte di cassazione, terza sezione civile, torna a pronunciarsi su un principio consolidato in materia di responsabilità medico-sanitaria: la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno non coincide con la mera verificazione materiale dell’evento lesivo, ma con il momento in cui il pregiudizio può essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa (o dolosa) del sanitario, alla luce della diligenza esigibile e delle conoscenze scientifiche del tempo.

Il contesto della controversia

La vicenda trae origine dalla nascita, nel gennaio 1984, di Da.Ma., in condizioni di grave anossia, con conseguenti lesioni permanenti. Solo nel 2018, Da.Ma. (ormai maggiorenne), i genitori e i fratelli agivano in giudizio contro l’ASSL n. 4 Veneto per il risarcimento dei danni, citando in garanzia anche la compagnia assicuratrice UnipolSai. Entrambe le convenute eccepivano la prescrizione.

Le decisioni di merito

Il Tribunale di Venezia qualificava l’azione promossa da Da.Ma. e dal padre come risarcitoria da inadempimento contrattuale, e quella dei fratelli come extracontrattuale, dichiarando prescritto il diritto in entrambi i casi. I ricorrenti sostenevano di aver acquisito piena consapevolezza dell’ingiustizia del danno solo dopo aver ottenuto la cartella clinica, e che solo da quel momento avrebbe dovuto decorrere la prescrizione. Tuttavia, il Tribunale respingeva tale impostazione, rilevando che già nel 1998 vi fosse conoscenza della lesione, come confermato anche da una lettera di messa in mora del 2010.

La Corte d’appello di Venezia confermava integralmente la decisione di primo grado.

Il ricorso per cassazione

Gli attori proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e insistendo sulla necessità della cartella clinica per poter conoscere e ricondurre il danno alla condotta sanitaria.

I motivi si fondavano, tra l’altro, su:

  • violazione degli artt. 1362 e 2935 c.c.;
  • violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per erronea valutazione delle prove;
  • erronea applicazione delle norme in materia di conoscibilità del danno nel 1998;
  • violazione degli artt. 2697, 2935 e 2712 c.c., in particolare nella distinzione tra mera convinzione e vera conoscenza del danno.

La decisione della Cassazione: inammissibilità del ricorso

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. In particolare, ha ribadito il principio già affermato nella sentenza n. 29140/2024, secondo cui:

“Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell’evento lesivo, bensì con quello (che può anche collocarsi a distanza di anni) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario.”

Secondo la Corte, i giudici di merito avevano accertato in fatto – e tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dei vizi motivazionali (cfr. Cass. 29859/2023) – che la consapevolezza del danno risaliva al 1998, epoca in cui un pediatra aveva già evidenziato il malessere del minore. Inoltre, la successiva lettera di messa in mora del 2010 confermava l’esistenza di una piena consapevolezza del pregiudizio, anteriore alla conoscenza della cartella clinica.

Pertanto, il ricorso non censurava un errore di diritto, ma mirava a rimettere in discussione accertamenti in fatto già compiuti dalle corti di merito, il che lo rendeva inammissibile.

Conclusioni e ricadute pratiche

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando le spese per la “oggettiva difficoltà” di individuazione del dies a quo. È stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Questa decisione assume particolare rilievo per gli operatori del diritto, in quanto riafferma che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui, secondo una valutazione oggettiva, il soggetto leso avrebbe potuto – con l’ordinaria diligenza – percepire il danno come ingiusto e riconducibile a una condotta colposa.

Non è quindi la mera disponibilità della cartella clinica a far scattare la prescrizione, ma la concreta possibilità – anche in sua assenza – di comprendere la connessione eziologica tra la condotta sanitaria e il pregiudizio.

Per gli avvocati, ciò implica la necessità di valutare attentamente ogni elemento documentale, clinico e comportamentale che possa dimostrare la conoscibilità del danno in un dato momento, onde evitare di fondare un ricorso sulla sola presunta tardività dell’acquisizione documentale, che rischia di risolversi in una censura in fatto, e quindi inammissibile.

La supervisione del ricorso per cassazione.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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