È possibile produrre documenti nel giudizio di rinvio?

Avatar photo

Cass., Sez. Trib., ord. 11 luglio 2025, n. 19126 (ud. 16 maggio 2025)

La Corte di Cassazione torna sul tema della produzione di nuovi documenti dopo la cassazione con rinvio, riaffermando la natura sostanzialmente chiusa dell’istruzione in questa fase del processo.


1. Il contesto fattuale

La vicenda trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF e IVA notificati a un avvocato a seguito di indagini bancarie. Dopo i primi due gradi di merito la causa era approdata in Cassazione che, con ordinanza n. 22905 del 21 ottobre 2020, aveva cassato la sentenza d’appello evidenziando, fra l’altro:

  • l’effetto ex tunc della sentenza Corte cost. n. 228/2014, che esclude la presunzione di maggior reddito derivante da prelievi bancari per i professionisti;
  • l’illogicità della motivazione della CTR Sicilia sulla provenienza delle somme (asserite liberalità dei genitori) e sulla mancata distinzione del reddito per anno d’imposta.

La causa veniva quindi rinviata alla CTR Sicilia per un nuovo esame.


2. Il nodo processuale

Nel giudizio di rinvio la contribuente depositava nuova documentazione diretta a dimostrare la natura delle movimentazioni bancarie. La domanda fondamentale diventa allora: il giudice del rinvio deve esaminare prove documentali prodotte per la prima volta in questa sede?


3. Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha respinto la richiesta di pubblica udienza (ritenendo i profili già risolti dalla giurisprudenza consolidata) e ha ribadito il seguente principio:

«Nel giudizio di rinvio l’istruzione è, per sua natura, sostanzialmente chiusa; pertanto, è preclusa l’acquisizione di nuove prove – ivi compresa la produzione di documenti – salvo tassative eccezioni.»

A sostegno, la Corte richiama un nutrito filone di precedenti (Cass. nn. 27736/2022, 26108/2018, 19424/2015, 17790/2014).

3.1. Rilevanza dell’art. 63, co. 4, D.Lgs. 546/1992

Per il processo tributario l’art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/1992 – che in appello consente nuove produzioni – non si applica nella fase di rinvio. Qui opera, infatti, l’art. 63, co. 4, dello stesso decreto, il quale cristallizza l’istruzione salvo specifiche deroghe.


4. Le (rare) eccezioni ammesse

La Cassazione individua tre ipotesi in cui la produzione di nuovi documenti può essere ancora consentita:

  1. Fatti sopravvenuti (pertinenti alla controversia e verificatisi dopo la chiusura dell’istruttoria precedente);
  2. Nuove esigenze istruttorie imposte dalla sentenza di annullamento (quando la stessa Cassazione prescrive accertamenti ulteriori);
  3. Impossibilità di produzione per causa di forza maggiore (oggettiva e documentata).

Nel caso di specie nessuna di tali condizioni ricorreva: la sentenza di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio il solo riesame degli accertamenti già svolti, senza richiedere ulteriori prove, mentre la declaratoria di incostituzionalità riguardava soltanto il trattamento dei prelievi bancari.


5. Conseguenze pratiche

  • Le doglianze della parte ricorrente circa l’omesso esame dei documenti tardivamente depositati sono state dichiarate inammissibili: se il deposito è precluso, la loro mancata valutazione non può costituire vizio della sentenza.
  • Ciò non incide sulla facoltà del CTU di acquisire documenti in fasi anteriore (ad esempio in appello), purché nel rispetto del contraddittorio.

6. Take‑aways per il contenzioso

  1. Il rinvio non riapre le prove: è una fase di riesame, non un terzo (o quarto) grado a istruttoria piena.
  2. Produrre subito tutto il rilevante: la diligenza nel primo e nel secondo grado rimane decisiva; ciò che non viene tempestivamente versato agli atti difficilmente potrà essere recuperato.
  3. Eccezioni? Solo se davvero inevitabili: chi invoca un fatto sopravvenuto o la forza maggiore deve dimostrarlo rigorosamente.

⚖️ In sintesi: l’ordinanza n. 19126/2025 consolida un principio già fermo ma spesso trascurato: l’istruzione nel giudizio di rinvio è “sigillata”, salvo rari e rigorosi spiragli.

(post elaborato con A.I.)

La supervisione del ricorso per cassazione.

I miei ricorsi pendenti e decisi

Ricorsi accolti

 Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*